Violenza domestica: l’obbligo di documentazione integrale mediante riproduzione audiovisiva o fonografica delle dichiarazioni rese da persone in condizioni di particolare vulnerabilità
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 15 aprile 2026 – dep. 11 maggio 2026, n. 16851
Tematica
Violenza domestica
Testimonianza vittima vulnerabile
Registrazione audiovisiva
Norma/e di riferimento
art. 90-quater c.p.p.
art. 357 c.p.p.
art. 373 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ La documentazione audiovisiva rappresenta una modalità ordinaria al cospetto di soggetti fragili, e ciò al duplice fine di garantire l’autenticità della prova, in modo da catturare il linguaggio non verbale, i pianti, i silenzi e le esitazioni, e di assicurare il controllo sul metodo, verificando eventuali pressioni o la formulazione di domande suggestive. Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2026, n. 16851
ѦѦѦ La tutela, assicurata dal comma 2-ter dell’articolo 357 c.p.p. e dal comma 2-quater dell’art. 373 c.p.p. non è riferibile automaticamente a tutte le persone vittime del delitto di maltrattamenti, dovendo prediligersi un approccio dinamico e casistico, che lasci agli operatori giudiziari la discrezionalità nella valutazione della condizione di particolare vulnerabilità, secondo i parametri di cui al citato art. 90-quater. Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2026, n. 16851
Commento
Violenza domestica: l’obbligo di documentazione integrale mediante riproduzione audiovisiva o fonografica delle dichiarazioni rese da persone in condizioni di particolare vulnerabilità
Valerio de Gioia
Il comma 3-ter dell’art. 357 c.p.p., introdotta dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma “Cartabia”), stabilisce l’obbligo di documentazione integrale mediante riproduzione audiovisiva o fonografica delle dichiarazioni rese da persone minorenni, inferme di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità: «le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto».
La documentazione audiovisiva – si legge nella relazione della Commissione Lattanzi – deve, dunque, rappresentare una modalità ordinaria al cospetto di soggetti fragili, e ciò al duplice fine di garantire l’autenticità della prova, in modo da catturare il linguaggio non verbale, i pianti, i silenzi e le esitazioni, e di assicurare il controllo sul metodo, verificando eventuali pressioni o la formulazione di domande suggestive.
Anche i lavori preparatori della riforma “Cartabia” hanno evidenziato come il tradizionale verbale scritto sia “strutturalmente inidoneo” a restituire la complessità del dichiarato di un soggetto vulnerabile.
La video-registrazione, a differenza della mera parola scritta, non solo fornisce il contenuto verbale, ma “cattura” le modalità di interazione, rendendo intellegibili eventuali esitazioni, cambiamento di tono, mutamento di espressione, movimento del corpo e, in generale, il linguaggio non verbale, che per minori o persone con deficit psichici sono, invece, indicatori fondamentali per valutare l’attendibilità delle dichiarazioni.
La norma in esame, cristallizzando il momento topico dell’assunzione della prova, rende maggiormente affidabile la documentazione dell’assunzione della prova e consente la controllabilità della versione integrale dell’atto. Ed infatti, la sanzione della inutilizzabilità – testualmente prevista solo dal comma 3-ter del citato art. 357 c.p.p. con riferimento ai soggetti “fragili”, qualora la prova dichiarativa venga assunta con modalità diverse da videoregistrazione – assicura, in primo luogo, una tutela forte alla vittima minorenne, inferma e in condizioni di particolare vulnerabilità, evitando il rischio di vittimizzazione secondaria: le modalità di verbalizzazione consentono di evitare che la vittima debba essere riascoltata più volte, perché il primo verbale era incompleto o contestato, o debba confrontarsi anche solo visivamente con l’imputato, o che siano strumentalmente introdotte questioni volte a minare la credibilità del dichiarante, rendendo più solida e convincente l’argomentazione sulla credibilità e attendibilità della prova. In secondo luogo, tale sanzione costituisce anche un fondamentale presidio di tutela del diritto di difesa dell’indagato, che – attraverso tale modalità di assunzione della prova – può cogliere eventuali sollecitazioni investigative e possibili suggestioni volte a condizionare la libertà e la volontà del soggetto dichiarante.
L’ambito di applicazione della norma impone di individuare primariamente i soggetti particolarmente vulnerabili, che sono i destinatari e fruitori della specifica tutela ivi prevista. Nel nostro ordinamento la norma di riferimento è contenuta nell’art. 90-quater c.p.p.. Detto articolo – introdotto con il D.L.vo del 15 dicembre 2015, n. 212, con cui è stata recepita la direttiva 2012/29/UE, nota come “direttiva vittime” e rubricato “condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa” – ne offre una precisa definizione, stabilendo testualmente che «… la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato».
La norma in oggetto introduce, dunque, un criterio “misto”, che fa riferimento alle caratteristiche soggettive della persona offesa (i.e. età, stato di infermità, deficienza psichica, eventuale dipendenza dall’autore del reato), a quelle oggettive del reato (i.e. tipo di illecito, modalità dell’azione, circostanze del fatto, violenza nel praticare la condotta), nonché al contesto situazionale o alla finalità criminosa dell’agente (i.e. discriminazione, odio razziale, terrorismo, criminalità organizzata).
