L’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione: il provvedimento di proroga
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 19 dicembre 2025 – dep. 3 aprile 2026, n. 12626
Tematica
Improcedibilità
Proroga del termine
Ipotesi
Norma/e di riferimento
art. 344-bis c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ Le ipotesi di complessità del processo stabilite dal legislatore quali ragioni fondanti della proroga hanno valenza oggettiva e natura tra loro alternativa, nel senso che è sufficiente la presenza di una sola delle richiamate cause di complessità per dare luogo alla proroga. La natura alternativa delle ipotesi è desunta da un chiaro elemento lessicale, e cioè l’uso della congiunzione “o” per elencarle, che configura, grammaticalmente, un elemento coordinante disgiuntivo usato per proporre, appunto, alternative, indicando eventualmente opzioni diverse ma tutte, comunque, valide a configurare il presupposto normativo. In tale contesto, una questione problematica attiene a se, nell’ambito dei casi di complessità del processo utili a fondare il potere di proroga da parte del giudice che procede, possano rientrare peculiari ragioni organizzative del processo o difficoltà dell’ufficio di appartenenza del giudice. In linea generale, non possano essere inserite nel novero dei casi di proroga le ragioni di generica difficoltà organizzativa dell’ufficio, quali carenze di organico, deficit logistici o altro. Cass. pen., sez. V, 19 dicembre 2025, n. 12626 (dep. 2026)
Commento
L’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione: il provvedimento di proroga
Valerio de Gioia
L’art. 344-bis c.p.p., introdotto con la legge 27 settembre 2021, n. 134, detta la disciplina dell’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Ai sensi dei primi due commi di tale norma, la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. Il giudizio di cassazione, invece, deve definirsi, a pena anch’esso di improcedibilità, entro il termine di un anno.
Scorrendo poi gli ulteriori commi dei quali si compone l’articolo (nove in tutto), si ritrova un’articolata disciplina. Il legislatore ha previsto che i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344-bis c.p.p. decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 c.p.p., come eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 disp. att. c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza.
Al comma 4 dell’art. 344-bis cit., è stata prevista, quindi, un’ipotesi di proroga dei termini appena richiamati, che, quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, comma 3, 306, comma 2, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, comma 1, del codice penale e per il delitto di cui all’articolo 74 DPR n. 309 del 1990.
Si è poi stabilito che, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, comma 1, c.p., i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cessazione. La decisione di proroga da parte dei giudici di merito è stata comunque sottoposta, dal legislatore, alla possibilità di impugnazione con ricorso per cessazione. Ed infatti, contro l’ordinanza che dispone la proroga del termine è previsto dal comma 1, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell’ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo e la Corte di cassazione deve decidere entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’art. 611 c.p.p. È importante notare come il legislatore abbia previsto che, quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non possa essere riproposta con l’impugnazione della sentenza. I termini di improcedibilità di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, comma 1, c.p. e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In quest’ultimo caso, di sospensione per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Inoltre, la norma prevede che, quando è necessario procedere a nuove ricerche dell’imputato, ai sensi dell’articolo 159 o dell’art. 598-ter, comma 2, c.p.p., per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all’articolo 613, comma 4, c.p.p. i termini di improcedibilità sono, altresì, sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l’autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata. Analogamente a quanto previsto per la possibilità di rinunciare alla prescrizione, quale istituto di estinzione del reato, la novella ha previsto, al comma 7 dell’articolo 344-bis in esame, che la declaratoria di improcedibilità non abbia luogo quando l’imputato chiede “la prosecuzione del processo”. Ancora, la disciplina stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 624 c.p.p. – e dunque fermi gli effetti del possibile giudicato parziale – i termini di improcedibilità del giudizio di appello valgano anche nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della decisione di secondo grado; così come pure si 4 applica al giudizio di rinvio la disciplina della proroga dei termini di improcedibilità e le sue specifiche disposizioni (commi da 4 a 5), nonché quella sulla sospensione dei termini di cui al comma 6 dello stesso art. 344-bis c.p. e della possibilità di rinunciare alla stessa improcedibilità, mediante la richiesta di prosecuzione del processo (comma 7). I termini di durata massima del processo decorrono, nel caso di giudizio di rinvio, dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 617. Con la recente precisazione giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento parziale, limitato alla statuizione in punto di determinazione della pena o ad altre statuizioni accessorie, non trova applicazione la causa di improcedibilità prevista dall’art. 344-bis c.p.p., ove, in sede di legittimità, sia stata dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dell’imputato (Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 2025, n. 40681, in una fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della decisione in grado di appello, limitato alla statuizione in punto di applicazione di pene sostitutive; la sentenza richiama Cass. pen., sez. un., n. 373 del 1991). Infine, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 344-bis c.p.p., l’intera disciplina sull’improcedibilità non si applica nei procedimenti per i più gravi dei delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti. L’ispirazione essenziale della nuova disposizione con cui si sono stabiliti termini massimi per il giudizio di impugnazione, salve le eccezioni già enunciate, è il principio della ragionevole durata del processo, per temperare gli effetti dell’art. 161-bis c.p. e del mutato regime di blocco del decorso della prescrizione sostanziale dopo la sentenza di primo grado. L’istituto è di natura processuale, secondo la giurisprudenza e dottrina dominanti – pur se quest’ultima ne ha messo in risalto gli effetti sostanzialmente penali – ed è applicabile ai reati commessi a far data dall’1° gennaio 2020. È stata esaminata anche la questione di costituzionalità proposta avverso tale limitazione applicativa e la Suprema Corte l’ha già dichiarata manifestamente infondata, ritenendo insussistente il contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost. dell’art. 344-bis c.p.p., in quanto la limitazione cronologica dell’applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni, e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2021, n. 1567; conformi Cass. pen., sez. V, n. 334 del 2022 e ord. n. 43883 del 2021).
Quanto ai tempi della decisione del ricorso da parte della Corte di cassazione, essi sono stabiliti in 30 giorni a far data dalla ricezione degli atti e osservando le forme previste dall’art. 611 c.p.p. Il termine rivela la sua natura ordinatoria, alla luce dell’assenza di “sanzioni” processuali (nullità, decadenze) in caso di mancato rispetto e in mancanza di indicazioni espresse da parte del legislatore circa una sua diversa natura perentoria.
Un’ulteriore questione da affrontare è relativa alla tassatività o meno delle ipotesi di proroga che integrano il presupposto necessario del “giudizio di impugnazione particolarmente complesso”. Si tratta delle cause di complessità del giudizio previste espressamente dal comma 4 dell’art. 344-bis c.p.p.; vale a dire: – il numero delle parti (intese sia come imputati che parti civili ammesse); – il numero delle impugnazioni; – il numero o la complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare. Le ipotesi di complessità del processo stabilite dal legislatore quali ragioni fondanti della proroga hanno valenza oggettiva e natura tra loro alternativa, nel senso che è sufficiente la presenza di una sola delle richiamate cause di complessità per dare luogo alla proroga. La natura alternativa delle ipotesi è desunta da un chiaro elemento lessicale, e cioè l’uso della congiunzione “o” per elencarle, che configura, grammaticalmente, un elemento coordinante disgiuntivo usato per proporre, appunto, alternative, indicando eventualmente opzioni diverse ma tutte, comunque, valide a configurare il presupposto normativo. In tale contesto, una questione problematica attiene a se, nell’ambito dei casi di complessità del processo utili a fondare il potere di proroga da parte del giudice che procede, possano rientrare peculiari ragioni organizzative del processo o difficoltà dell’ufficio di appartenenza del giudice.
Ebbene, al riguardo sembra preferibile ritenere che, in linea generale, non possano essere inserite nel novero dei casi di proroga le ragioni di generica difficoltà organizzativa dell’ufficio, quali carenze di organico, deficit logistici o altro. Nondimeno, deve darsi atto che, nei primi commenti seguiti all’introduzione della norma, non si riscontra unanimità di vedute al riguardo, ammettendosi che, tra le ragioni di complessità, possano rientrare anche questioni organizzative “pure” dell’ufficio procedente, se significative e in grado di influenzare i tempi di durata dei processi. Ad ogni modo, non può escludersi che, in concreto, situazioni latamente organizzative, magari riguardanti la costruzione o la tenuta del fascicolo processuale, abbiano avuto impatto sulla complessità delle questioni da trattare “in fatto” o “in diritto” e, per questo, possano rientrare nell’alveo delle cause di proroga dei termini di improcedibilità. Dunque, appare più corrispondente ad una lettura ragionata della disposizione di cui all’art. 344-bis c.p.p. optare per un’interpretazione che non ricerchi una soluzione dogmatica esatta, ma consenta una verifica caso per caso ed in concreto della possibilità che una determinata situazione fattuale di “crisi” organizzativa, rappresentata nel processo, abbia o meno natura di elemento che concorre a delineare una “complessa” questione di fatto o di diritto da risolvere, anche per le sue ricadute istruttorie, ancorché latamente riconducibile alla categoria delle ragioni dell’organizzazione dell’ufficio.
Un tema molto interessante e di sistema attiene, poi, all’orizzonte argomentativo della motivazione del provvedimento di proroga, che il legislatore ha espressamente voluto quale “ordinanza”. Il tema ricorrente è quello dell’ampiezza degli spazi motivazionali, che consentano un adeguato confronto con le ragioni del giudice. L’ordinanza è di per sé, come noto, sia nel processo penale che in quello civile, un provvedimento a motivazione sintetica: persino l’ordinanza con cui si dispone una misura cautelare deve contenere, secondo il legislatore, una descrizione solo “sommaria” del fatto (cfr. art. 292 c.p.p.); e così anche sono ispirate a canoni argomentativi sintetici le ordinanze di sospensione dei termini di custodia cautelare nel processo penale (art. 304, comma 1, c.p.p.), mentre le ordinanze civili sono provvedimenti succintamente motivati, come stabilisce l’art. 134 c.p.c.. Il sindacato di legittimità, dunque, sul vizio di motivazione dell’ordinanza con cui si dispone la proroga dei termini di improcedibilità non può essere ricostruito da un punto di vista grafico-dimensionale, bensì sotto il profilo, unico rilevante, dell’adeguatezza degli argomenti utilizzati, pur sintetici, a sostenere la decisione del giudice, nel raffronto con gli indicatori normativi ed espressi di complessità del processo (numero di imputati e di imputazioni; complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare). Il sindacato che la Corte di cassazione esercita sulla motivazione del provvedimento di proroga è, pertanto, necessariamente circoscritto alla verifica della coerente valutazione svolta dal giudice di merito sulla sussistenza dei presupposti di legge previsti per disporre la proroga dei termini di improcedibilità (numero delle parti, numero delle imputazioni, numero o complessità delle questioni di fatto o di diritto da decidere), che costituiscono il contenuto essenziale dell’ordinanza. Resta salvo, ovviamente, il potere di censurare in sede di legittimità il vizio motivazionale talmente grave da integrare violazione di legge, come accade in caso di carenza assoluta di motivazione o di motivazione meramente apparente (in ambiti vari, vedi Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2014, n. 33451; Cass. pen., sez. un., 26 febbraio 1991, n. 5 e Cass. pen., sez. un., 28 maggio 2003, n. 25080). Ciò perché, anche qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (in particolare, la sentenza Cass. pen., sez. un., n. 25050 del 2003, cit., in applicazione di tale principio ha ritenuto ammissibile il ricorso con il quale si denunciava la sostanziale inesistenza della motivazione di un’ordinanza di liquidazione del compenso a difensore di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti).