Procedimento di sorveglianza: l’obbligo del condannato non detenuto di «fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio»
- Giuseppe Molfese
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 10 dicembre 2025 – dep. 27 gennaio 2026, n. 3277
Tematica
Procedimento di sorveglianza
Condannato non detenuto
Elezione di domicilio
Norma/e di riferimento
art. 677 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ La finalità della previsione normativa di cui all’art. 677, comma 2-bis, c.p.p. risiede, allora, nella necessità di soddisfare un’esigenza di immediata reperibilità del condannato richiedente, urgenza che per definizione non ricorre allorché quest’ultimo sia, alla data di presentazione dell’istanza, detenuto in carcere «sia pure per altro titolo». Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 2025, n. 3277
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 1° ottobre 2004, n. 43462
Commento
Procedimento di sorveglianza: l’obbligo del condannato non detenuto di «fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio»
Giuseppe Molfese
Atteso l’espresso richiamo contenuto nell’art. 678 c.p.p., il procedimento di sorveglianza risulta regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 666 e 667 c.p.p. previste per il procedimento di esecuzione.
Anche nell’ambito del procedimento di sorveglianza può, quindi, trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 666, comma 2, c.p.p., a mente del quale il giudice competente è legittimato a formulare de plano un giudizio di inammissibilità della richiesta che appaia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge» o che costituisca «mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi».
La prima di dette condizioni ricorre, in particolare, allorché l’istanza sia priva di quei presupposti o requisiti che discendono direttamente dalla legge e la cui mancanza sia di immediata percezione e non implichi alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice così da rendere superfluo il contraddittorio sul punto. Tra le condizioni di legge deve certamente ricomprendersi l’obbligo posto dall’art. 677, comma 2 bis, c.p.p. a pena di inammissibilità a carico del condannato non detenuto di «fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza».
Va altresì precisato che l’obbligo di rendere la dichiarazione o l’elezione di domicilio sussiste tanto ove l’istanza sia stata presentata personalmente dal condannato non detenuto quanto ove essa sia stata sottoscritta dal suo difensore. In tal senso depone inequivocabilmente la previsione normativa di cui all’art. 656, commi 5 e 6, c.p.p., che stabilisce che «l’istanza … presentata dal condannato o dal difensore» deve essere in ogni caso «corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessari». Tra le «indicazioni che la domanda deve contenere, in mancanza di espressa deroga» vi è, per l’appunto, «quella di cui al citato art. 677, comma 2-bis, c.p.p., richiesta in generale per tutte le istanze concernenti il procedimento di sorveglianza» che può assumere o gli estremi di un allegato all’istanza presentata dal difensore o di un’indicazione riportata «nell’istanza stessa, qualora questa sia firmata anche dal condannato e depositata nella cancelleria» (Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2009, n. 18775).
La ratio sottesa alla disposizione qui in esame appare agevolmente apprezzabile. Essa, nel corpo di numerose pronunce del Supremo Collegio, è stata di volta in volta identificata ora nella necessità di assicurare ab origine il rapporto tra condannato e gli organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza, che per la sua peculiare natura e funzione «propone specifiche esigenze di interconnessione ai fini di una costante verifica dell’andamento e dell’esito delle misure alternative» (Cass. pen., sez. I, 16 marzo 2004, n. 23907), ora nell’esigenza di rendere certa la reperibilità del richiedente non solo per l’istruttoria, ma anche «ai fini degli accertamenti che debbono essere svolti sulla sua condotta» (Cass. pen., sez. I, 16 marzo 2004, n. 22706), ora nell’utilità di «rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza» (Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2005, n. 34345), o, comunque, di «agevolare la trattazione della domanda» (Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 2004, n. 14934).
La finalità della previsione normativa di cui all’art. 677, comma 2-bis, c.p.p. risiede, allora, nella necessità di soddisfare un’esigenza di immediata reperibilità del condannato richiedente, urgenza che per definizione non ricorre allorché quest’ultimo sia, alla data di presentazione dell’istanza, detenuto in carcere «sia pure per altro titolo» (Cass. pen., sez. I, 1° ottobre 2004, n. 43462) e «restando del tutto irrilevante che l’interessato sia successivamente scarcerato così da risultare in stato di libertà al momento dell’emissione del decreto impugnato» poiché, in un caso del genere, non è certamente a lui imputabile «il diverso stato giuridico esistente nel momento in cui la sua istanza è stata presa in esame rispetto all’epoca della presentazione» (Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014, n. 24).