L’istituto della detenzione domiciliare per persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedano costanti controlli con i presidi sanitari territoriali non è applicabile ai condannati per reati ostativi
Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 19 novembre 2025 – dep. 19 gennaio 2026, n. 1961
Tematica
Detenzione domiciliare
Motivi di salute
Reati ostativi
Norma/e di riferimento
art. 4-bis, Ord. pen.
art. 47-ter, Ord. pen.
Massima/e
L’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nel disciplinare le preclusioni riferite alla detenzione domiciliare c.d. generica, rinvia unicamente al catalo
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