Messa alla prova: l’omesso vaglio, da parte del giudice, di una o più voci trattamentali, ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. III, ud. 21 gennaio 2026 – dep. 12 febbraio 2026, n. 5788
Tematica
Messa alla prova
Voce trattamentale
Valutazione del giudice
Norma/e di riferimento
art. 168-bis c.p.
art. 464-bis c.p.p.
art. 464-quater c.p.p.
art. 464-septies c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’omesso vaglio, da parte del giudice, di una o più voci trattamentali, ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità, di cui si compone, ai sensi degli artt. 168-bis, commi 2 e 3, c.p. e 464-bis, comma 4, c.p.p., la messa alla prova, laddove esse siano possibili e praticabili, integra violazione di legge, per omessa valutazione della idoneità del programma di trattamento presentato, nel caso in cui, ferma restando la discrezionalità riconosciuta al giudice nel non prescriverle o nel decidere se e quali contenuti darvi, la sanzione trattamentale da irrogare risulti non effettiva o non proporzionata all’autore e al fatto e non consegua le finalità rieducative, risocializzanti e specialpreventive che la connotano. Per converso, la scelta di una voce piuttosto che di un’altra, o le modalità delle prescrizioni irrogate, come anche l’omessa previsione di una voce trattamentale che sia stata ritenuta inidonea o inapplicabile, o, ancora, la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte – per citarne alcune – sono tutte questioni afferenti al merito e, dunque, insindacabili in sede di legittimità. Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2026, n. 5788
Commento
Messa alla prova: l’omesso vaglio, da parte del giudice, di una o più voci trattamentali, ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità
Valerio de Gioia
La valutazione che il giudice è chiamato ad operare quando adotta l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e con esso il programma di trattamento predisposto dell’Ufficio di esecuzione penale esterna (di seguito, U.E.P.E.) con il consenso, in ogni sua voce, della persona ammessa alla prova è connotata da una forte discrezionalità, in quanto «[n]el vaglio di ammissibilità della richiesta di messa alla prova al giudice è affidata una valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio che riguarda l’an” e il “quomodo” dell’istituto della messa alla prova in chiave di capacità di risocializzazione, verificando i contenuti prescrittivi e di sostegno rispetto alla personalità dell’imputato, che presuppone anche la valutazione dell’assenza del pericolo di recidiva…[…] soprattutto, [ il giudice] è chiamato a formulare un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte “afflittiva” sia di quella “rieducativa”, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. La decisione del giudice sull’ammissione o meno dell’imputato alla prova trova il suo fulcro proprio nella valutazione di idoneità del programma, caratterizzata da una piena discrezionalità che attinge il merito (Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2016, n. 33216).
Tale connotazione va tenuta presente nell’analisi del contenuto del programma di messa alla prova, che viene elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso dell’imputato, e viene poi recepito dal giudice con l’ordinanza di sospensione del procedimento, con la quale il medesimo è chiamato non solo a “validare” il programma dell’U.E.P.E. ma anche ad integrarlo e modificarlo, avendo presente «il carattere specialpreventivo e la vocazione alla finalità rieducativa, a cui dovrebbero conformarsi i contenuti trattamentali alternativi alla pena edittale. Si perde l’effetto deflattivo, ma si recupera la logica della prevenzione, facilitata perché non avvenendo in una fase processuale anticipata, in cui il giudice spesso non è neppure in grado di “conoscere” l’imputato, favorisce la predisposizione di un progetto trattamentale efficace, capace cioè di adeguarsi alla personalità del soggetto e di realizzare gli scopi di risocializzazione. D’altra parte, tra i caratteri dell’istituto vi sono quelli riconducibili ad una visione premiale, ma l’intera disciplina si ispira nettamente ad un modello trattamentale che persegue finalità special preventive» (Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2016, n. 33216 cit.).
La validazione, l’integrazione o la modifica del programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, da parte del giudice che si appresta a sospendere il procedimento per applicare la messa alla prova deve essere effettuata avendo presente, da un lato, le finalità rieducative e risocializzanti, proprie di questo trattamento alternativo alla pena, e dall’altro le voci di cui si compone ogni messa alla prova, così come indicate agli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p., individuando tra le stesse quella che rende “efficace” il progetto trattamentale, capace, cioè, sia di adeguarsi alla personalità del soggetto, sia di proporzionare il trattamento irrogato al fatto commesso, così come si richiede per ogni tipologia di sanzione penale, sia essa una pena nel senso classico del termine, sia essa, come nel caso della messa alla prova, una sanzione trattamentale alternativa alla pena o al processo. E che la messa alla prova sia un «”trattamento sanzionatorio” penale» può ritenersi pacifico: così lo hanno espressamente definitivo le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2022, n. 14840 e prim’ancora Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272) e la Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 68 del 2019) secondo cui «la messa alla prova per gli adulti costituisce un vero e proprio «trattamento sanzionatorio», ancorché anticipato rispetto all’ordinario accertamento della responsabilità dell’imputato e rimesso comunque – a differenza delle pene – alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte del soggetto» (in termini Corte cost., sent. n. 75 del 2020, n. 139 del 2020, n. 146 del 2022 e n. 174 del 2022).
Allo stesso modo, altrettanto pacifico è che la messa alla prova è un trattamento sanzionatorio “alternativo alla pena e al processo” (cfr. Corte cost., sent. n. 91 del 2018, ma anche Corte cost., sent. n. 68 del 2019, n. 146 del 2022, n. 174 del 2022), nel quale convivono finalità deflattive e social-preventive.
