Per la Corte Costituzionale, alla persona offesa è affidato il fondamentale «ruolo di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero»
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 10 maggio 2026 – dep. 21 luglio 2026, n. 132
Tematica
Persona offesa
Ricusazione
Opposizione alla archiviazione
Norma/e di riferimento
art. 37 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’art. 37 del codice di procedura penale è incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice dell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, c.p.p., possa essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione. Corte Cost. 21 luglio 2026, n. 132
ѦѦѦ Negli ultimi anni si è assistito al crescente ruolo assunto nel giudizio, da un lato, dalla fase antecedente il dibattimento e, dall’altro lato, dalla persona offesa, oltre che dalla vittima, protagonista dell’innovativo sistema della giustizia riparativa. Il sistema processuale penale ha, infatti, vissuto una profonda trasformazione – cui non è estranea una logica tesa alla deflazione – incentrata sul rafforzamento di due pilastri: il potenziamento della fase delle indagini preliminari e la valorizzazione del ruolo della persona offesa. Corte Cost. 21 luglio 2026, n. 132
Commento
Per la Corte Costituzionale, alla persona offesa è affidato il fondamentale «ruolo di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero»
Valerio de Gioia
Negli ultimi anni si è assistito al crescente ruolo assunto nel giudizio, da un lato, dalla fase antecedente il dibattimento e, dall’altro lato, dalla persona offesa, oltre che dalla vittima, protagonista dell’innovativo sistema della giustizia riparativa.
Il sistema processuale penale ha, infatti, vissuto una profonda trasformazione – cui non è estranea una logica tesa alla deflazione – incentrata sul rafforzamento di due pilastri: il potenziamento della fase delle indagini preliminari e la valorizzazione del ruolo della persona offesa.
Sotto il primo aspetto, le indagini preliminari non sono più considerate una fase meramente preparatoria, come si evince, tra l’altro, dalla circostanza per cui le indagini vanno piuttosto orientate verso una “completezza” funzionale a una prognosi di condanna, sicché sia il pubblico ministero che il giudice dell’udienza preliminare devono informare il loro agire alla regola della “ragionevole previsione della condanna”, in difetto della quale il primo chiede l’archiviazione e il secondo pronuncia sentenza di non luogo a procedere, come recentemente ricordato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 58 del 2026).
Quanto al crescente ruolo assunto dalla persona offesa dal reato nella cornice del giusto processo, valgano in particolare le considerazioni che seguono.
Va, innanzitutto, rammentato che, al pari dell’astensione, la ricusazione costituisce uno dei mezzi predisposti dall’ordinamento a tutela dell’imparzialità del giudice e, dunque, di uno dei fondamenti dell’attività giurisdizionale nonché di ogni processo che, anche in ottica sovranazionale, possa considerarsi come “giusto”.
D’altronde, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, assurto a diritto vivente, la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle «parti», fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico (tra le altre, Cass. pen., sez. II, 12 aprile 2024, n. 23901 e 1° luglio 2008, n. 36579; Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2008, n. 48494; Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2007, n. 36657; Cass. pen., sez. VI, 5 luglio 2005, n. 39203).
Invero, il codice di rito attribuisce alla persona offesa la qualifica di “soggetto” del procedimento (art. 90), mentre la qualifica di «parte» le viene riconosciuta soltanto se, nella veste di danneggiato dal reato, esercita l’azione risarcitoria costituendosi parte civile nel processo (art. 78). A tali nozioni si affianca, poi, quella, appartenente alla materia della giustizia riparativa, di «vittima» – introdotta dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) e dal D.L.vo n. 150 del 2022 –, soggetto che si identifica, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera b), di quest’ultimo, con la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato un qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale (oltre che con il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che, in conseguenza di tale morte, ha subìto un danno).
Nel nostro ordinamento si è, nel tempo, assistito, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa sovranazionale (in particolare, dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), a un processo di valorizzazione del ruolo della persona offesa e della vittima nel processo.
Nella vigenza del precedente codice – improntato a un modello prevalentemente inquisitorio – la persona offesa dal reato aveva unicamente il compito di fornire al pubblico ministero informazioni utili per lo svolgimento delle indagini, nonché l’obbligo di testimoniare in dibattimento per accertare la responsabilità dell’imputato. Nell’attuale sistema processuale, invece, la persona offesa, nella sua veste di “soggetto” del procedimento, a norma dell’art. 90 c.p.p., può esercitare i diritti e le facoltà espressamente riconosciuti dalla legge, di natura sollecitatoria, informativa e partecipativa.
La Consulta ha già chiarito che «la persona offesa, anche nel nuovo codice, conserva la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo e non di parte» (ordinanza n. 254 del 2011).
Del resto, la giurisprudenza costituzionale ha sempre guardato «“alla persona offesa dal reato nel processo penale come soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero (Corte Cost. n. 23 del 2015)” […] (Corte Cost. n. 203 del 2021, punto 4.1. del Considerato in diritto, ove si richiama quanto già affermato dalla sentenza n. 249 del 2020)» (Corte Cost. n. 59 del 2026). A tale fine ha, altresì, puntualizzato che «[l]e facoltà e i diritti di cui, in particolare, agli artt. 90, 90-bis, 101, 336, 341, 360, 369, 377, 394, 408, 410 e 410-bis c.p.p. sono attribuiti dalla legge alla persona offesa e non al danneggiato, e sono comunque volti a coadiuvare il pubblico ministero ai fini dell’esercizio dell’azione penale, ovvero a conseguire l’accertamento del fatto-reato e la giusta punizione del colpevole» (sentenza n. 203 del 2021, la quale esclude trattarsi di «poteri e facoltà necessariamente funzionali alla tutela anticipata del diritto potenziale riconosciuto alla parte civile»).
In particolare, proprio con riferimento al potere di opposizione all’archiviazione, la Corte Costituzionale ha anche espressamente affermato che «[i]l ruolo di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero risulta confermato dall’art. 410, comma 1, c.p.p., laddove stabilisce che “[c]on l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”. […] L’istituto rappresenta, dunque, un meccanismo complementare al controllo svolto ex officio dal giudice per le indagini preliminari, finalizzato a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini, in funzione del corretto esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà è sancita dall’art. 112 Cost. In tale prospettiva, esso si inserisce nel complesso dei poteri riconosciuti dal legislatore alla persona offesa, affinché questa possa offrire il proprio contributo conoscitivo all’accertamento della verità sin dalla fase delle indagini preliminari, sia attraverso un’attività ausiliaria di investigazione sia, in seguito, nella veste di testimone» (ancora Corte Cost. n. 59 del 2026).
Sotto altro versante, non va, d’altronde, ignorato che il legislatore in alcune occasioni ha utilizzato il termine “parte” in senso atecnico, e cioè al di fuori del senso specifico di “parte del processo”.
Con la sentenza n. 559 del 1990 – relativa alla mancata previsione ex art. 401 c.p.p. della facoltà (anche) per la persona offesa di nominare un consulente tecnico per partecipare alla perizia disposta con incidente probatorio – la Corte Cost. ha già affermato che il termine “parti” è talvolta usato «in modo tale da ricomprendervi l’offeso dal reato», richiamando, a supporto di tale osservazione, la legge delega del codice (legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale» e, in particolare, i princìpi e criteri direttivi numeri 10 e 48 dell’art. 2, concernenti la tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie e la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari) e la disciplina codicistica sulla persona offesa, in particolare gli artt. 93, comma 3, e 95, comma 1, c.p.p., in tema di intervento degli enti collettivi lesi dal reato.
In base a siffatta considerazione si è quindi ritenuto che l’utilizzo del termine “parti” in una disposizione non precluda, di per sé, la percorribilità di un’interpretazione estensiva della medesima che includa la persona offesa. Muovendo da tale valutazione, la Corte Costituzionale ha interpretato l’allora censurato art. 401 c.p.p. come inclusivo della persona offesa tra i soggetti legittimati a nominare il consulente tecnico per partecipare alla perizia disposta con un incidente probatorio, pur se l’art. 225 c.p.p. – cui l’art. 401, comma 5, c.p.p., nel testo all’epoca vigente, faceva implicito rinvio disponendo che «[l]e prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento» – prevedeva il riferimento alle sole «parti private».
Anche la Corte di cassazione, in particolare occupandosi di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., ha affermato che «il codice di rito non sempre, e non necessariamente, impiega il termine “parti” nel senso specifico di “parti del processo”» (così, Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2022, n. 34794, ma anche Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 2023, n. 25287; Cass. pen., sez. V, 15 gennaio 2021, n. 8543). Con la conseguenza che, se pure la sopra citata disposizione fa riferimento espresso alle sole “parti”, l’istituto della rimessione in termini deve trovare applicazione anche per le persone offese (Cass. pen., n. 34794 del 2022, ma anche Cass. pen., n. 25287 del 2023 e n. 8543 del 2021; Cass. pen., sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 41575).
