Violenza di genere: il valore del riavvicinamento tra autore e vittima
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 14 dicembre 2025 – dep. 14 gennaio 2026, n. 1577
Tematica
Riappacificazione
Massima di esperienza
Valore
Norma/e di riferimento
art. 192 c.p.p.
art. 500 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ In casi di acclarata violenza di genere, il successivo riavvicinamento tra autore e vittima è, al pari di quanto avviene in altri contesti criminali, una circostanza suscettibile di plurimi significati interpretativi, non potendo essere univocamente valorizzata né come indice di una perdurante esposizione alla condotta abusante, né, in senso opposto, quale segnale della cessazione della condotta abituale di maltrattamenti. Non vi è alcuna massima di esperienza in tema di riappacificazione, perché la relazione tra tale accadimento e la sua causa non segue uno schema comune, idoneo ad essere oggetto di generalizzazione. Si tratta, cioè, di un elemento cui non può essere ricondotta automaticamente alcuna valenza e che deve, piuttosto, essere calato nel caso concreto e valutato secondo le consuete regole di valutazione dei fatti penalmente rilevanti (ai fini della responsabilità così come ai fini dell’apprezzamento delle esigenze cautelari). Diversamente argomentando si introdurrebbe una sorta di prova legale e, con una irragionevole semplificazione, ci si sottrarrebbe alle generali regole in materia di valutazione delle prove. Cass. pen., sez. VI, 14 dicembre 2025, n. 1577 (dep. 2026)
Commento
Violenza di genere: il valore del riavvicinamento tra autore e vittima
Valerio de Gioia
Non è infrequente che, per le dinamiche della relazione abusante e per lo stato di soggezione in cui versa la persona offesa, il riavvicinamento sia esso stesso effetto di una manipolazione. Non è, ovviamente, una condizione esclusiva dei delitti di violenza di genere, essendo una evenienza possibile in relazione a tutti i reati, tanto che, a taluni fini, il legislatore ne ha disciplinato i possibili effetti. Indice chiaro in tale senso è l’art. 500, comma 4, c.p.p., che prevede l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, quando vi sono elementi concreti per ritenere che sia stato avvicinato e sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
La disposizione, di carattere generale, dimostra che i contatti impropri e le pressioni sulla vittima – spesso nascoste dietro apparenti “pacificazioni” o “riavvicinamenti” – sono un fenomeno comune a ogni reato, tanto che, ricorrendo le condizioni ivi previste, consente una deroga al contraddittorio nella formazione della prova. Nella casistica giudiziaria si registrano spesso casi di vittime indotte a mostrare pacificazione, a ritrattare accuse, specialmente in riferimento a reati, a parte quello in esame, di criminalità organizzata, di matrice violenta (ritrattazione di denunce di estorsione, dichiarazioni non veritiere di avvenuto risarcimento/riparazione utilizzati per invocare l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.).
Quindi è corretto ritenere che la “ripresa dei rapporti” è una evenienza di fatto, che deve essere apprezzata, laddove ritenuta rilevante, con i consueti criteri di valutazione della prova potendo essere veritiera o meno, o comunque, pur se vera, indicare il perdurante timore della vittima nei confronti del reo.
In casi di acclarata violenza di genere, il successivo riavvicinamento tra autore e vittima è, al pari di quanto avviene in altri contesti criminali, una circostanza suscettibile di plurimi significati interpretativi, non potendo essere univocamente valorizzata né come indice di una perdurante esposizione alla condotta abusante, né, in senso opposto, quale segnale della cessazione della condotta abituale di maltrattamenti.
Non vi è alcuna massima di esperienza in tema di riappacificazione, perché la relazione tra tale accadimento e la sua causa non segue uno schema comune, idoneo ad essere oggetto di generalizzazione. Si tratta, cioè, di un elemento cui non può essere ricondotta automaticamente alcuna valenza e che deve, piuttosto, essere calato nel caso concreto e valutato secondo le consuete regole di valutazione dei fatti penalmente rilevanti (ai fini della responsabilità così come ai fini dell’apprezzamento delle esigenze cautelari). Diversamente argomentando si introdurrebbe una sorta di prova legale e, con una irragionevole semplificazione, ci si sottrarrebbe alle generali regole in materia di valutazione delle prove. Ciò che l’esperienza insegna, per questo caso, è proprio il contrario, ossia che si tratta di situazioni che meritano attenta valutazione in quanto possibile traccia di condizioni opposte, che vanno dalla grave e perdurante vittimizzazione alla falsità delle accuse, per quanto possa essere indiscutibilmente frequente il primo caso, quando la vittima, più spesso donna, sia costretta dalle sue condizioni di vita ad accettare pressioni e condizioni umilianti.
A diverse conclusioni non si può giungere sulla base della normativa e della giurisprudenza sovranazionale. Numerosi strumenti internazionali sono finalizzati a rafforzare la tutela delle vittime vulnerabili, tra cui la Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, e la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77), ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77.
Ebbene, tali strumenti prevedono obblighi a carico degli Stati e introducono previsioni a tutela delle vittime, ma non contengono norme che impongono la valutazione delle prove, per tale tipo di reati, con regole diverse da quelle previste, in generale, dalle leggi processuali per tutti i reati.
In particolare, l’art. 55, comma 1, della Convenzione di Istanbul (“Procedimenti d’ufficio o ex parte”), proprio avendo riguardo alla condizione di vulnerabilità in cui la vittima generalmente si trova all’interno di una relazione maltrattante, obbliga le Parti contraenti ad accertarsi che i procedimenti penali continuino «anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia»: tale previsione incide, dunque, sul regime di procedibilità — orientando i legislatori nazionali verso la procedibilità d’ufficio o la querela irrevocabile — ma non interferisce con i criteri di formazione e di valutazione della prova, che restano disciplinati dalle regole ordinarie del processo penale.
Nello specifico contesto della violenza domestica, più volte la Corte europea dei diritti dell’Uomo (tra le varie, si veda Grande Camera, 15 giugno 2021, Kurt c. Austria) ha ricordato come l’art. 2 par. 1 della Convenzione ponga in capo agli Stati l’obbligo di predisporre ogni misura necessaria a proteggere la vita delle persone, tra le quali certamente rientra la predisposizione di una legislazione penale idonea a prevenire, reprimere e sanzionare le minacce all’integrità della persona pur riconoscendo che tale dovere integri un obbligo di mezzi e non di risultato. Alle autorità statali, in particolare, è richiesto di non basarsi unicamente sulla percezione di pericolo riportata dalla vittima, ma di attivarsi in maniera autonoma e proattiva per delineare un quadro completo ed esaustivo della situazione e per individuare la presenza di rischi reali ed imminenti da contenere con apposite e proporzionate misure preventive. Ma anche da tale giurisprudenza non risultano affermate regole di giudizio diverse da quelle generali, applicabili alla violenza di genere.