L’applicazione di questi principi comporta la necessità che il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte preveda quelle voci che rendano “il trattamento sanzionatorío” rispondente alle finalità rieducative e risocializzanti proprie di questo strumento alternativo alla pena e al processo, che in quanto “sanzione”, sia pur trattamentale, deve rispondere ai principi di proporzionalità “individualizzante”, rapportata, cioè, sia all’autore del fatto di reato, sia al fatto di reato. Ma il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, non è (ancora) “la messa alla prova” che consente la sospensione del procedimento penale, in quanto è solo con l’ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi dell’art. 464 quater c.p.p., che la messa alla prova viene applicata: al giudice è pertanto assegnata dal legislatore la valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio, che riguarda l’an e il quomodo dell’istituto della messa alla prova e che si concretizza nel validare il programma elaborato dall’U.E.P:E. con il consenso dell’imputato, laddove esso risponda alle finalità indicate, ma anche nell’integrarlo o modificarlo, qualora non sia rispondente a quelle finalità, così da rendere “efficace” il trattamento sanzionatorio, proporzionandolo al suo autore e al fatto di reato contestato.
Se queste sono le finalità della messa alla prova per gli adulti, i mezzi e gli strumenti con i quali conseguirle sono le voci trattamentali delle quali si compone l’istituto. Secondo un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il lavoro di pubblica utilità non è tuttavia l’unica componente necessaria, in quanto ad essa si affiancano, necessariamente, anche le condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: in questo senso depone l’art. 168-bis, comma 2, c.p., che lo prevede espressamente («La messa alla prova comporta…») e le finalità proprie dell’istituto. Si sono espresse in questi termini, Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2017, n. 39455 che, in motivazione, ha precisato che comunque la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva – ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria – rientra fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che costituiscono il presupposto per il positivo superamento della messa alla prova; Cass. pen., sez. III, 14 settembre 2022, n. 36822, così massimata: in materia edilizia, la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria rientrano fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituenti possibile oggetto del programma di trattamento e il cui mancato compimento preclude la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della prova ai sensi dell’art. 464 septies c.p.p.; Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2023, n. 5910: in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell’ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Ebbene, al di là della necessità di leggere l’art. 168-bis c.p. unitamente all’art. 464-bis c.p.p. – che, per quel che rileva in questa sede, prende in considerazione il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato sociale, nella parte in cui fa riferimento agli impegni specifici che l’imputato assume “anche” al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, con una formulazione che lascia margini di valutazione discrezionale al giudice in ordine all’individuazione di quali tra questi strumenti scegliere “anche” ai fini della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato – e al di là del rilievo che tanto l’una, quanto l’altra disposizione, sembrano indicare tutte le possibili voci di cui si compone il trattamento sanzionatorio, ciò che va tenuto presente è la necessità che sia al momento della elaborazione del programma di trattamento da parte dell’U.E.P.E. sia in sede di adozione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova tutte le varie, possibili, voci, devono essere tenute in considerazione e fra le stesse, oltre al I.p.u. (che è la componente necessaria), il giudice, per quel che interessa in questa sede, deve valutare e scegliere, con la discrezionalità “rigorosa” che connota questo vaglio, quelle che rendono efficace, nei termini sopradescritti, il trattamento sanzionatorio.
La questione non è allora se la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato sia o no una componente essenziale della messa alla prova (ma il discorso non cambierebbe se dovesse riguardare, da un lato, l’attività di volontariato sociale, o le prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare locali, che sono tutte egualmente previste dal medesimo art. 168-bis, comma 2, c.p., o, dall’altro, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici assunti dall’imputato, come prevede l’art. 464-bis c.p.p.): ciò che rileva è che, nell’emettere l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, quando recepisce, e quindi “valida” il programma trattamentale elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, è tenuto a valutare, in base alle le possibili voci di cui il programma si può comporre, se esso irroga un trattamento sanzionatorio efficace e laddove non sia così, ad intervenire sullo stesso, modificandolo o integrandolo con le voci, idonee, elencate agli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p. – sulle quali è sempre necessario acquisire il consenso della parte, trattandosi di un istituto fondato proprio sul consenso, che va espresso su tutte le voci di cui si compone il programma -, così da rendere la messa alla prova proporzionata all’autore e al fatto, al pari di qualunque trattamento sanzionatorio, alternativo al processo e alla pena, e tale da conseguire quelle finalità rieducative, risocializzanti, special preventive, sopradescritte, che lo connotano.
Alla luce di queste considerazioni, deve pertanto affermarsi che l’omesso vaglio, da parte del giudice, di una o più voci trattamentali, ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità, di cui si compone, ai sensi degli artt. 168-bis, commi 2 e 3, c.p. e 464-bis, comma 4, c.p.p., la messa alla prova, laddove esse siano possibili e praticabili, integra violazione di legge, per omessa valutazione della idoneità del programma di trattamento presentato, nel caso in cui, ferma restando la discrezionalità riconosciuta al giudice nel non prescriverle o nel decidere se e quali contenuti darvi, la sanzione trattamentale da irrogare risulti non effettiva o non proporzionata all’autore e al fatto e non consegua le finalità rieducative, risocializzanti e specialpreventive che la connotano.
Per converso, la scelta di una voce piuttosto che di un’altra, o le modalità delle prescrizioni irrogate, come anche l’omessa previsione di una voce trattamentale che sia stata ritenuta inidonea o inapplicabile, o, ancora, la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte – per citarne alcune – sono tutte questioni afferenti al merito e, dunque, insindacabili in sede di legittimità.