La motivazione in caso di «ribaltamento» in appello della sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 21 gennaio 2026 – dep. 5 marzo 2026, n. 8734
Tematica
Appello
Assoluzione ex art. 131-bis c.p.
Motivazione rafforzata
Norma/e di riferimento
art. 131-bis c.p.
art. 538 c.p.p.
art. 651-bis c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ Per il “ribaltamento” di una pronuncia di assoluzione nel merito, emessa in primo grado, è necessario che il giudice di secondo grado fornisca una motivazione particolarmente approfondita e persuasiva, tale da elidere, nonostante la difforme pronuncia precedente, la sussistenza di un dubbio ragionevole in ordine all’an della colpevolezza dell’imputato. La riforma di una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p. si atteggia viceversa in modo totalmente differente, giacché, a fronte della conferma del giudizio sulla sussistenza del fatto, sulla riconducibilità dello stesso ad un determinato soggetto e sulla sua offensività, ciò che muta è esclusivamente il giudizio sul grado di offensività della condotta. Ed è solo nell’ambito di tale circoscritto perimetro che il giudice di secondo grado deve fornire una motivazione logica e coerente per dare conto del fatto che la valutazione effettuata dal primo giudice, in ordine alla minima offensività della condotta, tale da farla risultare penalmente irrilevante, non sia condivisibile. Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2026, n. 8734
Commento
La motivazione in caso di «ribaltamento» in appello della sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto
Valerio de Gioia
L’art. 131-bis c.p. qualifica la particolare tenuità del fatto come causa di “esclusione della punibilità” ed il nostro codice di rito, oltre a stabilire espressamente agli articoli 469 e 651-bis che la declaratoria di particolare tenuità del fatto rientra tra le statuizioni di “proscioglimento”, all’art. 530 ricomprende tra le sentenze di “assoluzione” (come indicato in rubrica) anche quelle determinate dal fatto che il soggetto agente sia «non punibile per qualsiasi ragione».
L’art. 651-bis c.p.p., d’altra parte sancisce altresì che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento o all’esito del giudizio abbreviato (salvo che, in tale secondo caso, vi sia stata opposizione della parte civile) «ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».
Proprio tale effetto ha indotto la Corte costituzionale (sent. n. 173 del 2022) a qualificare la pronuncia ex art. 131 bis c.p. come «una sentenza di proscioglimento che presenta una marcata peculiarità», in quanto «la disciplina dell’efficacia di giudicato di tale pronuncia nel giudizio civile di danno sta non già nell’art. 652 c.p.p. (che riguarda le sentenze di assoluzione), bensì nell’art. 651-bis dello stesso codice, ripetitivo della formulazione dell’art. 651 c.p.p. (che concerne le sentenze di condanna). Al pari della sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento (art. 651 c.p.p.), anche quella dibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti dell’imputato (condannato, nel primo caso; prosciolto nel secondo), nonché del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale (art. 651-bis c.p.p.)».
Sulla base di tali considerazioni, come noto, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile. La natura ibrida della sentenza di cui all’art. 131-bis c.p. è stata più volte rimarcata anche dalla Suprema Corte che ha recentemente rimesso alle Sezioni unite la questione dell’appellabilità o meno della sentenza di proscioglimento, ex art. 131 bis c.p., laddove contenga statuizioni civili in relazione a reato punito con pena alternativa (si veda Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2025, n. 4839).
A prescindere dalla maggiore o minore assimilabilità della pronuncia di proscioglimento ex art. 131 bis c.p. ad una sentenza di assoluzione o ad una di condanna, non può in ogni caso farsi discendere delle conseguenze immediate in tema di “motivazione rafforzata” in caso di “ribaltamento” di una pronuncia di tale tipo nell’ambito del giudizio di appello. Alla base della nutrita elaborazione giurisprudenziale in materia di “motivazione rafforzata” (su tutte Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748; Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800), infatti, vi è la necessità di assicurare il rispetto del principio del cd. “ragionevole dubbio”, la cui sussistenza impedisce l’emissione di una pronuncia di condanna. Per il “ribaltamento” di una pronuncia di assoluzione nel merito, emessa in primo grado, è effettivamente necessario che il giudice di secondo grado fornisca una motivazione particolarmente approfondita e persuasiva, tale da elidere, nonostante la difforme pronuncia precedente, la sussistenza di un dubbio ragionevole in ordine all’an della colpevolezza dell’imputato. La riforma di una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p. si atteggia viceversa in modo totalmente differente, giacché, a fronte della conferma del giudizio sulla sussistenza del fatto, sulla riconducibilità dello stesso ad un determinato soggetto e sulla sua offensività (come ribadito anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022), ciò che muta è esclusivamente il giudizio sul grado di offensività della condotta. Ed è solo nell’ambito di tale circoscritto perimetro che il giudice di secondo grado deve fornire una motivazione logica e coerente per dare conto del fatto che la valutazione effettuata dal primo giudice, in ordine alla minima offensività della condotta, tale da farla risultare penalmente irrilevante, non sia condivisibile.