Riparazione per ingiusta detenzione: la liquidazione deve tener conto delle ripercussioni psichiche e del danno creato dal clamore mediatico
- Giuseppe Molfese
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. IV, ud. 13 gennaio 2026 – dep. 24 febbraio 2026, n. 7300
Tematica
Ingiusta detenzione
Riparazione
Parametri
Norma/e di riferimento
art. 315 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ In materia di riparazione per ingiusta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest’ultima derivanti vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione dell’indennizzo in base al calcolo aritmetico. Cass. pen., sez. IV, 13 gennaio 2026, n. 7300
In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2011, n. 15665
Commento
Riparazione per ingiusta detenzione: la liquidazione deve tener conto delle ripercussioni psichiche e del danno creato dal clamore mediatico
Giuseppe Molfese
L’art. 315 c.p.p., relativo al procedimento per la riparazione, a proposito della determinazione dell’indennizzo, si limita a stabilire che l’entità della riparazione non può, comunque, eccedere la somma di euro 516.456, 90 e a richiamare, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss c.p.p. e, dunque, anche la previsione per cui la riparazione deve essere commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena (ovvero della privazione della libertà personale) e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna. La natura indennitaria della riparazione esclude che essa assicuri il totale ripristino della situazione giuridica lesa, che, peraltro, è ontologicamente impossibile, stante la natura non patrimoniale della libertà personale. Tale impostazione ha comportato la previsione di un tetto massimo, fissato nell’art. 315, comma 2, c.p.p., originariamente pari a £ 100.000.000 e successivamente innalzato, in virtù dell’art. 15 della legge n. 479 del 1999, a £ 1.000.000.000, corrispondente attualmente ad euro 516.456,90.
I principi fondamentali, cui aver riguardo nella determinazione dell’indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta, sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 13 gennaio 1995, n. 1 e Cass. pen., sez. un., 9 maggio 2001, n. 24287), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell’entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà.
La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo fissato dall’art. 315, comma 2, c.p.p. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita.
L’importo così ottenuto deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell’importo massimo indennizzabile (euro 516.456,90), per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta, sulla base evidentemente delle allegazioni effettuate dal soggetto istante nel giudizio di riparazione.
La giurisprudenza ha, indi, chiarito che i giudici, nella liquidazione della riparazione, possono fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico, nei casi in cui la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, con danni che il criterio aritmetico non si presta a indennizzare in maniera soddisfacente (ex multis, Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2020, n. 32891; Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 18361; Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2013, n. 3912).
Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall’ammontare giornaliero valorizzando lo specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri di riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorrenti e fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Cass. pen., sez. IV, 1° aprile 2014, n. 21077).
L’effetto lesivo maggiore può essere rappresentato dal danno alla salute, anche sub specie di salute psichica (Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2011, n. 15665 secondo cui “in materia di riparazione per ingiusta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest’ultima derivanti vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione dell’indennizzo in base al calcolo aritmetico”); dal danno economico determinato dalla perdita dell’attività lavorativa e dalla difficoltà di reinserimento (Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 1993, n. 131); dal danno creato dal clamore mediatico (Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2019, n. 39773; Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2023, n. 17408 secondo cui “ai fini della configurabilità dello strepitus fori di cui tener conto nella liquidazione dell’indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita”). Peraltro, sul versante opposto, la riduzione della entità dell’indennizzo come risultante dal calcolo aritmetico può essere conseguente al riconoscimento della condotta colposa lieve (Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2018, n. 51343; Cass. pen., sez. IV, 29 genanio 2014, n. 21575).