L’affidamento in prova in casi particolari (c.d. terapeutico) in favore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente)
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 20 gennaio 2026 – dep. 13 marzo 2026, n. 9757
Tematica
Ordinamento penitenziario
Misure alternative
Affidamento in prova in casi particolari
Norma/e di riferimento
art. 47 ord. pen.
art. 94, d.P.R. n. 309 del 1990
Massima/e
ѦѦѦ In tema di affidamento in prova c.d. terapeutico, la valutazione di idoneità del programma di recupero, nella struttura della misura, intesa come idoneità a combattere lo stato di dipendenza e quindi la pericolosità del soggetto che da essa si assume derivare, affiancandosi, o sostituendo, nel caso di concessione della misura della libertà, all’attività di osservazione “scientifica” della personalità, costituisce l’elemento sul quale il Collegio giudicante deve fondare il giudizio prognostico, per la concessione dell’affidamento. Come pure assume altresì un rilievo preminente, pur nel generale scopo rieducativo della misura, la cura dello stato patologico e l’affrancazione dell’interessato dalla relativa condizione. Cass. pen., sez. I, 13 marzo 2026, n. 9757
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 2025, n. 12699; Cass. pen., sez. I, 3 marzo 2010, n. 13452; Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2019, n. 75
ѦѦѦ La conformazione normativa dell’istituto dell’affidamento in prova in casi particolari richiede la costante verifica dell’effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte violatrici delle prescrizioni o illecite – compiute dal soggetto ammesso – possono comportare, essenzialmente in rapporto alla prognosi favorevole originariamente formulata, la revoca della misura, istituto che assume valenza sanzionatoria solo eventuale e al di fuori di ogni automatismo. Cass. pen., sez. I, 13 marzo 2026, n. 9757
ѦѦѦ In tema di affidamento in prova, una singola condotta contraria alla legge (o alle prescrizioni dettate) – ove ne sia apprezzata la gravità, oggettiva e soggettiva – può far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma e senza alcun automatismo, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova, sempre che ciò derivi dal ragionato esercizio della discrezionalità giudiziale, senza alcun automatismo che giustifichi una pronuncia di inammissibilità. Cass. pen., sez. I, 13 marzo 2026, n. 9757
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2019, n. 75
Commento
L’affidamento in prova in casi particolari (c.d. terapeutico) in favore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente)
Valerio de Gioia
L’affidamento in prova in casi particolari (cd. terapeutico) in favore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente) che abbia in corso un programma di recupero, di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 (T.U. stup.), secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, «pur inserendosi come species del genus dell’affidamento in prova già previsto dall’ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta […] differenziata dell’ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti» (Corte cost. sent. n. 377 del 1997, che richiama anche la pregressa ord. n. 367 del 1995).
Invero, mentre l’affidamento ordinario appare mirato alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (art. 47 ord. pen.), l’affidamento in prova in casi speciali per ragioni terapeutiche (giustappunto cd. “terapeutico”) si fonda su autonomi requisiti che rivestono una duplice natura:
a) uno è di carattere soggettivo, essendo rappresentato dall’accertato «stato di tossicodipendenza» (o di alcooldipendenza) del condannato ovvero di uso abituale di sostanze stupefacenti (o alcoliche), nozioni sinonimiche espressive di un medesimo “status patologico” (Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2018, n. 24990) da inquadrarsi nella più generale categoria dei “disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze”, all’interno della quale esse vanno poi distinte per grado (Cass. pen., sez. I, 13 gennaio 2016, n. 14008), sicché non ricorre tale condizione in caso di assunzione saltuaria che non dia luogo ad un consumo abituale o almeno continuativo (così Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2018, n. 317; conf. Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2023, n. 3805, in motiv. § 2.6 che pure esclude, ai fini della concessione della misura, colui che assuma lo stupefacente secondo cadenze non atte a consolidare la relativa condizione di concreta dipendenza; nel senso che non sussiste equipollenza tra l’uso abituale o continuativo di sostanze stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza propriamente detto, v. Cass. pen., sez. II, 22 aprile 2021, n. 24119; Cass. pen., sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 54068; Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2017, n. 27575; Cass. pen., sez. IV, 14 luglio 2016, n. 39530). Tale requisito soggettivo è richiesto – a pena di inammissibilità della domanda – e deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
b) l’altro requisito, di natura oggettiva, è costituito dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto, ovvero del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione – per più di due volte – dell’affidamento stesso.
Al ricorrere di queste pre-condizioni, l’Autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione, relativa al probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l’art. 115, d.P.R. n. 309 del 1990, oppure con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2025, n. 33400; Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 2017, n. 16905; Cass. pen., sez. I, 22 settembre 2014, n. 53761; Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 2013, n. 11575; Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2001, n. 33343).
A tal fine assume valore dirimente la valutazione dell’idoneità del programma terapeutico-riabilitativo ai fini della sua risoluzione, con conseguente necessità di una certificazione di idoneità avente la duplice finalità, da un lato, di consentire al Tribunale di sorveglianza la verifica dell’effettiva esistenza della struttura curativa esterna delegata ad accogliere il tossicodipendente (o alcoldipendente) in esecuzione alternativa di pena, dall’altro, di ostacolare la precostituzione dello stato fittizio di tossicodipendenza (o alcoldipendenza) quantomeno attraverso la garanzia che, attraverso un programma fittizio o comunque non capace di condizionare il comportamento del tossicodipedente, il beneficio si traduca in una sostanziale disapplicazione del diritto punitivo statale.
La valutazione di idoneità del programma di recupero, nella struttura della misura, intesa come idoneità a combattere lo stato di dipendenza e quindi la pericolosità del soggetto che da essa si assume derivare, affiancandosi, o sostituendo, nel caso di concessione della misura della libertà, all’attività di osservazione “scientifica” della personalità, costituisce l’elemento sul quale il Collegio giudicante deve fondare il giudizio prognostico, per la concessione dell’affidamento. Come pure assume altresì un rilievo preminente, pur nel generale scopo rieducativo della misura, la cura dello stato patologico e l’affrancazione dell’interessato dalla relativa condizione (Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 2025, n. 12699; Cass. pen., sez. I, 3 marzo 2010, n. 13452, richiamata da Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2019, n. 75, in motiv. § 4).
La conformazione normativa dell’istituto in disamina richiede, peraltro, la costante verifica dell’effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte violatrici delle prescrizioni o illecite – compiute dal soggetto ammesso – possono comportare, essenzialmente in rapporto alla prognosi favorevole originariamente formulata (Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 2024, n. 16337), la revoca della misura, istituto che assume valenza sanzionatoria solo eventuale (così Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2019, n. 75, cit., § 5) e al di fuori di ogni automatismo.
Si è ripetutamente affermato che una singola condotta contraria alla legge (o alle prescrizioni dettate) – ove ne sia apprezzata la gravità, oggettiva e soggettiva (Cass. pen., sez. I, 19 febbraio 2014, n. 9314) – può far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma e senza alcun automatismo, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova (Cass. pen., sez. I, 21 maggio 2013, n. 25640), sempre che ciò derivi dal ragionato esercizio della discrezionalità giudiziale, senza alcun automatismo che giustifichi una pronuncia di inammissibilità (così, ancora, Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2019, n. 75).