La contestazione «in fatto» della circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio
- Giovanna Spirito
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. IV, ud. 11 dicembre 2025 – dep. 4 marzo 2026, n. 8395
Tematica
Circostanza aggravante
Contestazione in fatto
Destinazione a pubblico servizio
Norma/e di riferimento
art. 625 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ La circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche una tipologia di contestazione “non formale”, che, però, deve essere enucleata in maniera da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. Tale scopo appare raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia riferimento a una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete, per l’appunto, capace di dare luogo a un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica”. Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2025, n. 8395 (dep. 2026)
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2024, n. 14891
Commento
La contestazione «in fatto» della circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio
Giovanna Spirito
Le Sezioni Unite, con la sentenza Sorge (Cass. pen., sez. un., 18 aprile 2019, n. 24906), hanno accreditato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole alla c.d. contestazione “in fatto” delle circostanze aggravanti.
La pronuncia chiarisce che per «contestazione in fatto» si intende una formulazione dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge, ma che riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la circostanza, così da permettere all’imputato di averne piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa. A ulteriore precisazione, le Sezioni Unite aggiungono che: «l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle’ singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse». Inoltre, evidenziano che «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive»; «in questi casi, invero, l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato».
Diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative»; infatti, «dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi, in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero, nella formulazione dell’imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio». In relazione a quest’ultimo tipo di circostanze, ove il risultato della suddetta valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la contestazione deve essere considerata priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. In sintesi, chiarezza e precisione della contestazione vanno raccordate, di volta in volta, alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse: in presenza di elementi valutativi, il grado di determinatezza della contestazione va ragguagliato alla esplicitazione di essi. Ciò induce a precisare che la natura “autoevidente” dell’elemento aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso dell’inquadramento di esso da parte della giurisprudenza.
La più recente giurisprudenza aderisce all’orientamento secondo cui ha natura “valutativa” e non “autoevidente” la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio. Invero, la destinazione a pubblico servizio del bene-energia, oggetto di furto, non è un connotato intrinseco e autoevidente del bene medesimo, posto che, per essere affermata o negata, richiede una complessa valutazione da parte dell’interprete, riguardante anche norme extra-penali. Ciò che determina la punizione più grave è, infatti, la dimensione pubblica e collettiva dell’interesse eventualmente attinto nel caso concreto. L’aggravante in questione mira a punire più severamente l’azione ablativa dell’agente in quanto pertinente a un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per una sua intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggio.
La verifica circa la sussistenza della aggravante in parola passa inoltre per la nozione, più generale, di destinazione a pubblico servizio”, che non data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2013, n. 698). Occorre precisare, però, che, in coerenza a Sezioni Unite Sorge, essa possa ritenersi contestata anche quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (cfr. Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2024, n. 14890; Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2024, n. 14891).
Deve, cioè, ritenersi consentita una sua contestazione “non formale”, «seppur doverosamente indicativa della finalità in gioco: e cioè quella di rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività e diretto a vantaggio della stessa» (Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2024, n. 14890).
In conclusione, l’aggravante in questione è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche una tipologia di contestazione “non formale”, che, però, deve essere enucleata in maniera da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. Tale scopo appare raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia riferimento a una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete, per l’appunto, capace di dare luogo a un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica” (così Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2024, n. 14891).