L’inammissibilità dell’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 8 gennaio 2026 – dep. 10 febbraio 2026, n. 5252
Tematica
Atto di appello
Modalità telematiche
Inammissibilità
Norma/e di riferimento
art. 111-bis c.p.p.
art. 581 c.p.p.
art. 591 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ A decorrere dalle date considerate dall’art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall’art. 175-bis c.p.p., l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111-bis c.p.p. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l’impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione. Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2026, n. 5252
Commento
L’inammissibilità dell’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico
Valerio de Gioia
L’art. 111-bis, comma 1, c.p.p. – inserito nel corpo del codice di rito dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 – dispone che «il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».
Fanno eccezione le ipotesi considerate dall’art. 175 bis c.p.p., inserito nel codice di rito dall’art. 11, comma 1, lett. c), D.L.vo n. 150/2022.
La modalità di deposito con modalità “esclusivamente” telematica è prescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione. L’art. 582, comma 1, c.p.p. – come modificato dall’art. 33 del citato decreto legislativo – dispone infatti che «salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111- bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». Fa eccezione l’ipotesi – non ricorrente nel caso in esame – disciplinata dal successivo art. 582, comma 1 bis, c.p.p. che, nel caso di impugnazione proposta personalmente dalla parte privata, facoltizza il deposito dell’impugnazione con modalità non telematiche.
La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell’impugnazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore con l’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. (anch’esso modificato dall’art. 33 del citato decreto legislativo).
Considerata la necessità di predisporre un’infrastruttura tecnologica capace di assicurare «la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis c.p.p.), il legislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scandito l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti, condizionata dall’entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottare con decreto del Ministro della giustizia.
L’art. 87, comma 4, D.L.vo n. 150/2022 dispone che continui a trovare applicazione la previgente formulazione dell’art. 582 c.p.p. sino al 15 giorno successivo all’emanazione del decreto ministeriale (o sino al diverso termine previsto da detto decreto ministeriale, chiamato a delineare il perimetro temporale della normativa transitoria). Il successivo comma 5 dell’art. 87 disegna analogo meccanismo di diritto transitorio con riferimento all’art. 111- bis c.p.p., come novellato. Nel periodo precedente all’effettiva entrata in vigore delle disposizioni sulle modalità di deposito telematico degli atti, questi possono essere depositati presso le segreterie e le cancellerie degli uffici giudiziari con modalità non telematiche, o, anche trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (art. 87 bis, comma 1, D.L.vo n. 150/2022). Ove l’atto depositato a mezzo posta elettronica certificata sia un’impugnazione, il legislatore detta specifiche disposizioni che regolamentano modalità di formazione, trasmissione e sottoscrizione dell’atto di impugnazione (art. 87 bis, commi 3-7, D.L.vo cit.).
. Considerato che la disciplina transitoria dell’entrata in vigore delle regole sul deposito telematico degli atti è, in parte, regolamentata dalla legge e, in altra parte, demandata al decreto ministeriale di attuazione della delega conferita al Governo dal legislatore, vengono in rilievo le disposizioni dettate dall’art. 3 Decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, incisivamente modificato dall’art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (e, poi, anche con D.M. 30 dicembre 2025, n. 206, che detta modifiche che non assumono rilievo in questo giudizio).
L’art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023 dispone che «a decorrere dal 10 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale», in diversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario. Per i procedimenti considerati dal libro VI, titoli I, III, IV – tra cui figurano quelli celebrati con rito abbreviato – il termine sopra indicato è fissato al 31 marzo 2025, data successivamente alla quale gli atti potranno essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (art. 3, comma 4, D.M. n. 217/2023). Il successivo comma 5 dell’art. 3 del citato decreto ministeriale dispone, invece, che il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis cit. entri in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027 per altri uffici giudiziari, tra i quali figurano le corti di appello (art. 3, comma 5, lett. e), D.M. n. 217/2023). Presso le corti di appello, sino al 31 dicembre 2026, è consentito il deposito non telematico degli atti, possibile con modalità “analogiche”, cui è equiparato il deposito degli atti a mezzo posta elettronica certificata (art. 3, comma 9, D.M. n. 217/2023: «rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche»).
