Misure interdittive e interrogatorio preventivo di garanzia
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 16 gennaio 2026 – dep. 16 febbraio 2026, n. 6185
Tematica
Misure cautelari
Misure interdittive
Interrogatorio preventivo
Norma/e di riferimento
art. 291 c.p.p.
art. 292 c.p.p.
art. 289 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ Nel caso sopravvengano elementi di prova all’esito di nuove indagini svolte nelle more tra la presentazione della richiesta cautelare e la decisione da parte del giudice competente, il pubblico ministero resta libero se depositare a corredo della richiesta pendente tali nuove emergenze, allorché non si tratti di elementi a favore dell’indagato, ma in ogni caso in cui proceda al deposito di nuovi elementi di prova, ciò comporta che il giudice competente a decidere sulla richiesta è tenuto a svolgere un nuovo interrogatorio che possa assolvere alla funzione di contraddittorio preventivo sul materiale probatorio posto a base della richiesta cautelare, secondo quanto previsto prima della riforma unicamente per la misura interdittiva di cui all’art. 289 c.p.p. ed ora, in via generale, per tutte le misure cautelari personali. Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2026, n. 6185
Commento
Misure interdittive e interrogatorio preventivo di garanzia
Valerio de Gioia
Il comma 3-bis dell’art. 292 c.p.p., introdotto dall’art. 2 della legge 9 agosto 2024, n. 114, stabilisce testualmente che «L’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1- quater, nonché quando l’interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo».
Il richiamato comma 1-quater dell’art. 291, oltre ad aver introdotto l’interrogatorio preventivo di garanzia come regola generale per tutte le misure cautelari personali, contiene un esplicito rinvio al disposto di cui all’art. 289, comma 2, secondo periodo, rimasto immutato, che già prevedeva, nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione, la necessità che l’applicazione della misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio fosse preceduta dall’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 c.p.p. Il riferimento come causa di nullità dell’ordinanza alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-octies dell’art. 291 c.p.p. che riguardano il contenuto dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio ed in particolare l’avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà riconosciuta alla persona da interrogare i destinataria della richiesta cautelare i di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati a tale fine, non lascia adito a dubbi sulle conseguenze sanzionatorie che derivano dall’espletamento di un interrogatorio preliminare assunto senza il previo deposito di tutti gli atti che il pubblico ministero ha posto a fondamento della richiesta cautelare.
La disciplina processuale ora esaminata, introdotta dalla citata legge n. 114/2024, (c.d. riforma “Nordio”), entrata in vigore in data 25 agosto 2024, si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che già prima dell’intervento riformatore, con specifico riguardo proprio alla applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 289, comma 2, c.p.p., aveva affermato che l’interrogatorio preliminare all’emissione della misura dell’interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura al fine di consentire all’indagato di estrarne copia e di approntare un’adeguata difesa, con la conseguenza che, qualora successivamente al suo espletamento, e prima dell’emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero alleghi ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall’indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio anch’esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all’indagato ed al suo difensore, la cui mancanza determina la nullità per violazione del diritto di difesa (Cass. pen., sez. VI, 15 marzo 2018, n. 26929).
Pertanto, se l’interrogatorio ex art. 289, comma 2, c.p.p. avviene senza il preventivo deposito degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, si determina una nullità dell’ordinanza cautelare.
Prima della riforma della disciplina processuale in materia cautelare, detta nullità era stata qualificata come nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, lett. c) c.p.p., come statuito anche in materia di ostensibilità degli atti in sede di convalida di arresto o fermo per l’interrogatorio e il provvedimento di convalida (cfr. Cass. pen., sez. un., 30 settembre 2010, n. 36212). Ora detta nullità è espressamente prevista dall’art. 292, comma 3-bis, c.p.p. Trattandosi di una nullità di ordine generale a regime intermedio resta fermo che deve essere eccepita nella prima occasione utile.