Due sono nella sostanza i casi di “vulnerabilità” previsti: a) una vulnerabilità “presunta”, riconosciuta ex lege in caso di vittima minorenne di reati “ad alto impatto traumatico” (indicati nell’elenco di cui agli articoli 351, comma 1-ter e 392, comma 1-bis, c.p.p.); b) i casi di vulnerabilità “atipica”, la cui vulnerabilità è riconoscibile, in concreto, sulla base della valutazione dei parametri previsti dal citato art. 90-quater.
Nella prima ipotesi, agli inquirenti e/o all’autorità giudiziaria procedente non è lasciato alcun margine di discrezionalità: la “fragilità” è riconosciuta “direttamente” dal legislatore e non è necessaria alcuna “mediazione giudiziale”, posto che il minore è in re ipsa soggetto fragile e ciò, come sostenuto da autorevole dottrina, «non per il sol fatto che un individuo abbia meno di diciotto anni, ma per le conseguenze che il reato ha prodotto sulla di lui personalità, attese le sue peculiari caratteristiche». Al contrario, il riconoscimento della condizione di vulnerabilità “atipica” implica l’esercizio di un margine di discrezionalità piuttosto ampio, con le numerose criticità che tale complessa valutazione, inevitabilmente, comporta anche per le intuibili difficoltà operative di tale approccio. Ed infatti, la dimensione dinamica e casistica, nella pratica, è, spesso, ostacolata da diverse carenze, tra le quali emergono una mancata o ritardata valutazione della vulnerabilità, a causa anche della scarsa preparazione degli operatori, i quali avrebbero senza dubbio avuto meno difficoltà al cospetto di un catalogo rigido e ben definito di categorie oggettive e precostituite (come l’età, il genere etc. etc.). Tuttavia, nonostante tali difficoltà, la condizione di fragilità e debolezza della vittima non può prescindere da una valutazione personalizzata e da un accertamento in concreto e caso per caso; «accertamento che postula l’indicazione delle ragioni per le quali il giudice ritenga integrata la condizione di particolare vulnerabilità o, se accertata da terzi, la riconosca motivatamente …» (in tal senso in motivazione cfr. Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2023, n. 29821). Tale è la chiave di lettura seguita anche a livello europeo.
L’art. 22 della citata direttiva 2012/29/UE, rubricato «[V]alutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione», prevede la c.d. “individual assesment”, ovvero una valutazione individuale, modellata sulle caratteristiche del caso concreto, di competenza delle autorità che entrano in contatto con la persona offesa. L’individual assesment mira, così, a riconoscere le specifiche esigenze di protezione della vittima e a potenziare la tutela nei suoi confronti, tenendo conto delle «caratteristiche personali della vittima, del tipo o la natura del reato, e delle circostanze del reato». Il suo scopo è quello di determinare se, in qualche modo, una vittima sia particolarmente esposta al rischio di vittimizzazione secondaria (danno dal procedimento penale) e vittimizzazione ripetuta, di intimidazione e/o di ritorsioni (danno dall’autore del reato), in modo da poter applicare misure di protezione adeguate. Una presunzione di fragilità “strutturale” si rinviene solo per i minori vittime del reato, pur non escludendo, a priori, una valutazione individuale in grado di verificare se e in che misura debbono avvalersi di misure speciali. L’individuazione della vulnerabilità – si legge nella relazione della Commissione europea – rappresenta un passaggio cruciale, e spesso critico, per l’applicazione delle misure processuali di protezione, dal momento che la mancata o errata individuazione del soggetto fragile rischia di compromettere, inevitabilmente, anche il più efficiente degli impianti legislativi di protezione. Il diritto ad una valutazione individuale, dunque, come sottolineato dalla stessa Commissione, rappresenta uno dei risultati più significativi ottenuti dalla direttiva sui diritti delle vittime. Un approccio basato sulle caratteristiche intrinseche della vittima, o sulla situazione in cui si viene a trovare, rischierebbe, infatti, di innescare un processo di stigmatizzazione e discriminazione sociale degli stessi soggetti che si vuole proteggere, quali la creazione di soggetti più o meno tutelati o la stigmatizzazione di categorie separate.
In questa prospettiva ermeneutica, la presunzione assoluta di particolare vulnerabilità della vittima che si basi sulla tipologia di reato non può essere condivisa. La tutela, assicurata dal comma 2-ter dell’articolo 357 c.p.p. e dal comma 2-quater dell’art. 373 c.p.p., non è, dunque, riferibile automaticamente a tutte le persone vittime del delitto di maltrattamenti, dovendo prediligersi un approccio dinamico e casistico, che lasci agli operatori giudiziari la discrezionalità nella valutazione della condizione di particolare vulnerabilità, secondo i parametri di cui al citato art. 90-quater.