L’interesse all’impugnazione, da parte dell’ente, del provvedimento che dispone una misura cautelare interdittiva
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 10 marzo 2026 – dep. 25 marzo 2026, n. 11236
Tematica
Responsabilità degli enti
Impugnazione
Condizione
Norma/e di riferimento
art. 46, D.L.vo n. 231 del 2001
Massima/e
ѦѦѦ Le misure cautelari a contenuto interdittivo non possono essere tout court assimilate a quelle detentive del diritto penale delle persone fisiche, in quanto le seconde, sebbene incidano sul bene affatto primario della libertà personale dell’individuo, non ne toccano la vita stessa: mentre le prime, interdicendo settori spesso nevralgici della loro attività economica, ben possono indurre effetti irreversibili ed esiziali. La dimensione collettiva e finzionistica dell’ente fa sì che tali misure abbiano inevitabili riflessi negativi su soggetti “terzi” (stakeholders, anche interni e primari, come i dipendenti, e shareholders), affatto estranei alla realizzazione del reato-presupposto. Si tratta di un dato fattuale che deve suggerire all’interprete massima cautela non soltanto nella lettura delle condizioni applicative della misura (art. 46, D.L.vo n. 231 del 2001) ma anche, specularmente – e, forse, in misura maggiore – nell’individuazione delle condizioni in presenza delle quali permane in capo all’ente l’interesse ad impugnare il provvedimento che l’ha disposta, dopo la sua cessazione. Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2026, n. 11236
Commento
L’interesse all’impugnazione, da parte dell’ente, del provvedimento che dispone una misura cautelare interdittiva
Valerio de Gioia
Si è posta la questione della individuazione delle condizioni alle quali l’interesse all’impugnazione, da parte dell’ente, del provvedimento che dispone una misura cautelare interdittiva, nel contesto del D.L.vo n. 231 del 2001, sia “concreto” e “attuale” e, in particolare, se tali attributi assumano qui la stessa identica fisionomia che hanno nel diritto penale delle persone fisiche.
A tale domanda la giurisprudenza più recente ha dato risposta negativa, per ragioni che attengono al contenuto ed alla sfera su cui le misure cautelari interdittive del “sistema 231” producono effetto (ma analogo discorso varrebbe, ovviamente, per il sequestro).
Per un verso, le misure cautelari a contenuto interdittivo non possono essere tout court assimilate a quelle detentive del diritto penale delle persone fisiche, in quanto le seconde, sebbene incidano sul bene affatto primario della libertà personale dell’individuo, non ne toccano la vita stessa: mentre le prime, interdicendo settori spesso nevralgici della loro attività economica, ben possono indurre effetti irreversibili ed esiziali.
Per altro verso, la dimensione collettiva e finzionistica dell’ente fa sì che tali misure abbiano inevitabili riflessi negativi su soggetti “terzi” (stakeholders, anche interni e primari, come i dipendenti, e shareholders), affatto estranei alla realizzazione del reato-presupposto: per usare una metafora, cioè, fa sì che il lancio del sasso nell’acqua produca un numero più esteso di cerchi. Si tratta di un dato fattuale che se, dal punto di vista strettamente giuridico, resterebbe, a rigore, confinato nella sfera dell’irrilevanza, ciò nondimeno, deve suggerire all’interprete massima cautela non soltanto nella lettura delle condizioni applicative della misura (art. 46, D.L.vo n. 231 del 2001) ma anche, specularmente – e, forse, in misura maggiore – nell’individuazione delle condizioni in presenza delle quali permane in capo all’ente l’interesse ad impugnare il provvedimento che l’ha disposta, dopo la sua cessazione.
Ne deriva che, in, un contesto normativo il quale, in materia di attività economiche, appare sempre più ispirato – nel settore pubblico, come pure in quello privato, soprattutto delle grandi aziende – alla procedimentalizzazione, spesso reticolare, di forme di compliance che passano anche e soprattutto per la due diligence nella scelta dei partners commerciali, i concetti di “concretezza” e di “attualità” dell’interesse ad impugnare un provvedimento il quale dispone misure interdittive le quali direttamente incidano, in senso preclusivo, sulla vita economica dell’ente devono essere intesi cum grano salis, in un’accezione non formalistica. Pertanto, ove l’ente dimostri, con allegazioni specifiche, i pregiudizi cui è stato e sarà esposto per effetto del provvedimento impugnato, anche in termini di perdita di chance, pure oltre la cessazione – nella situazione concreta, per decorso del termine – della misura cautelare a contenuto interdittivo applicata con tale provvedimento, il giudice di merito non potrà esimersi, ai fini del giudizio di ammissibilità dell’impugnazione, da una congrua valutazione dei pregiudizi medesimi. Valutazione che, per essere, appunto, congrua, non può prescindere dal contesto organizzativo aziendale, cui si è fatto poc’anzi un generico riferimento, nel quale l’ente opera e che ne condiziona l’attività (la vita) economica. Diversamente – e con questo si torna all’affermazione iniziale – si instaurerebbe, infatti, quell’automatismo” tra “cessazione della misura” e “sopraggiunta carenza di interesse” che le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 27 settembre 2018, n. 51515) hanno inteso invece – proprio in tema di responsabilità dell’ente – scongiurare, e rispetto al cui rischio, peraltro, un chiaro monito era stato espresso dalla Suprema Corte con specifico riferimento alla vicenda in oggetto (Cass. pen., sez. II, 11 novembre 2025, n. 38314, la quale aveva già avvertito che la sopravvenuta perdita di efficacia della misura interdittiva per decorso dei termini di durata, intervenuta nelle more dell’appello cautelare proposto nell’interesse della persona giuridica, non determina ex se il venir meno dell’interesse all’impugnazione).