Per giungere a tale conclusione si è, innanzitutto, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 559 del 1990, rammentando che in essa si è affermato, da un lato, che i poteri della persona offesa sono «funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile» e, dall’altro lato, che «l’esplicito riferimento alle “parti” non è considerato sufficiente per escludere il riconoscimento del diritto alla restituzione del termine anche nella fase delle indagini preliminari che pure non conosce, ancora, l’esistenza di “parti” ma solo di soggetti del procedimento» (Cass. pen., n. 41575 del 2018). Si è, dunque, concluso che «è costituzionalmente conforme una interpretazione che, in presenza di nullità di atti comunicativi che precludono alla persona offesa di divenire parte del processo, consenta a questa di esercitare un diritto, quello alla restituzione del termine, che, senza la nullità, ben avrebbe potuto esercitare da parte civile» (ancora Cass. pen., n. 41575 del 2018).
In queste pronunce la Corte di cassazione, se chiarisce che tali disposizioni, in cui è utilizzato il termine “parti”, sono in realtà destinate a essere applicate anche nella fase delle indagini preliminari, in cui ancora non sono ravvisabili delle parti processuali ma solo dei soggetti del procedimento (Cass. pen., n. 25287 del 2023, n. 34794 del 2022 e n. 8543 del 2021), perviene a tali conclusioni senza dilatare la nozione di «parte» fino a farvi rientrare la persona offesa. Di contro, espressamente afferma che a quest’ultima va comunque applicato l’istituto della rimessione in termini, pur se essa non è qualificabile come parte (così ancora, Cass. pen., n. 34794 del 2022, ma anche Cass. pen., n. 25287 del 2023 e n. 8543 del 2021).
In sostanza, la Corte di cassazione sostiene che, proprio in considerazione dell’utilizzo nel codice di rito del termine “parti” in senso non sempre rigoroso, il tenore letterale della norma non è di per sé preclusivo della possibilità di estendere alla persona offesa l’ambito applicativo di una disposizione che fa esclusivo riferimento alle “parti”. E, dunque, la Corte di legittimità, anche quando ritiene di attribuire alla persona offesa poteri e facoltà dal codice riconosciuti alle «parti», lo fa, comunque, negandole la qualifica di parte.
Alla luce della predetta ricostruzione del ruolo e della qualifica riconosciuti alla persona offesa, deve ritenersi che la sua mancata inclusione – pacifica ai sensi del diritto vivente – nel novero dei soggetti legittimati a proporre dichiarazione di ricusazione non è costituzionalmente legittima. Anche per la persona offesa, in quanto soggetto del procedimento, deve trovare infatti applicazione il principio del giusto processo, il cui pilastro è che esso si svolga innanzi a un giudice terzo e imparziale.
Ogni processo, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti e ciò impone di qualificare come parte tutti i soggetti che, appunto, partecipano ad un procedimento con ruolo essenziale nella dinamica del contraddittorio.
Come noto, alla base del principio del giusto processo, riconosciuto espressamente con la riforma costituzionale dell’art. 111 Cost., di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sono posti il requisito dell’imparzialità del giudice e quello, speculare, della parità delle parti processuali. È, del resto, stato già affermato con nettezza che «[n]ell’ambito del principio del giusto processo della Corte Costituzionale, in numerose occasioni, ha definito i profili sulla base delle disposizioni costituzionali che attengono alla disciplina della giurisdizione, posto centrale occupa l’imparzialità-neutralità del giudice, in carenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto significato» (Corte Cost. n. 306 del 1997).
D’altronde, nella nozione di giusto processo rientra l’intero procedimento dinanzi a un giudice, coperto, nella sua interezza, dalle garanzie costituzionali, sicché non può ritenersi esclusa da tali garanzie la fase precedente l’instaurazione del dibattimento.
E ciò tanto più vale in un contesto, quale quello attuale, che tende a valorizzare la fase delle indagini preliminari antecedente il dibattimento.
Ogni soggetto del procedimento – e, a maggior ragione, come nel caso in esame, proprio quello che lo ha attivato – deve potersi avvalere delle norme previste per fare in modo che sia garantita la terzietà del giudice.
Del resto, sarebbe del tutto incongruo attribuire alla persona offesa il diritto a interloquire con il giudice sull’archiviazione e, poi, precluderle la facoltà di accertarne la terzietà e imparzialità, con la conseguenza di un sostanziale svuotamento del diritto medesimo.
A ciò aggiungasi che alla persona offesa è affidato il fondamentale «ruolo di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero», di cui l’opposizione alla richiesta di archiviazione è uno dei principali strumenti. Si tratta, infatti, di un meccanismo finalizzato a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini, essa stessa funzionale al corretto esercizio dell’azione penale obbligatoria; meccanismo che si inserisce nel complesso dei poteri riconosciuti dal legislatore alla persona offesa, affinché questa possa offrire il proprio contributo conoscitivo all’accertamento della verità sin dalla fase delle indagini preliminari (Corte Cost. n. 59 del 2026). E tale ruolo non può non ricomprendere la facoltà di contestare la terzietà e imparzialità del giudice nella cornice del giusto processo.