Le garanzie difensive spettanti al conducente di un veicolo che debba essere sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo di liquidi biologici da effettuarsi presso una struttura sanitaria
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. IV, ud. 4 dicembre 2025 – dep. 28 gennaio 2026, n. 3345
Tematica
Guida in stato di ebbrezza
Garanzie difensive
Prelievo
Norma/e di riferimento
art. 356 c.p.p.
art. 114 disp. att. c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ La polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi. Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2025, n. 3345
In senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 8862; Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2019, n. 40807; Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 11722
Commento
Le garanzie difensive spettanti al conducente di un veicolo che debba essere sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo di liquidi biologici da effettuarsi presso una struttura sanitaria
Valerio de Gioia
In linea di principio, in ordine alle garanzie difensive spettanti al conducente di un veicolo che debba essere sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico, mediante prelievo di liquidi biologici da effettuarsi presso una struttura sanitaria, è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi (cfr. in termini, Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 8862; Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2019, n. 40807; Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 11722).
Tematica, del tutto differente, è quella relativa all’individuazione dell’autorità deputata ad eseguire lo specifico avvertimento previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p..
Va condiviso l’orientamento più recente (Cass. pen., sez. IV, 23 ottobre 2025, n. 37794; Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2025, n. 6277), che, ricollegandosi al disposto dell’art. 348, comma 4, c.p.p., ritiene che, nell’ambito delle operazioni delegabili ad ausiliari ed espressamente limitate a quelle prevedenti «specifiche competenze tecniche», non rientrino gli atti e gli avvertimenti riservati dalle disposizioni di rito alla polizia giudiziaria tra cui, in particolare, quelli conseguenti al compimento degli atti urgenti previsti dall’art. 356 c.p.p..
Ne consegue che, anche nel caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico venga effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate, rimane riservato alla Polizia giudiziaria l’o nere di formulare lo specifico avvertimento previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p..
Sul punto, può altresì essere citato un ulteriore precedente della Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2021, n. 10400), in cui è stato ritenuto – in parte motiva – che il legislatore ha previsto l’avviso di cui all’art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all’art. 356 c.p.p., in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell’operato della polizia giudiziaria; elemento logico dal quale può, quindi, trarsi la conclusione che, in presenza di un atto con voca zione probatoria (quale l’accertamento alcolimetrico in questione), non possa con figurarsi la possibilità di delegare all’ausiliario la formulazione dell’avviso.
Il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede, cioè uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento» (Cass. pen., sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 43217).
L’orario di redazione del verbale successivo al prelievo è inidoneo a porre in discussione l’attestazione, contenuta in atto fidefaciente, dell’avvenuta formulazione dell’avviso prima dell’accertamento del tasso alcolemico, sicché è corretto che, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto adempimento, il giudice di merito si riferisca all’annotazione di tale circostanza contenuta in detti verbali (ex multis, Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2023, n. 48534; Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2020, n. 3913; Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 3906).