- Diritto Civile
L’interpretazione conforme a Costituzione
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 4 giugno 2025 – dep. 5 giugno 2025, n. 15075
Tematica
Diritto civile
Interpretazione
Costituzione
Norma/e di riferimento
art. 12 disp. att. c.c.
Massima/e
Il giudice comune ben può attribuire al testo una portata in linea con l’evoluzione del contesto valoriale emergente dalla Costituzione e dalle Carte sui diritti, ma senza stravolgere i significati potenzialmente ricavabili dal testo della legge. Nel compiere l’attività interpretativa, il giudice deve, poi, tenere conto della funzione coerenziatrice che l’ordinamento assegna alla Corte di Cassazione, e quindi confrontarsi con i precedenti dalla stessa elaborati, perché il diritto vivente rappresenta un’opera di tessitura comune. Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2025, n. 15075
Commento
L’interpretazione conforme a Costituzione
di Giovanna Spirito
Nel nostro sistema il giudice comune non è un interprete totalmente libero, ma è soggetto alla legge. Una interpretazione incompatibile con la legge non è dunque consentita, perché sostituirebbe inammissibilmente la volontà del giudice a quella del legislatore democraticamente legittimato.
Nel ricercare, alla luce del contesto in cui si colloca, la portata della disposizione, il giudice deve, certamente, armonizzare una pluralità di fonti sui diritti, ricorrendo, in primo luogo, alla Costituzione. Nella Costituzione, infatti, sono consacrati i principi idonei a incidere su ogni aspetto della vita sociale. Quei principi, dotati di una vasta portata semantica e con un contenuto assiologico improntato su fini da realizzare, traguardi da conseguire e valori da attuare, non si rivolgono soltanto al legislatore e non hanno soltanto una funzione invalidante. Hanno anche una funzione integrativa e interpretativa.
La normatività della Costituzione viene in soccorso al giudice nelle operazioni interpretative.
La Costituzione non è un testo “separato”, ma è parte irradiante di un più ampio ordinamento costituzionale, a sua volta alimentato dalla base materiale su cui il testo poggia e che è in continua evoluzione. Rispettate le procedure parlamentari e costituzionali e la traccia valoriale segnata dalla Carta, il Parlamento, essendo espressione della sovranità popolare, è, tuttavia, il solo abilitato a mediare, selezionare e ponderare interessi contrapposti, trasformando in legge le posizioni sul bene comune, così come individuate in un dato momento storico e in rapporto a una data maggioranza; naturalmente, nel rispetto del nucleo minimo dei diritti fondamentali che vengono in rilievo e senza esprimere volontà unilaterali e arbitrarie del tutto separate dalle dinamiche di opinione e dalla diversificazione dei bisogni che percorrono la società civile. Ferma la primazia del Parlamento nella configurazione del diritto, a sua volta limitata dalla necessità che la legge rispetti la Costituzione, al giudice comune spetta il duplice compito dell’interpretazione conforme, così ricercando una composizione preventiva di eventuali rapporti antinomici, e della prospettazione dell’incidente di legittimità costituzionale, nei casi in cui il testo della legge si opponga alla stessa interpretazione conforme.
Il giudice comune ben può attribuire al testo una portata in linea con l’evoluzione del contesto valoriale emergente dalla Costituzione e dalle Carte sui diritti, ma senza stravolgere i significati potenzialmente ricavabili dal testo della legge. Nel compiere l’attività interpretativa, il giudice deve, poi, tenere conto della funzione coerenziatrice che l’ordinamento assegna alla Corte di Cassazione, e quindi confrontarsi con i precedenti dalla stessa elaborati, perché il diritto vivente rappresenta un’opera di tessitura comune.