Pena sostitutiva e liberazione anticipata
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 12 marzo 2026 – dep. 30 marzo 2026, n. 11975
Tematica
Pene sostitutive
Lavoro di pubblica utilità
Liberazione anticipata
Norma/e di riferimento
art. 20-bis c.p.
art. 54, Ord. pen.
art. 76, L. n. 689 del 1981
Massima/e
ѦѦѦ L’istituto della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., in forza del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76, L. 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Cass. pen., sez. I, 12 marzo 2026, n. 11975
Commento
Pena sostitutiva e liberazione anticipata
Valerio de Gioia
L’art. 20-bis c.p. – introdotto dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l’art. 1, comma 17 della L. 27 settembre 2021 n. 134, legge delega della cd. Riforma Cartabia – segna il formale ingresso nel codice penale della categoria delle ‘pene detentive brevi’, in ottemperanza alla riserva di codice.
L’art. 71 del medesimo D.L.vo 150 del 2022 ha poi introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 281 n. 689, ridisegnando anche il quadro generale delle c.d. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi. L’ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione della tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà, mutuate dal novero delle misure alternative alla detenzione, lavoro di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie) mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione, a fini di deflazione processuale e penitenziaria.
L’art. 57, comma 1, L. n. 689 del 1981, prevede espressamente che «per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo»; conformemente a quanto già avveniva nel sistema previgente (che equiparava, per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la libertà controllata alle corrispondenti pene detentive), con il comma 2 del medesimo art. 57 il legislatore ha invece inteso differenziare la pena pecuniaria, prevedendo che essa «si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva».
Il novellato art. 76, L. n. 689 del 1981 prevede poi che alle pene sostitutive «previste dal presente capo» si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.2. Rileva, ai fini che qui interessano, l’espresso richiamo operato dal citato art. 76 all’art. 47 comma 12-bis Ord. pen., secondo il quale «all’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale… può essere concessa la detrazione di pena di cui all’art. 54». E proprio sull’inciso «in quanto compatibili», contenuto nel citato art. 76, si annida la quaestio iuris, potenzialmente foriera di diverse opzioni ermeneutiche, essendo compito dell’interprete valutare se sussistano ragioni testuali o sistematiche tali da far ritenere, come sembra suggerire il pubblico ministero ricorrente, che sussista un’incompatibilità strutturale tra l’istituto della liberazione anticipata e la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
Alla stregua dell’art. 54 Ord. pen., novellato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 del 2024, convertito in L. 8 agosto 2024 n. 112, la liberazione anticipata consiste in un beneficio penitenziario di carattere premiale, che può essere riconosciuto in favore del condannato a pena detentiva, che abbia dato prova della positiva partecipazione al percorso di rieducazione. Esso comporta la detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Testualmente, la nuova formulazione prescrive che: «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare». La disposizione è stata a lungo interpretata nel senso (cfr., per tutte, Cass. pen., sez. un., 18 giugno 1991, n. 15 e la contestuale Cass. pen., sez. un., 18 giugno 1991, n. 16) che la misura premiale della liberazione anticipata presupponeva, come condizione necessaria per la sua applicabilità, che fosse in corso uno status detentionis in espiazione di pena, senza del quale non sarebbero state possibili l’osservazione della personalità, un programma di trattamento, la partecipazione al programma, né il perseguimento dell’obiettivo di reinserimento nella società; si riteneva, in definitiva, che l’eventuale cessazione dell’esecuzione penale o la condizione di libertà del condannato, già inserito nel contesto sociale, impedissero di realizzare la finalità premiale.
Tale restrittiva interpretazione, nel tempo, ha subìto un’evoluzione che ha consentito di ampliare la portata applicativa dell’istituto. Si è in particolare affermato che «è ammissibile la richiesta di liberazione anticipata avanzata da soggetto che si trovi in stato di libertà quando tale stato sia conseguito non all’avvenuta integrale espiazione della pena ma all’intervento di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione, succeduto ad un periodo di detenzione con riguardo al quale si possa valutare l’eventuale partecipazione del condannato all’opera di rieducazione» (Cass. pen., sez. I, 1° marzo 2000, n. 1490; ed ancora che «in tema di liberazione anticipata, per l’accoglibilità dell’istanza non è necessario che l’esecuzione della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell’art. 54, L. 26 luglio 1975, n.354 (Fattispecie in cui l’istanza è stata presentata da condannato che dopo un periodo di custodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusione sotto forma di affidamento al servizio sociale)» (Cass. pen., sez. I, 6 luglio 2001, n. 30302).
Siffatta soluzione ermeneutica ha poi trovato positivo riconoscimento normativo con l’introduzione, nel testo dell’art. 47 Ord. pen., del comma 12-bis ad opera della L. 19 dicembre 2002, n. 277, art. 3, che ha esplicitamente previsto la concessione della detrazione di pena di cui all’art. 54 all’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel relativo periodo di un «concreto recupero sociale».
