Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio: la preliminare delibazione del giudice remittente
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. III, ud. 25 marzo 2026 – dep. 13 aprile 2026, n. 13328
Tematica
Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione
Valutazione preliminare
Ordina del giudice remittente
Norma/e di riferimento
art. 24-bis c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente, operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l’affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento. Cass. pen., sez. III, 25 marzo 2026, n. 13328
ѦѦѦ In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24- bis c.p.p., introdotto dall’art. 4, comma 1, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione non può limitarsi a prendere atto delle sollevate eccezioni sulla competenza e della “complessità della fattispecie”, ma deve esporre le questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, spiegando le ragioni dell’impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti. La necessità, per il giudice remittente, di adempiere all’obbligo di delineare esattamente la questione controversa attraverso una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto, fa sì che il provvedimento di rimessione, in quanto idoneo a superare il preventivo vaglio di ammissibilità, viene ad acquistare una funzione di preciso inquadramento della questione rimessa e dei punti controversi della stessa, alla luce delle eccezioni già formulate; gli argomenti esposti nell’ordinanza di rimessione costituiscono, quindi, i limiti del successivo giudizio della corte di legittimità chiamata a pronunciarsi ex art. 24 bis c.p.p., come reso chiaro anche da altra pronuncia secondo cui, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24 bis c.p.p., il giudice investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, individuando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, i quali esulano dalla sua cognizione. Cass. pen., sez. III, 25 marzo 2026, n. 13328
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 2023, n. 31809
Commento
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio: la preliminare delibazione del giudice remittente
Valerio de Gioia
L’art. 4, comma 1, D.L.vo n. 150 del 2022, dando puntuale attuazione all’art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega, ha introdotto il nuovo art. 24-bis c.p.p., introducendo un nuovo mezzo impugnatorio per la risoluzione in via preventiva dei potenziali conflitti di competenza. La delega normativa ha indicato la necessità, in ossequio alle istanze di semplificazione e celerità del procedimento penale, di prevedere la possibilità, per il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio, di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la relativa decisione alla Corte di cassazione, con effetto preclusivo per la parte che abbia proposto tempestivamente l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice che procede, di riproporre la questione nel corso del procedimento. Tale previsione è funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, che, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, eviti il rischio di una inutile celebrazione di processi, anche in più gradi di giudizio, per l’erronea dichiarazione o attribuzione della competenza.
Nel dare attuazione alla delega normativa, il nuovo art. 24-bis c.p.p. ha previsto che la questione relativa alla competenza per territorio possa essere rimessa alla Corte di cassazione, ove rilevata dal giudice o eccepita, ovvero riproposta ai sensi dell’art. 21, comma 2, c.p.p.
La nuova disposizione mantiene così l’impianto strutturale dell’art. 21 c.p.p., ma introduce una fase incidentale per la soluzione, tendenzialmente definitiva, della questione sulla competenza per territorio. Si introduce, per effetto della proposizione della tempestiva eccezione di incompetenza territoriale ovvero della sua rilevazione d’ufficio, un giudizio incidentale per la definizione della questione, senza che debba attendersi che il giudice dichiari con sentenza la sua incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 23 c.p.p., al fine di provocare l’eventuale conflitto di competenza, ovvero, in sede di appello, l’annullamento della sentenza ex art. 24 c.p.p.. Conformemente alla previsione della delega normativa, l’art. 24-bis c.p.p. ha previsto che la decisione sia assunta dalla Corte di cassazione con la forma di sentenza, con procedimento camerale nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p., con pieno contraddittorio tra le parti, che hanno diritto di comparire ed essere sentite e sono avvisate della data di udienza. Nella previsione normativa, l’ordinanza del giudice remittente viene ad assumere una funzione centrale del giudizio incidentale destinato a svolgersi dinanzi la Corte di cassazione e ciò pur se sollecitato dalle parti; la Suprema Corte ha giù evidenziato (cfr. in motivazione, Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 8805) che l’ordinanza del giudice remittente “inquadra” la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini, invitando il giudice di legittimità ad esprimersi sulla determinazione del giudice competente per territorio, stabilendo così un principio che assicuri il corretto svolgimento del processo, senza il rischio che l’accoglimento della questione nelle fasi dell’impugnazioni imponga una nuova celebrazione del giudizio dinnanzi ad un giudice di primo grado diverso. Tale centralità dell’ordinanza di rimessione, oltre a risultare dal dato normativo, emerge anche dalle prime interpretazioni giurisprudenziali sul tema; si è così dapprima negato che l’ordinanza possa avere funzione e contenuto meramente esplorativo, affermandosi (Cass. pen., sez. II, 23 giugno 2023, n. 28561) che è inammissibile per difetto di autosufficienza la questione rimessa ex art. 24-bis c.p.p. dal giudice di merito senza che sia stata effettuata una specifica delibazione della stessa, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza, limitandosi ad indicare la posizione adesiva del pubblico ministero sul punto. Inoltre, si è successivamente aggiunto (Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2023, n. 2034) che l’ordinanza ex art. 24-bis c.p.p. integra i requisiti minimi necessari per la valida proposizione del rimedio allorquando la stessa articoli una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto prospettate, concernenti l’incompetenza per territorio, tenti una loro composizione ed illustri compiutamente il percorso argomentativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali, assumendo conseguentemente una motivata determinazione; ancora, sul punto va richiamata quella analoga statuizione (Cass. pen., sez. II, 23 novembre 2023, n. 51715) secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24- bis c.p.p., introdotto dall’art. 4, comma 1, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione non può limitarsi a prendere atto delle sollevate eccezioni sulla competenza e della “complessità della fattispecie”, ma deve esporre le questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, spiegando le ragioni dell’impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti. La necessità, per il giudice remittente, di adempiere all’obbligo di delineare esattamente la questione controversa attraverso una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto, fa sì che il provvedimento di rimessione, in quanto idoneo a superare il preventivo vaglio di ammissibilità, viene ad acquistare una funzione di preciso inquadramento della questione rimessa e dei punti controversi della stessa, alla luce delle eccezioni già formulate; gli argomenti esposti nell’ordinanza di rimessione costituiscono, quindi, i limiti del successivo giudizio della corte di legittimità chiamata a pronunciarsi ex art. 24 bis c.p.p., come reso chiaro anche da altra pronuncia secondo cui, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24 bis c.p.p., il giudice investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, individuando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, i quali esulano dalla sua cognizione (Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 2023, n. 31809). In tale ottica si è altrimenti osservato che la serietà della questione costituisce il requisito implicito della fattispecie in esame. La norma citata convive con il preesistente sistema normativo della competenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l’ingresso al sistema dei conflitti di competenza, quando la questione è seria: la discrezionalità del giudice, sia nell’ipotesi della richiesta di parte che della rimessione d’ufficio, è una discrezionalità vincolata alla serietà della questione di competenza. Il giudice, dunque, investito della questione o che intenda rilevarla d’ufficio, è tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e prospettando l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti. Con la conseguenza che il giudice potrà disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d’ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sempre che la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo. Lo stesso art. 24 bis, comma 2, c.p.p. stabilisce poi che è il giudice che dispone il rinvio a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini della decisione, indicati come necessari alla risoluzione della questione; anche sotto tale profilo l’ordinanza del giudice remittente e gli adempimenti successivi ad essa connessi assumono un preciso effetto delimitativo dell’oggetto della valutazione della Corte di cassazione. L’espressa indicazione dell’onere incombente sul giudice remittente di trasmissione di una selezione di atti del procedimento, è funzionale alla fissazione dell’oggetto della successiva valutazione da parte della Corte di cassazione, escludendo la possibilità di indiscriminate produzioni di atti e documenti “nuovi” in sede di discussione del rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione ex art. 24 bis c.p.p.. Del resto, non avendo la Corte di cassazione cognizione dell’intero fascicolo processuale