Corte Costituzionale: non è illegittimo il divieto di concedere per una seconda volta la sospensione del procedimento con messa alla prova
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 2 dicembre 2026 – dep. 17 marzo 2026, n. 30
Tematica
Messa alla prova
Limiti alla concessione
Legittimità
Norma/e di riferimento
art. 168-bis c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Il divieto di concedere per una seconda volta la messa alla prova degli adulti (art. 168-bis, comma 4, c.p.) non vìola la presunzione d’innocenza, tutelata dall’art. 27, comma 2, della Costituzione e, per il tramite dell’art. 117, comma 1, della Costituzione, dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), in quanto non si riconnette a una precedente affermazione di responsabilità penale o a un malcelato stigma di colpevolezza, ma a una scelta discrezionale del legislatore «di offrire una sola volta alla persona accusata di un reato la possibilità di evitare la stessa celebrazione di un processo mediante un percorso alternativo dai marcati tratti rieducativi e riparatori. Corte Cost. 17 marzo 2026, n. 30
ѦѦѦ La scelta legislativa di non concedere per una seconda volta la messa alla prova degli adulti non determina alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto alla messa alla prova dei minori, contraddistinta da una funzione essenzialmente rieducativa e di reinserimento, e alle altre eterogenee fattispecie evocate dal rimettente, che presuppongono una pronuncia di condanna (patteggiamento, decreto penale di condanna, misure alternative, sospensione condizionale) o hanno un differente e peculiare àmbito di operatività (oblazione, estinzione del reato per condotte riparatorie). Corte Cost. 17 marzo 2026, n. 30
Commento
Corte Costituzionale: non è illegittimo il divieto di concedere per una seconda volta la sospensione del procedimento con messa alla prova
Valerio de Gioia
L’attuale assetto della messa alla prova trae origine dalla proposta di legge A.C. n. 331 – XVII Legislatura (Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), che ha ripreso il disegno di legge di iniziativa governativa approvato dalla sola Camera dei Deputati il 4 dicembre 2012 (A.C. n. 5019-bis – XVI Legislatura), successivamente trasmesso al Senato della Repubblica (A.S. n. 3596 – XVI Legislatura) e infine rinviato dall’assemblea in commissione il 21 dicembre 2012, prima della fine anticipata della XVI Legislatura.
Dal dibattito parlamentare emergono le molteplici finalità dell’istituto, che «offre ai condannati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo e, al contempo, svolge una funzione deflattiva dei procedimenti penali in quanto è previsto che l’esito positivo della messa alla prova estingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice. Anche in questo caso si è cercato di coniugare due diverse esigenze: quelle rieducative della persona che potrebbe aver commesso un reato e quelle di sicurezza della società, che non può tollerare che non si svolgano processi quando questi potrebbero concludersi con condanne necessarie sotto i diversi profili che la pena deve avere secondo la Costituzione» (A.C. – XVII Legislatura – Discussioni – Seduta del 24 giugno 2013 – Resoconto stenografico – pagina 103).
La formulazione originaria dell’art. 168-bis c.p., come approvato dalla Camera nella seduta del 4 luglio 2013, consentiva per due volte l’accesso alla messa alla prova, salvo che per reati della stessa indole.
Nella seduta del 21 gennaio 2014, n. 170, il Senato ha introdotto il limite invalicabile della concessione per una sola volta, con l’approvazione dell’emendamento 3.246 (A.S. – XVII Legislatura – Assemblea – Resoconto stenografico – pag. 200).
Tale previsione non infrange la presunzione di innocenza, intesa nella ricchezza assiologica che la Corte Costituzionale ha ribadito anche di recente (sentenza n. 2 del 2026).
In generale, la presunzione di innocenza non limita «i propri effetti all’interno del singolo procedimento o processo penale avente ad oggetto la possibile responsabilità penale dell’individuo», ma «implica un generale divieto di considerare quello stesso individuo colpevole del reato a lui ascritto dal pubblico ministero. Tale divieto opera, segnatamente, nell’ambito di qualsiasi procedimento giudiziario parallelo allo stesso procedimento o processo penale, sino a che la colpevolezza sia stata giudizialmente accertata, in via definitiva, nella sede sua propria» (sentenza n. 24 del 2025, punto 4.4. del Considerato in diritto).
In una prospettiva di massima espansione delle garanzie, tale principio, oggi consacrato anche dall’art. 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere salvaguardato nella sua effettività e nella sua pregnanza (sentenza n. 182 del 2021, punto 9 del Considerato in diritto).
In particolare, nel procedimento speciale della messa alla prova, alternativo al giudizio, «non manca, in via incidentale e allo stato degli atti (perché l’accertamento definitivo è rimesso all’eventuale prosieguo del giudizio, nel caso di esito negativo della prova), una considerazione della responsabilità dell’imputato, posto che il giudice, in base all’art. 464-quater, comma 1, c.p.p., deve verificare che non ricorrono le condizioni per “pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129” c.p.p., e anche a tale scopo può esaminare gli atti del fascicolo del pubblico ministero, deve valutare la richiesta dell’imputato, eventualmente disponendone la comparizione (art. 464-quater, comma 2, c.p.p.), e, se lo ritiene necessario, può anche acquisire ulteriori informazioni, in applicazione dell’art. 464-bis, comma 5, c.p.p.» (sentenza n. 91 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto).
Tuttavia, la decisione sulla messa alla prova, anche quando provveda a una riqualificazione giuridica dei fatti, non implica alcuna delibazione del merito dell’ipotesi di accusa (sentenza n. 190 del 2025).
Anche la declaratoria di estinzione del reato, pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p., non comporta l’accertamento della commissione di un reato (Cass. pen., sez. I 17 marzo 2022, n. 23920) e non è idonea a esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità (Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2019, n. 49478, e 28 marzo 2017, n. 33277).
Da tali premesse discende che l’imputato non può essere condannato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Cass. pen., sez. I, 3 aprile 2025, n. 20171).
Il divieto di concedere per più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova non si riconnette, tuttavia, a una precedente affermazione di responsabilità penale o a un malcelato stigma di colpevolezza.
Tale divieto è espressivo della scelta discrezionale del legislatore di offrire una sola volta alla persona accusata di un reato la possibilità di evitare la stessa celebrazione di un processo attraverso un percorso alternativo dai marcati tratti rieducativi e riparatori, cui corrisponde un impegno dei servizi dell’esecuzione penale esterna nella predisposizione del programma e nella verifica del relativo esito.
La circostanza che la persona si sia già avvalsa una volta di tale percorso alternativo preclude dunque una sua seconda attivazione non in ragione di un giudizio di colpevolezza per il fatto rispetto al quale il procedimento era stato sospeso, ma semplicemente in quanto l’esistenza di un nuovo procedimento penale a carico della stessa persona mostra che il percorso già esperito non si è rivelato idoneo a distoglierlo dalla commissione del reato che ora gli viene attribuito, e per il cui accertamento torneranno a questo punto ad applicarsi le regole processuali ordinarie.
Una tale scelta promana da un’opzione di politica legislativa, che delimita l’àmbito applicativo di un istituto dotato di spiccata specialità.
La scelta adottata è riconducibile a quell’ampio margine di apprezzamento che compete al legislatore nella modulazione degli istituti di diritto punitivo “non carcerario” (sentenza n. 191 del 2025, punto 3.2. del Considerato in diritto), nel rispetto dell’art. 3 Cost. e di quel finalismo rieducativo che permea l’intero sistema sanzionatorio penale e non può non plasmare la stessa conformazione della messa alla prova (sentenza n. 231 del 2018, punto 5.3. del Considerato in diritto).