La giurisprudenza di legittimità ha quindi ulteriormente esteso l’applicabilità dell’istituto, ammettendo la liberazione anticipata anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale (Cass. pen., sez. I, 21 ottobre 2009, n. 42468; Cass. pen., sez. I, 23 giugno 2009, n. 29843; Cass. pen., sez. I, 27 magio 2009, n. 24925; Cass. pen., sez. I, 7 aprile 2009, n. 17343; Cass. pen., sez. I, 25 novembre 2008, n. 3852), sul presupposto della “irrazionalità” di un sistema che consenta la liberazione anticipata all’affidato in prova e non al libero condizionale ravveduto, sul quale gravano prescrizioni ancor più restrittive, segnatamente la sottoposizione a libertà vigilata, non prevista in caso di affidamento. Tale approdo ermeneutico ha tratto argomenti dalla natura e dalla funzione della liberazione condizionale, che, nell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale, seppur prevista dall’art. 176 c.p. tra le cause di sospensione dell’esecuzione che determinano l’estinzione della pena, con la regolamentazione introdotta dalla legge di ordinamento penitenziario, è divenuta una modalità di esecuzione della pena stessa, diversa e di minore afflittività rispetto alla restrizione carceraria e collocata nella fase conclusiva del trattamento rieducativo, ma sempre orientata a conseguire il recupero sociale del condannato (Corte cost., sent. n. 204 del 1974; n. 282 del 1989). In particolare, si è evidenziato che la liberazione condizionale è caratterizzata: dalla sostituzione in costanza di rapporto esecutivo della permanenza del sottoposto in ambito carcerario con la libertà vigilata di cui all’art. 230, comma 1, n. 2, c.p., che parimenti incide con effetti limitativi sulla libertà personale, imponendo l’osservanza di specifiche prescrizioni; dalla finalizzazione alla rieducazione del reo, cui deve sempre tendere la pena secondo il principio generale di cui all’art. 27, comma 3, Cost., e dalla subordinazione alla dimostrazione del sicuro ravvedimento del condannato, tale che, se conseguito, rende inutile la protrazione dell’esecuzione (Cost. cost., sent. 204 del 1974; Cass. pen., sez. I, 21 ottobre 2009, n. 42468). Sulla base di tali principi si è quindi affermato che «la liberazione anticipata può essere concessa ai condannati alla pena dell’ergastolo con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di conseguire, ai sensi dell’art. 177 c.p., l’anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell’estinzione della pena» (Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2016, n. 13934).
L’evoluzione normativa e sistematica consente quindi di affermare che la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione del benefici, dal momento che, per poter fruire della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all’interno di istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione temporale l’istituto vada ad incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione.
Ciò posto, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e normativa sopra indicata, deve innanzitutto osservarsi come la natura non detentiva della pena in esecuzione non costituisca più elemento dirimente. Peraltro, va evidenziato che il lavoro di pubblica utilità sostitutiva è imperniato su attività lavorative – prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore settimanali, aumentabili su richiesta del condannato – che hanno una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante (art. 56-bis, commi 1 e 2, L. 689 del 1981); comporta delle prescrizioni, comuni anche alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare (art. 56-ter, L. 689 del 1981), e ha finalità di reinserimento sociale, dal momento che l’UEPE deve riferire al giudice non solo sull’effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, L. 689 del 1981).
Appare allora utile richiamare la relazione illustrativa, allegata al D.L.vo 150 del 2022, laddove (pag. 195) afferma che «anche il LPU sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma. Rispetto a quelle due diverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva. In tale prospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricoperto dell’affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare». Se quindi, come visto, la natura non detentiva della pena in oggetto, ribadita nella citata relazione, non appare elemento dirimente, merita invece di essere richiamato il parallelismo testuale effettuato in relazione ai seppur diversi istituti della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, da un lato, e della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova, dall’altro. Parallelismo che, a fronte di indici normativi (artt. 57, comma 1, e 76, L. n. 689 del 1981; artt. 47 comma 12-bis e 54 Ord. pen.) che depongono per l’applicabilità della liberazione anticipata ai condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, conforta nel non enucleare alcun indice di incompatibilità sistematica tra i citati istituti, atteso tra l’altro che, come correttamente affermato dal giudice dell’esecuzione in seno all’impugnata ordinanza, l’applicazione dell’istituto in parola ai lavori di pubblica utilità sostitutivi è conforme alla ratio cui si ispira l’intera disciplina delle pene sostitutive, ossia la più ampia e possibile equiparazione tra condannati in espiazione di pena sostitutive e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione.
Deve pertanto confermarsi il principio che l’istituto della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., in forza del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76, L. 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.