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  • Diritto Penale
  • martedì, 3 Giugno 2025

I presupposti per l’adozione delle «pene sostitutive»

  • Valerio de Gioia
  • Diritto Penale

Provvedimento (estremi)

Sentenza – Cass. pen., sez. I, ud. 13 febbraio 2025 – dep. 15 maggio 2025, n. 18379

Tematica

Procedura penale
Sentenza
Pena sostitutiva

Norma/e di riferimento

art. 545-bis c.p.p.

Massima/e

La verifica della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, onde il giudizio prognostico positivo, cui è subordinata la possibilità della sostituzione, non può prescindere dal riferimento al complesso degli indici individuati dall’art. 133 c.p.. Cass. pen., sez. I, 13 febbraio 2025, n. 18379.

In senso conforme: Cass. pen., sez. II, 18 giugno 2010, n. 25085.

 

Nella valutazione della applicazione della pena sostitutiva, il giudice non può argomentare la prognosi negativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali. Cass. pen., sez. I, 13 febbraio 2025, n. 18379.

In senso conforme: Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 8794.

Commento

I presupposti per l’adozione delle «pene sostitutive»

di Valerio de Gioia

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 e, precipuamente, dell’introduzione dell’art. 545-bis c.p.p., che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice è vincolato, nell’esercizio del suo potere discrezionale, alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2024, n. 9708).
La verifica della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è, pertanto, legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, onde il giudizio prognostico positivo, cui è subordinata la possibilità della sostituzione, non può prescindere dal riferimento al complesso degli indici individuati dall’art. 133 c.p. (Cass. pen., sez. II, 18 giugno 2010, n. 25085). Ne discende – è stato, da ultimo, precisato – che il giudice «non può argomentare la prognosi negativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali (Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 8794), ma può, nondimeno, trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti» (Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2024, n. 45859), fermo restando il dovere: di valutare la congruità della pena attraverso i criteri sia di gravità del fatto che di pericolosità del soggetto; di indicare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2024, n. 39162); di assicurare il bilanciamento tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, quali le pene sostitutive, e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena (Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2024, n. 17959).

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