La competenza a provvedere in tema di esecuzione delle pene sostitutive dopo la riforma
- Giuseppe Molfese
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 13 gennaio 2026 – dep. 21 gennaio 2026, n. 2322
Tematica
Esecuzione
Pene sostitutive
Competenza
Norma/e di riferimento
art. 661 c.p.p.
L. n. 689 del 1981
D.L.vo n. 150 del 2022
Massima/e
ѦѦѦ La competenza a decidere in materia di conversione e revoca della libertà controllata, nonché di sanzioni sostitutive in genere, spetta al magistrato di sorveglianza, con la specificazione che era stata corrispondentemente segnalata l’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione, giacché, anche a norma delle disposizioni, nel testo in allora vigente della L. n. 689 del 1981, la competenza in materia di conversione (art. 66) e revoca (art. 72) della libertà controllata, come delle sanzioni sostitutive in genere, era da riferirsi alla magistratura di sorveglianza. Cass. pen., sez. I, 13 gennaio 2026, n. 2322
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2022, n. 29809; Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2011, n. 9096
Commento
La competenza a provvedere in tema di esecuzione delle pene sostitutive dopo la riforma
Giuseppe Molfese
In tempo antecedente all’entrata in vigore del D.L.vo n. 150 del 2022, per vero, non si era dubitato che la competenza a provvedere in tema di esecuzione di quelle che erano qualificate sanzioni sostitutive si radicasse in capo al magistrato di sorveglianza, in accordo con l’esegesi dell’art. 661 c.p.p., norma volta a regolare, appunto, l’esecuzione di quelle sanzioni, la quale stabiliva, da un lato, che, per l’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero doveva trasmettere l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che avrebbe provveduto in osservanza delle leggi vigenti, mentre per la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria l’esecuzione era da farsi secondo le richiamate regole di cui all’art. 660 c.p.p..
Alla stregua di tale chiara traccia normativa si era affermato che la competenza a decidere in materia di conversione e revoca della libertà controllata, nonché di sanzioni sostitutive in genere, spetta al magistrato di sorveglianza, con la specificazione che era stata corrispondentemente segnalata l’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione, giacché, anche a norma delle disposizioni, nel testo in allora vigente della L. n. 689 del 1981, la competenza in materia di conversione (art. 66) e revoca (art. 72) della libertà controllata, come delle sanzioni sostitutive in genere, era da riferirsi alla magistratura di sorveglianza (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2022, n. 29809; Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2011, n. 9096).
L’assetto di questa materia, come rivisitato dal D.L.vo n. 150 del 2022, non consente di giungere a conclusione diversa pure con riferimento al peculiare snodo determinato dall’avvenuta irrogazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare nei confronti di imputato. Invero, il sistema previsto dagli artt. 62 e 66, L. n. 689 del 1981, nel testo sortito dalla riforma, non lascia spazio all’enucleazione della competenza interstiziale del giudice dell’esecuzione prospettata dal magistrato di sorveglianza, competenza non prevista dalle norme suddette. Si può inferire, dall’articolazione delle norme, che esse paiono sottendere l’ordinaria fattispecie in cui il condannato giunga a sentenza definitiva libero per quel titolo, ma tale rilievo non si profila interferire con l’individuazione del giudice competente per l’attività esecutiva, ivi inclusa la revoca – eventuale – della pena sostitutiva. Una traccia rilevante e non obliterabile in tal senso è fornita dalla precisa articolazione della norma processuale primaria in tema di individuazione del giudice competente per l’esecuzione delle pene sostitutive, ossia l’art. 661 c.p.p., come modificato sempre dal D.L.vo n. 150 del 2022. Questa norma, nell’attuale struttura, al comma 1, attribuisce la competenza circa l’esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare in capo al magistrato di sorveglianza che provvede ai sensi dell’art. 62, L. n. 689 del 1981. Viceversa, per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è il giudice che ha applicato la pena a provvedere ai sensi dell’art. 63, L. n. 689 del 1981. Quanto alle pene sostitutive della detenzione domiciliare e della semilibertà, la norma disciplina anche l’ipotesi in cui tali pene sostitutive siano applicate a un soggetto in custodia cautelare per la medesima causa: in tale ipotesi, si stabilisce che il condannato debba permanere nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti, mentre in tutti gli altri casi le misure cautelari perdono immediatamente efficacia. L’esplicita previsione dell’ipotesi dell’applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare (quella che rileva in questa sede), oltre che di quella della semilibertà, a soggetto attinto da una misura cautelare coercitiva, coniugato con il disposto dell’art. 62, L. n. 689 del 1981, conferma la competenza del magistrato di sorveglianza a emettere ogni provvedimento attratto nell’alveo dell’esecuzione della sentenza. L’impulso avente ad oggetto l’avvio dell’esecuzione, sempre con primario riferimento alla pena sostitutiva che qui interessa, è affidato dalle indicate norme al pubblico ministero che ha il compito di trasmettere la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo del domicilio del condannato, contestualmente alla notificazione del provvedimento di esecuzione al difensore del condannato. È poi il magistrato di sorveglianza a dover provvedere “senza ritardo” al compimento delle attività disciplinate dall’art. 62 cit. e, dopo aver verificato l’attualità delle prescrizioni, ad emettere, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza, l’ordinanza, resa a norma dell’art. 678, comma 1-bis, c.p.p., che conferma nonché, se necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena sostitutiva, con il seguito procedimentale esecutivo affidato alla sua direzione. L’art. 66 della medesima legge affida in via esclusiva al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere alla revoca della stessa pena sostitutiva per l’inosservanza delle prescrizioni e, prima ancora, per la mancata esecuzione della pena esecutiva.
Il sistema, quindi, non contempla l’emersione di una competenza diversa da quella del magistrato di sorveglianza dall’avvio dell’esecuzione determinato dalla trasmissione da parte del pubblico ministero del titolo esecutivo al suddetto magistrato. Da quel momento è il magistrato di sorveglianza a dover assumere le conseguenti determinazioni esaminando anche le sopravvenienze inerenti alla posizione del condannato rispetto al suo status libertatis, come cristallizzato in virtù dei provvedimenti emessi dal giudice della cognizione (la cui definizione e i cui limiti nello snodo in esame attengono a tema non devoluto e che quindi non occorre esplorare in questo procedimento). L’articolazione del complessivo assetto espressa dall’art. 661 cit., laddove prevede in via ordinaria il caso della pena sostitutiva da applicarsi a soggetto condannato in custodia cautelare, corrobora la conclusione che è il magistrato di sorveglianza a dover provvedere in ogni caso, operando le valutazioni che l’ordinamento riserva alla sua esclusiva funzione, essendo senza diretto rilievo giuridico anche le prospettazioni prognostiche estranee all’esplicazione della funzione stessa.