Non è incostituzionale la norma che non consente di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante della lieve entità del fatto rispetto all’aggravante dell’aver commesso il reato di rapina all’interno di un mezzo di trasporto pubblico
- Valerio de Gioia
- JusDi
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 17 novembre 2025 – dep. 20 gennaio 2026, n. 3
Tematica
Rapina
Aggravante
Blindatura totale
Norma/e di riferimento
art. 69 c.p.
art. 628 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il divieto per il giudice di neutralizzare, mediante la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, gli effetti relativi alla pena dell’aggravante, consistente nell’essersi consumata la rapina all’interno di un mezzo di trasporto pubblico. La c.d. “blindatura totale” di una aggravante, sia, di per sé, compatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati in quanto il giudice può comunque applicare la diminuzione di pena connessa al riconoscimento delle attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto dell’aggravante stessa. Deroghe al generale principio del bilanciamento fra circostanze sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati quale, ad esempio, il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica. Corte Cost. 20 gennaio 2026, n. 3
Commento
Non è incostituzionale la norma che non consente di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante della lieve entità del fatto rispetto all’aggravante dell’aver commesso il reato di rapina all’interno di un mezzo di trasporto pubblico
Valerio de Gioia
L’art. 628 c.p., al comma 1, stabilisce che «[c]hiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500». Al terzo comma, prevede che «[l]a pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: […] 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto». Il comma 5, infine, stabilisce che «[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».
La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha introdotto sia la circostanza aggravante dell’aver commesso il reato di rapina all’interno di un mezzo di trasporto pubblico sia il meccanismo che ne contempla la cosiddetta “blindatura totale”.
L’art. 3, comma 27, della suddetta legge stabilisce infatti: «[a]ll’articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti: “[…] 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; […]”; b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: “[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”».
Occorre considerare, come già affermato dalla Corte Costituzionale, che «deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012), non potendo però giungere in alcun caso a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale (Corte Cost. n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012)» (sentenza n. 117 del 2021).
Quanto, in particolare, alla cosiddetta “blindatura totale” dell’aggravante del fatto commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto, ossia al meccanismo secondo cui la suddetta aggravante non può essere bilanciata dall’attenuante della lieve entità, proprio con riferimento al reato di rapina, questa Corte ha escluso che un simile meccanismo sia, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati (Corte Cost. n. 217 del 2023).
Si è in proposito osservato che, quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale, ad esempio, il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica, «ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l’aggravamento di pena di particolari circostanze», dal momento che, «[c]ome già evidenziato (Corte Cost. n. 251 del 2012), “[d]eroghe al bilanciamento […] sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore”» (Corte Cost. n. 88 del 2019).
A orientare la valutazione della Consulta in simili ipotesi è stata la considerazione che il meccanismo di calcolo degli aggravamenti e diminuzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, conformemente del resto alle intenzioni del legislatore, ma non esclude, tuttavia, che il giudice applichi in concreto la riduzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”.
È stato analogamente precisato, a proposito dell’identico meccanismo, sia pur collocato all’interno dell’art. 624-bis c.p. nell’ambito dei reati di furto in abitazione e furto con strappo, che il divieto di bilanciamento sancito dal quarto comma di tale disposizione opera in base a un modello tale che «se da un lato è precluso anche il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza, così rafforzandosi il “privilegio” delle aggravanti, dall’altro è però stabilito che le diminuzioni di pena per le attenuanti siano comunque apportate, a valere “sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti”» (Corte Cost. n. 117 del 2021).
La Corte Costituzionale ha dato continuità ai suddetti principi: ai fini della soluzione delle presenti questioni di legittimità costituzionale occorre, dunque, verificare se, nel caso di specie, avente a oggetto la circostanza aggravante del fatto commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto, ricorrano quelle particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati che, secondo i citati precedenti, giustificano una deroga al generale principio della possibilità per il giudice di bilanciare le circostanze eterogenee.
È stato di recente affermato che «lo scopo perseguito con il quinto comma dell’art. 628 c.p. [è] quello di assicurare a talune ipotesi di rapina aggravata – ritenute dal legislatore produttive di particolare allarme sociale – una pena più severa di quella cui condurrebbe, nella generalità dei casi, l’applicazione dell’ordinario meccanismo di bilanciamento tra circostanze eterogenee del reato previsto dall’art. 69 c.p.» (Corte Cost. n. 130 del 2025).
La ratio dell’aggravante quale risposta all’allarme sociale che desta una rapina compiuta a bordo di un mezzo di trasporto pubblico è confermata dai lavori preparatori, nei quali si legge che «[s]ono introdotte nuove aggravanti per reati che destano un notevolissimo allarme sociale, quali […] la rapina […]: l’inasprimento di pena è previsto nel caso in cui gli illeciti siano compiuti in alcuni luoghi particolarmente frequentati dai cittadini, ovvero abusando delle condizioni di debolezza della persona offesa». Del resto, la «filosofia cui si ispira tale intervento», precisa in apertura la relazione illustrativa al testo, «è diretta da un lato a colpire in maniera più efficace reati di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva».
Con specifico riferimento all’essersi la rapina consumata a bordo di un mezzo di pubblico trasporto, ritiene la Corte di cassazione che «la ratio dell’aggravante di cui al n. 3-ter del comma terzo dell’art. 628 c.p. va […] rinvenuta nel fatto che il trovarsi a bordo di un mezzo pubblico finisce con il limitare la possibilità di reazione della vittima che, non avendo il “dominio” del mezzo, non ne può, ad esempio, arrestare la marcia ed allontanarsi e, così, in tal modo sottrarsi alla minaccia o alla violenza dell’agente. Quel che rileva […] è perciò […] il luogo di commissione del reato che, nella rapina […], a causa della sua conformazione e per la impossibilità, da parte della vittima, di poterne disporre autonomamente, pone quest’ultima in una condizione di minorata difesa sia per la quantità di persone presenti (non potendo il singolo utente limitare l’accesso di altri al mezzo pubblico) sia, come accennato, per la impossibilità di arrestarne (autonomamente e con propria decisione) la marcia e, in tal modo, allontanarsi» (Cass. pen., sez. II, 31 ottobre 2023, n. 49478).
In effetti, la circostanza aggravante in questione tutela beni della persona costituzionalmente rilevanti quali la libertà di movimento e di circolazione (art. 16 Cost.), che viene ineluttabilmente compromessa ove i reati siano commessi all’interno di mezzi di pubblico trasporto, ne deriva una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione, che può condizionare le future decisioni dei consociati relative ai loro spostamenti (Corte Cost. n. 171 del 2025) e la stessa libertà personale, in quanto il mezzo di trasporto impedisce alla vittima la fuga, lasciandolo alla mercé del rapinatore.
La conseguenza è che, come anche evidenziato dalla Corte di cassazione, che riconosce la natura plurioffensiva del reato di cui all’art. 628 c.p., la circostanza aggravante in questione contribuisce a rafforzare la protezione non solo del patrimonio della vittima, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale del soggetto aggredito (Cass. pen., sez. un., 27 giugno 2024, n. 42124).
Ancora, nessuna irragionevolezza del censurato divieto di bilanciamento è ipotizzabile per il fatto che esso non operi per le altre aggravanti a effetto speciale previste dall’art. 628, comma 3, nn. 1), 2) e 3-quinquies), c.p. Si è già in precedenza ricordata, infatti, l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel sottrarre alcune circostanze dal regime ordinario del bilanciamento di cui all’art. 69 c.p., purché le scelte non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, il che non è avvenuto nel caso di specie, in quanto, rispetto alle altre aggravanti citate, per le quali non opera la cosiddetta “blindatura totale”, solo l’aggravante dell’essersi la rapina consumata all’interno di un mezzo di pubblico trasporto si connota per un particolare allarme sociale: ciò in ragione sia del numero potenzialmente molto ampio di persone che frequentano tali mezzi di trasporto, sia perché, per lo meno indirettamente, viene compromessa la libertà di movimento dei passeggeri.
Non può infine non evidenziarsi che la forza “privilegiata” delle aggravanti di cui all’art. 628 c.p. ceda di fronte all’attenuante della minore età ex art. 98 c.p. e che la Corte Costituzionale, «in tema di bilanciamento di circostanze nel reato di rapina, dapprima con la citata sentenza n. 217 del 2023 e, in seguito, con la sentenza n. 130 del 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 628, quinto comma, c.p., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 c.p., allorché concorra, nel primo caso, con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628 (ossia se il fatto è commesso in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) e, nel secondo caso, con quella di cui al successivo numero 3-quater) (se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro)» (Corte Cost. n. 173 del 2025 e, nello stesso senso, Corte Cost. n. 171 del 2025).
Inoltre, la Consulta, con la sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, comma 2, c.p., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
Tali mitigazioni del suddetto meccanismo di “blindatura totale” contribuiscono «all’equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria» che, come quella prevista per il furto in abitazione e il furto con strappo, è «pur certamente severa» (Corte Cost. n. 117 del 2021 e, nello stesso senso, Corte Cost. n. 171 del 2025).