L’art. 111-bis c.p.p. disciplina le modalità di deposito degli atti che – fatti salvi i casi disciplinati dall’art. 175 bis c.p.p. – deve avvenire con modalità “esclusivamente” telematiche, demandando a fonti di rango sotto ordinato unicamente la disciplina di dettaglio del funzionamento del portale dei servizi telematici (con rinvio ad un decreto ministeriale e alle regole tecniche dettate dalla Direzione generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia).
L’art. 582, comma 1, c.p.p. prevede esplicitamente che – nei casi in cui è prescritto il deposito telematico degli atti – anche le impugnazioni debbano essere proposte con tale modalità. L’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. commina esplicitamente la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione dell’impugnazione, richiamando univocamente il dettato dell’art. 582 c.p.p. Ne discende che – fuori dai casi previsti dall’art. 175 bis c.p.p. – il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico dell’impugnazione, ove prescritto come modalità esclusiva di deposito dell’atto, determina l’inammissibilità della stessa.
La giurisprudenza della Corte Edu non mette in discussione il fatto che gli Stati contraenti abbiano la facoltà di subordinare a determinate condizioni di legge il diritto di proporre un ricorso alle giurisdizioni superiori, purché le condizioni dettate dalla legge – o l’interpretazione eccessivamente formalistiche che di essa danno le corti – non finiscano con il frustrare la stessa sostanza del diritto a proporre impugnazione (Corte Edu, Terza Sezione, 26 luglio 2007, Walchli c. Francia, §§ 28-29; Corte Edu, Prima Sezione, 13 gennaio 2011, Evaggelou c. Grecia, § 23; Corte Edu, Seconda Sezione, 26 dicembre 2006, Labergère c. Francia, § 23).
Nel caso in esame, la disposizione che commina la sanzione di inammissibilità: (i) persegue uno scopo legittimo (posto che con essa si persegue, come si vedrà, il miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario); (ii) commina la sanzione di inammissibilità in modo chiaro e, dunque, prevedibile per l’interessato; (iii) non pone ostacoli di natura procedurale eccessivamente rigorosi per l’esercizio del diritto di impugnazione (posto che, per non incorrere nella conseguenza della inammissibilità, è sufficiente rispettare la procedura per il deposito telematico, adeguatamente pubblicizzata e richiedente una infrastruttura tecnologica accessibile a tutti); (iv) determina conseguenze non sproporzionate in caso di violazione delle regole procedurali (considerato che è pressoché inevitabile che il mancato rispetto delle forme previste per l’esercizio del diritto di impugnazione determini l’impossibilità di esaminare il contenuto di quest’ultima).
La legge prescrive in modo esplicito il deposito telematico come modalità “esclusiva” di deposito dell’impugnazione, con una formulazione che non lascia spazio ad interpretazioni adeguatrici o costituzionalmente orientate (la cui esperibilità incontra un confine nel significato letterale delle parole, ove univoco; cfr. tra le altre, Corte Cost., sentenze nn. 78 del 2012, 232 del 2013, 36 del 2016, 82 del 2017, 174 del 2019, 253 del 2020). Del resto, nemmeno può sostenersi che il mero fatto che risulti chiara la volontà di impugnazione e il mero fatto che detta impugnazione sia giunta all’attenzione del giudice che sarebbe chiamato ad esaminarla determinino un caso di “raggiungimento dello scopo”.
La riforma delle modalità di deposito degli atti, infatti, persegue un interesse generale, di rilievo pubblicistico, che trascende, senza sacrificarli in modo sproporzionato, i contingenti interessi dei singoli attori processuali. L’effettiva entrata in vigore del processo penale telematico rappresenta infatti uno degli obiettivi qualificanti – volti a favorire l’efficienza del processo penale nel suo complesso – perseguiti dal legislatore con la riforma del codice di rito (a partire dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, poi attuata con il citato decreto legislativo n. 150/2022). L’imposizione di nuove modalità di deposito degli atti processuali è funzionale anche al perseguimento di tale obiettivo, sicché la nuova disciplina non esaurisce la sua funzione nel mero fatto della comunicazione di atti processuali da un certo mittente ad un certo destinatario, considerato che le nuove modalità di deposito perseguono anche un obiettivo “di sistema”.