né potendosi ammettere una indiscriminata trasmissione di atti e documenti, l’onere di selezione imposto dalla disciplina dettata dall’art. 24 bis c.p.p. sul giudice remittente limita il materiale valutabile, fermo rimanendo che le parti, in sede di eccezione di incompetenza dinanzi al giudice a quo, possono certamente fare riferimento ad atti, i quali poi, sulla base della valutazione discrezionale del giudice remittente potranno essere trasmessi, unitamente al provvedimento di rimessione, al giudice di legittimità chiamato a dare risposta al rinvio pregiudiziale (cfr. in motivazione Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2024, n. 39153). Tale essendo l’oggetto complessivo della valutazione del giudice di legittimità, non può neppure consentirsi che in sede di trattazione del rinvio pregiudiziale dinnanzi la Corte di cassazione ex art. 24 bis cit. le parti possano formulare profili di incompetenza differenti rispetto a quelli sollevati dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare ovvero dinnanzi al giudice del dibattimento e che risultano avere formato oggetto dell’ordinanza di rimessione della questione; il vaglio preventivo introdotto con l’art. 24 bis c.p.p. mira, infatti, a stabilire la competenza in una fase ancora preliminare l’instaurazione del dibattimento, a fronte delle prospettazioni delle parti ed esclude, quindi, che ulteriori e differenti profili possano essere sollevati dinnanzi al giudice di legittimità chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle questioni dedotte con l’ordinanza e non anche con le successive ed eventuali prospettazioni dedotte con le memorie delle parti o con argomenti esposti nella fase della discussione. È quindi anche escluso che nel corso della trattazione del rinvio pregiudiziale dinnanzi la Corte di cassazione possano essere rilevati profili di incompetenza per territorio non esaminati dal giudice remittente ovvero prodotti ed acquisiti atti da questi non trasmessi, e può anche escludersi che la decisione sulla competenza per territorio assunta ex art. 24 bis cit. abbia parametri di riferimento differenti da quelli già valutati da orientamenti giurisprudenziali consolidati (cfr. Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 8805); si fa riferimento a quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui una delle regole essenziali in punto di criteri di determinazione della competenza è che la competenza giurisdizionale va attribuita sulla base di ciò che si prospetta e non di ciò che si ritiene, e, quindi, facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione (Cass. pen., sez. un., 26 ottobre 2017, n. 53390). La stessa pronuncia delle Sezioni Unite prosegue affermando che la competenza per territorio nell’ipotesi di reati connessi deve determinarsi avuto riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Detto orientamento, che attribuisce rilievo essenziale alla contestazione, risulta costante nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità, essendosi affermata l’esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valutare la competenza per territorio ed anche la competenza per connessione (Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 2007, n. 29187; Cass. pen., sez. I, 23 marzo 2018, n. 31335; Cass. pen., sez. I, 24 febbraio 2010, n. 11047). Tale orientamento deve ribadirsi anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 24 bis c.p.p. che, volendo ancorare alla fase iniziale del procedimento la soluzione di ogni possibile questione sulla competenza per territorio, non ha inteso in alcun modo sovvertire il principio secondo cui la decisione su tale tema va assunta avendo come riferimento l’imputazione formulata dal pubblico ministero, pur prevedendo al comma secondo la possibilità per il giudice remittente di trasmettere gli “atti necessari alla risoluzione della questione”.
In tale prospettiva è stato rimarcato dalla Suprema Corte come, al fine di definire il potere discrezionale del giudice, debba essere valorizzata la ratio della norma – ossia evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un vizio occulto del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale – tenendo anche conto che la relazione finale della Commissione Lattanzi ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di «responsabilizzare il giudice di merito» nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta solo al cospetto di questioni di una certa serietà, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (Cass. pen., sez. I, 11 aprile 2023, n. 22319). Ciò premesso, deve, allora, osservarsi che la ratio dell’istituto rende evidente che è preclusa la rimessione ex art. 24-bis c.p.p., allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza (Cass. pen., sez. I, 3 maggio 2023, n. 22326, cit.; Cass. pen., sez. II, 20 giugno 2023, n. 285).
In altri termini e in sintesi, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente, operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l’affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento.