La Corte Costituzionale sul ricorso al consulente tecnico da parte del difensore di ufficio nel processo «in absentia»
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 14 gennaio 2026 – dep. 30 gennaio 2026, n. 12
Tematica
Consulente tecnico
Difensore d’ufficio
Processo in absentia
Norma/e di riferimento
art. 225 c.p.p.
art. 420-bis c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ Nel processo in absentia, nel caso in cui il difensore d’ufficio, nell’esercizio del suo potere di rappresentanza dell’imputato ex art. 420-bis, comma 4, c.p.p., decida di ricorrere alla consulenza tecnica, non si ravvisano esigenze di rilievo costituzionale che impongano di attribuire allo Stato l’anticipazione dei costi per la remunerazione dell’esperto, posto che, a fronte della libera scelta dell’imputato di rinunciare alla partecipazione al processo, l’integrazione della difesa con l’assistenza del consulente non costituisce una condizione indefettibile per lo svolgimento del processo. Corte Cost. 30 gennaio 2026, n. 12
ѦѦѦ L’art. 225, comma 2, c.p.p. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui – per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)». Corte Cost. 30 gennaio 2026, n. 12
Commento
La Corte Costituzionale sul ricorso al consulente tecnico da parte del difensore di ufficio nel processo «in absentia»
Valerio de Gioia
La facoltà, riconosciuta alle parti dagli artt. 225 e 233 c.p.p., di farsi assistere da un consulente tecnico risponde alla fondamentale esigenza di assicurare una partecipazione fattiva al contraddittorio tecnico-peritale garantendo, al contempo, il diritto di ricercare la prova scientifica e di contribuire alla sua formazione nel dibattimento.
Il consulente non si limita, infatti, ad accreditare sul piano tecnico-scientifico le argomentazioni della parte, ma, da un lato, può contribuire alla elaborazione del responso esperto nel contraddittorio con il perito e, dall’altro, può assolvere una vera e propria funzione testimoniale (ex aliis, Cass. pen., sez. IV, 26 aprile 2018, n. 25127; Cass. pen., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 4672).
La rilevanza costituzionale dell’ausilio delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo penale è stata più volte sottolineata dalla Corte Costituzionale.
Il consulente tecnico è, infatti, parte integrante dell’ufficio di difesa dell’imputato, nel cui interesse presta la propria opera mediante l’apporto di argomenti, rilievi e osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente natura di attività difensiva (Corte Cost. n. 199 del 1974).
La consulenza tecnica ha, dunque, «giuridica rilevanza di difesa nei limiti segnati dalle regole tecniche che ne costituiscono l’oggetto» (Corte Cost. n. 128 del 1979) ed è posta «a maggior garanzia della regolarità del contraddittorio» (Corte Cost. n. 149 del 1983), sicché ogni limitazione sostanziale imposta a tale strumento si risolve in una menomazione del diritto ex art. 24 Cost. (Corte Cost. n. 345 del 1987).
La Corte Costituzionale ha, inoltre, valorizzato la funzione probatoria cui possono assolvere i consulenti di parte secondo l’art. 233 c.p.p., ciò che «vale a qualificare in modo ancor più evidente la loro attività come aspetto essenziale dell’esercizio del diritto di difesa in relazione alle ipotesi in cui la decisione sulla responsabilità penale dell’imputato comporti lo svolgimento di indagini o l’acquisizione di dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche» (Corte Cost. n. 33 del 1999).
In definitiva, ove l’accertamento della responsabilità penale richieda il possesso di cognizioni tecniche, la facoltà dell’imputato di farsi assistere da un consulente tecnico è espressione del diritto inviolabile di difesa (ancora, Corte Cost. n. 33 del 1999).
Tale esigenza di tutela non è, invece, ravvisabile nel processo in absentia, nel quale la rinuncia dell’imputato a presenziare al processo coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compresa la facoltà di valersi di un consulente di parte.
Deve, infatti, considerarsi che la designazione del consulente è un atto che, pur potendo essere compiuto anche dal difensore ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.p. – non rientrando tra gli atti “personalissimi” o richiedenti la procura speciale –, risale pur sempre alla volontà dell’imputato o comunque alla sua adesione all’opzione difensiva propostagli dall’avvocato.
La facoltà di farsi assistere da un tecnico costituisce, infatti, esplicazione dell’autodifesa, «diritto primario […], garantito dalla Costituzione, immanente a tutto l’iter processuale» (Corte Cost. n. 205 del 1971) autonomo e ulteriore rispetto a quello alla difesa tecnica (Corte Cost. n. 65 del 2023).
Di conseguenza, la scelta dell’imputato di non prendere parte alla dialettica dibattimentale esclude che il giudice possa imporgli strumenti difensivi ulteriori rispetto alla difesa d’ufficio, quale potrebbe essere una consulenza tecnica di parte.
A tale riguardo, la Corte Costituzionale, già nella sentenza n. 498 del 1989, ha chiarito che è vero che l’ausilio dell’esperto integra la difesa tecnica e che la garanzia consacrata nell’art. 24, comma 2, Cost. si esplica, nei suoi confronti, nel senso di rendere illegittima qualunque disposizione ostacoli la sua partecipazione attiva al processo. Nondimeno, la necessità di ricorrere al consulente di parte non consente di prescindere o addirittura di superare la volontà dell’imputato, al pari di quanto avviene per la nomina del difensore d’ufficio.
Diversa è, infatti, la ratio che sorregge il principio di indefettibilità della difesa nel processo penale, la quale risponde ad un’«esigenza assoluta ed inderogabile perché introduce un protagonista senza il quale, specie e tanto più nel nuovo processo, esso non può, da un certo momento in poi, nemmeno proseguire» (ancora, Corte Cost. n. 498 del 1989).
In definitiva, nel processo in absentia, nel caso in cui il difensore d’ufficio, nell’esercizio del suo potere di rappresentanza dell’imputato ex art. 420-bis, comma 4, c.p.p., decida di ricorrere alla consulenza tecnica, non si ravvisano esigenze di rilievo costituzionale che impongano di attribuire allo Stato l’anticipazione dei costi per la remunerazione dell’esperto, posto che, a fronte della libera scelta dell’imputato di rinunciare alla partecipazione al processo, l’integrazione della difesa con l’assistenza del consulente non costituisce una condizione indefettibile per lo svolgimento del processo.
La Corte Costituzionale ha, tuttavia, sottolineato che solo una rinuncia volontaria dell’imputato a partecipare al dibattimento «in quanto espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva» può giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del contraddittorio alla sola rappresentanza da parte del difensore (Corte Csot. n. 9 del 1982).
Ciò significa che quando un contegno sintomatico dell’abdicazione dell’imputato ai suoi diritti partecipativi non sia ravvisabile, le garanzie minime riconosciute dalla disciplina del processo in absentia possono rivelarsi inadeguate.