Va, poi, osservato che non assume alcuna rilevanza la valutazione della decisività degli elementi di indagine sopravvenuti rispetto all’espletamento dell’interrogatorio, trattandosi di una violazione di legge che deriva da una espressa previsione normativa e che, comunque, trova fondamento nel diritto della persona interrogata ad avere accesso a tutti gli atti depositati dal pubblico ministero a corredo della richiesta cautelare. L’interrogatorio preliminare alla emissione della misura assume, infatti, una duplice finalità (come in sede di convalida dell’arresto e del fermo), da un lato è necessario al giudice per ritenere la fondatezza dei gravi indizi e la permanenza delle esigenze cautelari (art. 294, comma 3, c.p.p.), e dall’altro serve a consentire all’indagato di poter approntare una adeguata difesa per mezzo della conoscenza degli atti che la sorreggono. Il citato comma 3-bis dell’art. 292 c.p.p. prevede la nullità dell’ordinanza cautelare non solo quando l’interrogatorio sia stato omesso, ma anche quando sia nullo per violazione della disposizione che impone che sia dato avviso alla persona invitata a renderlo di tutti gli atti depositati, a norma dell’art. 291 c.p.p., a fondamento della richiesta cautelare avanzata da parte del pubblico ministero. E tale disposizione implica necessariamente che tutti gli atti posti a supporto della richiesta cautelare siano messi a disposizione della persona indagata prima di procedere al suo interrogatorio, senza che possano operarsi valutazioni preliminari sulla rilevanza probatoria dei singoli elementi di indagine e senza che possa assumere, quindi, neppure rilievo, sulla base di un giudizio postumo, la valutazione dell’effettiva e concreta incidenza che tali atti abbiano avuto nella motivazione dell’ordinanza con la quale è stata accolta la richiesta della misura cautelare. Ciò vale non solo per gli atti di indagine già depositati dal pubblico ministero insieme alla richiesta cautelare, ma anche per quelli sopravvenuti rispetto al momento in cui si è tenuto l’interrogatorio preliminare all’emissione della decisione sulla richiesta medesima, dovendosi ritenere sempre necessario l’espletamento di un nuovo interrogatorio che assolva alla finalità di salvaguardia della conoscibilità da parte della difesa di tutti gli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare, indipendentemente dal vaglio della loro effettiva e concreta incidenza nelle valutazioni che hanno giustificato la successiva decisione che ha applicato la misura cautelare. Il diritto all’accesso agli atti, essendo una prerogativa garantita alla difesa della persona indagata interessata dalla richiesta cautelare, non ammette deroghe o limitazioni subordinate ad apprezzamenti che attengono al diverso profilo della rilevanza probatoria dei singoli atti di indagine nella valutazione operata dal giudice ai fini della decisione sulla richiesta cautelare. A tale proposito occorre osservare che, non essendo più previsto come obbligatorio un interrogatorio successivo all’emissione dell’ordinanza, tutti gli atti di indagine che il pubblico ministero ha ritenuto di porre a fondamento della richiesta cautelare devono essere necessariamente messi a disposizione della difesa in funzione del pieno esercizio delle facoltà difensive al momento dell’interrogatorio, a prescindere dalla rilevanza che ad essi sia poi in concreto attribuita dal giudice competente a decidere sulla richiesta medesima, non potendosi, peraltro, escludere che elementi ritenuti superflui in sede di applicazione della misura siano al contrario ritenuti rilevanti per l’esercizio del diritto di difesa. Deve rammentarsi che non sussiste a carico del pubblico ministero un obbligo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari tutti gli atti di indagine compiuti nella loro integralità, in quanto è legittimato a selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice, mentre l’obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell’imputato (Cass. pen., sez. II, 6 febbraio 2008, n. 12080).
Conseguentemente, nel caso sopravvengano elementi di prova all’esito di nuove indagini svolte nelle more tra la presentazione della richiesta cautelare e la decisione da parte del giudice competente, il pubblico ministero resta libero se depositare a corredo della richiesta pendente tali nuove emergenze, allorché non si tratti di elementi a favore dell’indagato, ma in ogni caso in cui proceda al deposito di nuovi elementi di prova, ciò comporta che il giudice competente a decidere sulla richiesta è tenuto a svolgere un nuovo interrogatorio che possa assolvere alla funzione di contraddittorio preventivo sul materiale probatorio posto a base della richiesta cautelare, secondo quanto previsto prima della riforma unicamente per la misura interdittiva di cui all’art. 289 c.p.p. ed ora, in via generale, per tutte le misure cautelari personali.