L’onere di precisare le conclusioni è validamente assolto (anche) richiamando gli scritti difensivi depositati nel corso del processo
- Giovanna Spirito
- JusDi, Procedura Civile
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. III, ud. 12 maggio 2026 – dep. 13 luglio 2026, n. 23087 (ord.)
Tematica
Precisazione delle conclusioni
Eccezione
Riproposizione
Norma/e di riferimento
art. 187 c.p.c.
art. 189 c.p.c.
Massima/e
ѦѦѦ Non può onerarsi la parte di contestare in modo analitico il mero silenzio riservato dal giudicante ad una istanza od eccezione. Se dunque a fronte d’una eccezione di nullità della prova testimoniale il giudice non adotti alcun provvedimento espresso, ma rinvii puramente e semplicemente per la precisazioni delle conclusioni, la parte interessata non ha alcun onere di reiterare, a pena di decadenza, la suddetta eccezione, né questa può ritenersi rinunciata per il solo fatto che le conclusioni vengano precisate richiamando tutti i propri “scritti e atti” difensivi”. Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2026, n. 23087 (ord.)
Commento
L’onere di precisare le conclusioni è validamente assolto (anche) richiamando gli scritti difensivi depositati nel corso del processo
Giovanna Spirito
La precisazione delle conclusioni ha lo scopo di definire quale debba essere il thema decidendum sottoposto al giudicante. Se dunque il giudice nel corso dell’istruttoria non abbia adottato alcun provvedimento esplicito su un’eccezione di parte, avvalendosi della facoltà c.d. di accantonamento, consentita dall’art. 187, comma 3, ultimo periodo, c.p.c., la parte non ha alcun provvedimento istruttorio da contrastare né motivazioni da confutare. Costituisce null’altro che un vuoto formalismo esigere dalla parte, a pena di decadenza, che essa reiteri in modo analitico un’istanza già formulata e rimasta inesitata. Se il giudice provvede esplicitamente su una certa istanza e la parte tace, forse potrebbe anche ammettersi che a tale silenzio possa darsi il significato d’una condotta concludente. Non è vera però la reciproca: se la parte chiede e il giudice tace, il difensore nulla ha da contestare o confutare. A tacer d’altro, per l’ovvia ragione che, a fronte del silenzio del giudice, il difensore potrebbe persino essere indotto a supporre che la propria istanza sarà accolta con la sentenza. In questa ipotesi, pertanto, l’onere di precisare le conclusioni è validamente assolto (anche) richiamando gli scritti difensivi depositati nel corso del processo.
Innumerevoli sono le ragioni di diritto che impongono tale conclusione.
Qualsiasi ordinamento giuridico avanzato ha sempre ripudiato gli eccessi di formalismo. Venticinque secoli or sono l’attore poteva perdere una causa per aver chiesto di essere risarcito delle viti tagliate (“de vitis succisis”), invece che degli alberi tagliati (“de arboribus succisis”), secondo le sacre parole prescritte dalla tradizione. Ma già ventiquattro secoli or sono i giureconsulti ripudiarono come “odiosa” quell’eccessiva sottigliezza degli antichi (nimia subtilitas veterum), reputando iniquo che qui minimum errasset, litem perderet. A maggior ragione dovrà oggi ripudiarsi qualsiasi nimia subtilitas, al cospetto d’un quadro normativo sovranazionale e nazionale con essa incompatibile.
Vengono in rilievo a tal riguardo, in primo luogo, i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia alla CEDU, e dal diritto al giusto processo da quella Convenzione consacrato. Tale diritto, così come definito e ricostruito dalla Corte di Strasburgo, ha per corollari: a) il divieto per i giudici nazionali di esigere dalle parti l’osservanza di formalismi inutili, imposto dall’art. 6 CEDU così come costantemente interpretato dalla Corte di Strasburgo (ex multis, Corte EDU, sez. II, 18 ottobre 2016, Miessen c. Belgio, in causa n. 31517/12, specialmente §§ 71 73, ove ulteriori richiami); b) il divieto per i giudici nazionali, anch’esso derivante dall’art. 6, § 1, CEDU, di introdurre in via pretoria cause di inammissibilità di domande od eccezioni, se non indispensabili (Corte EDU, sez. I, 24 aprile 2008, Kemp c. Lussemburgo, in causa n. 17140/05); c) il divieto per i giudici nazionali di interpretare le norme processuali con “eccessivo formalismo” (ex multis, Corte EDU, sez. II, 29 marzo 2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06).
Sul piano del diritto nazionale, vengono in rilievo: d) il principio di semplificazione degli atti, di cui è espressione l’art. 121 c.p.c., il quale vieta le ridondanze; e) i princìpi già affermati dalla Suprema Corte – con riferimento all’onere per l’attore di “contestare le contestazioni” dei fatti dedotti a fondamento della pretesa, giustamente ritenuto insussistente – circa l’inutilità di reiterare fatti e deduzioni già introdotti nel dibattito processuale, per non ridurre il processo ad un “gioco di specchi” (così Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6183; Cass. civ., sez. II, 27 settembre 2016, n. 19021); f) la considerazione che nel diritto processuale, come in quello sostanziale, il silenzio non è mai indice di volontà, se non circostanziato; e dunque la volontà di rinunciare ad istanze od eccezioni formulate nel corso dell’istruttoria non potrebbe mai trarsi dal mero silenzio nel precisare le conclusioni, quando su esse il giudice non abbia adottato provvedimenti di sorta; g) infine, non va trascurato l’esito paradossale cui condurrebbe la tesi sostenuta dal ricorrente. Infatti nessuno oserebbe sostenere che la parte costituita, se omettesse di precisare le conclusioni, rinunci per ciò solo agli atti od all’azione. Sicché, messe a confronto le due ipotesi, se si equiparasse ad una rinuncia espressa la scelta della parte di concludere – come si suol dire – “riportandosi” agli atti già compiuti, si perverrebbe all’assurdo di sanzionare con la misura più drastica la condotta meno negligente.
In conclusione, non può onerarsi la parte di contestare in modo analitico il mero silenzio riservato dal giudicante ad una istanza od eccezione. Se dunque a fronte d’una eccezione di nullità della prova testimoniale il giudice non adotti alcun provvedimento espresso, ma rinvii puramente e semplicemente per la precisazioni delle conclusioni, la parte interessata non ha alcun onere di reiterare, a pena di decadenza, la suddetta eccezione, né questa può ritenersi rinunciata per il solo fatto che le conclusioni vengano precisate richiamando tutti i propri “scritti e atti” difensivi”.