La «prova nuova» rilevante ai fini del giudizio di revisione e la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta
- Valerio de Gioia
- JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 21 novembre 2025 – dep. 20 gennaio 2026, n. 2200
Tematica
Revisione
Nuova prova
Verifica preliminare
Norma/e di riferimento
art. 630 c.p.p.
art. 631 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ Per «prova nuova» rilevante a norma dell’art. 630 lett. c) c.p.p. deve intendersi non solo la prova sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna e quella scoperta successivamente ad essa, ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio ovvero acquisita, ma non valutata neanche implicitamente, purché non si tratti di prova dichiarata inammissibile o ritenuta superflua dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario. Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2025, n. 2200
In senso conforme: Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2001, n. 624
ѦѦѦ In tema di revisione, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla fattispecie concreta e svilupparsi in termini realistici, così da non potere ignorare evidenti segni di inconferenza e/o inaffidabilità della prova nuova rilevabili ictu oculi. Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2025, n. 2200
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 20 novembre 2020, n. 1969; Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2018, n. 18765; Cass. pen., sez. I, 4 ottobre 2007, n. 41804
ѦѦѦ In tema di revisione, le attività valutative e di comparazione del materiale probatorio devono attuarsi necessariamente attraverso un apprezzamento unitario e globale, che implica l’accertamento dell’idoneità dimostrativa in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, considerate nelle loro reciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni. Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2025, n. 2200
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 1998, n. 4837
Commento
La «prova nuova» rilevante ai fini del giudizio di revisione e la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta
Valerio de Gioia
L’esigenza di assicurare una giustizia formale e l’anelito di garantire l’accertamento della verità storica rappresentano, da sempre, i due poli attorno i quali si dipana la tensione dialettica di ogni processo penale.
La prima trova la sua compiuta espressione nel giudicato, nella necessità, cioè, che la verifica giudiziale conduca ad un risultato che infine acquisisca connotati di certezza e di stabilità tali da conferire alla decisione assunta la veste di fonte atta a regolare, in termini definitivi, le relazioni giuridiche e sociali. Il secondo è espressione di un valore supremo, quello secondo il quale il processo non può non essere mezzo di ricerca del vero e non può, pertanto, divenire lo strumento che, seppur attraverso un procedere che abbia garantito il pieno rispetto dei diritti e delle facoltà attribuite alle parti, conduca infine ad un risultato ingiusto con l’affermazione della penale responsabilità di un soggetto innocente.
L’istituto della revisione di cui agli artt. 629 e ss. c.p.p. – che, per l’appunto, consente in via eccezionale di riaprire un processo pervenuto a sentenza definitiva allorché ricorrano specifiche ipotesi, tassativamente regolate, considerate dal legislatore sintomatiche della probabilità che si sia consumato un errore giudiziario – rappresenta il mezzo cui il legislatore ha fatto ricorso proprio al fine di comporre il conflitto sopra delineato. Esso pertanto costituisce, nel sistema delle impugnazioni penali, un mezzo straordinario di difesa del condannato per attuare la riparazione di un errore mediante l’annullamento della sentenza di condanna definitiva riconosciuta a posteriori ingiusta, e ciò anche nei casi in cui la pena sia stata già espiata o sia stata dichiarata estinta, e «risponde all’esigenza, di altissimo valore, etico e sociale, di assicurare la tutela dell’innocente nell’ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità» (così espressamente Corte cost. n. 28 del 1969).
L’attuale codice di rito, nell’innovare significativamente la previgente disciplina, regola la tipologia di condanne soggette a revisione (art. 629 c.p.p.), i casi in cui detto rimedio straordinario può essere attivato (art. 630 c.p.p.), i suoi limiti (art. 631 c.p.p.), i soggetti che sono legittimati a richiederla (art. 632 c.p.p.), la forma della richiesta e il giudice competente (art. 633 c.p.p.), il modello procedimentale composto da una delibazione di ammissibilità (art. 634 c.p.p.) e dall’eventuale successivo giudizio dibattimentale (art. 636 c.p.p.) che si svolgono, entrambi, dinanzi allo stesso organo, da individuarsi nella Corte di appello territorialmente competente secondo le previsioni di cui all’art. 11 c.p.p..
È appena il caso di premettere come l’attuale regolamentazione codicistica renda ormai impropria la tradizionale distinzione che seleziona nel procedimento di revisione una fase rescindente ed una fase decisoria – ripartizione per il vero ancora utilizzata dagli operatori del diritto – non soltanto perché il giudizio positivo circa l’ammissibilità della richiesta, oltre a non essere più devoluto alla Corte di cassazione, non comporta intervento di alcun tipo sulla decisione denunciata, «ma anche perché la seriazione procedimentale descritta dall’art. 629 e ss. c.p.p. segnala l’esistenza di una progressione che – sia pure attestata ai casi tassativamente previsti dall’art. 630 c.p.p. – implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione stricto sensu inteso, il segmento cruciale della procedura» (così, Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2001, n. 624; nel medesimo senso Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2003, n. 29660).
È vero che il modello procedimentale regolato dal codice prevede a tutt’oggi, in coerenza alla natura di mezzo di impugnazione straordinaria, un preventivo vaglio di ammissibilità finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate o, comunque, atto ad evitare la celebrazione di un nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in base alle regole valutative dettate dal legislatore. Detta indagine preliminare, quale necessario antecedente logico-giuridico dell’apertura del giudizio di revisione, costituisce, però, un momento interno al procedimento che, risultando finalizzato al vaglio di ammissibilità della richiesta, si sviluppa nella verifica dell’osservanza dell’oggetto dell’istanza, delle forme prescritte, della legittimazione del richiedente, della riconducibilità delle ragioni per le quali è chiesta la revisione a una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 630 c.p.p., e, infine, della non manifesta infondatezza della richiesta.
Ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. la revisione della sentenza di condanna può, tra l’altro, essere invocata «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631». Orbene, non appare inopportuno evidenziare che l’art. 631 c.p.p. stabilisce che «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531». Poiché ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. «il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile», ne consegue che, in presenza di un compendio che ha fondato il giudizio di responsabilità penale che degradi ad insufficiente o contraddittorio per effetto del nuovo apporto probatorio, la revisione, che era esclusa dal vecchio codice, viene ad essere nel nuovo testualmente ammessa (Corte cost. sent. n. 311 del 1991, cit.).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2001, n. 624), per «prova nuova» rilevante a norma dell’art. 630 lett. c) c.p.p. deve intendersi non solo la prova sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna e quella scoperta successivamente ad essa, ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio ovvero acquisita, ma non valutata neanche implicitamente, purché non si tratti di prova dichiarata inammissibile o ritenuta superflua dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.
La «prova nuova» deve, anzitutto, costituire oggetto di un primo scrutinio ai sensi e per gli effetti del sopra menzionato art. 631 c.p.p. Detta disposizione, dal tenore inequivoco, impone cioè di operare un primo giudizio compiuto sulla base delle conoscenze fornite dalle nuove prove e della idoneità di esse a capovolgere l’esito del procedimento mediante la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento, nel senso che, assunti come veri i fatti prospettati dal richiedente, l’incidenza delle nuove prove, sole o unite a quelle già valutate, deve essere tale da giustificare la pronuncia di una sentenza di assoluzione.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, detta delibazione va operata «in astratto» mentre la verifica in «concreto» o «nel merito» è riservata alla fase successiva all’assunzione della prova stessa. Il requisito dell’astrattezza afferisce «non al concetto di generalità e indeterminatezza, come tale avulso dal caso concreto oggetto dì scrutinio, bensì al carattere della idoneità probatoria, da vagliarsi in modo estrinseco, dall’esterno, per saggiare, ex ante, la capacità dell’affermazione probatoria (cioè del risultato di prova come ipotizzato dalla parte) di incidere, in maniera decisiva, sull’esito del processo già definito. L’impiego del termine in astratto serve a tracciare una chiara linea di demarcazione che non lasci dubbi circa il divieto, nella fase preliminare, di penetrare all’interno della prova richiesta, anticipando un giudizio di conferma (prova riuscita) o di falsificazione (prova fallita) che può essere espresso solo ex post dopo l’assunzione della prova stessa. In sostanza, nel vaglio di ammissibilità, il giudice è chiamato a stabilire se, dando per accertati i fatti che i nuovi elementi di prova intendono dimostrare, il giudicato di condanna verrebbe travolto. Quindi la deliberazione va condotta in via prognostica e dall’esterno, in tal senso viene definita come astratta. In questa prospettiva si coglie l’importanza e la necessità di un simile preliminare vaglio, poiché sarebbe inutile e dispendioso dare corso alla acquisizione di prove che, anche se riuscissero a raggiungere l’esito dimostrativo indicato dai richiedenti, non sarebbero comunque in grado di ribaltare l’affermazione di responsabilità dei condannati» (così Cass. pen., sez. V, 25 marzo 2025, n. 18064).
A detta valutazione segue, poi, il giudizio, logicamente distinto sebbene intimamente correlato, che investe la non manifesta infondatezza della richiesta di cui all’art. 634 c.p.p. Esso si traduce in un’indagine di merito (perché tale è, inevitabilmente, una verifica che investa la fondatezza o l’infondatezza di un elemento di prova), indagine che, ove abbia riguardo all’ipotesi di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., ed abbia pertanto ad oggetto la prospettazione di una prova nuova, si concreta nel soppesare la persuasività e la congruenza dell’emergenza portata all’attenzione della Corte. Detta valutazione non può, all’evidenza, presentare caratteri così penetranti da anticipare il giudizio di merito, posto che in tal modo essa finirebbe per risultare inevitabilmente superficiale ed illogica in quanto avulsa dal contraddittorio tra le parti e fondata su una prova non ancora compiutamente acquisita. Essa deve, piuttosto, limitarsi a rilevare eventuali segni di inconferenza, inaffidabilità o non persuasività che siano «manifesti», cioè evidenti. L’attributo di «manifesta» infondatezza riceve una definizione chiara e non discutibile, ispirata a parametri univoci, elaborati soprattutto nell’ambito della inammissibilità del ricorso per cassazione, ma esportabili anche in questa sede per i concetti generali che ne risultano declinati. Esso evoca «la significazione di palese inconsistenza», di «pretestuosità oggettiva prescindente dalla deliberata volontà dell’interessato» (cfr. Corte Cost., sentenza n. 183 del 2000; Cass. pen., sez. un., 22 novembre 2000, n. 32) e si sostanzia in prospettazioni ictu oculi prive di qualsiasi base giuridica o in critiche vuote di significato in quanto all’evidenza contrastate dagli atti processuali. Lo scrutinio nel quale si sostanzia la delibazione preliminare volta a valutare l’ammissibilità della richiesta di revisione non può, però, arrestarsi alla sfera di pura genericità, essa dovendosi necessariamente relazionare con le emergenze processuali cha hanno fondato il giudizio di colpevolezza. Una tale esigenza è ben spiegabile quando si considera che, nella c.d. fase rescindente, occorre necessariamente operare una comparazione tra le nuove prove e quelle sulle quali si fonda la condanna divenuta irrevocabile, sicché è compito indeclinabile del giudice della revisione identificare, nel momento della sommaria delibazione, i fatti e le prove che rappresentano il tessuto logico giuridico del giudicato, ricostruito sulla base delle vicende del processo, al fine di confrontarli con quelli addotti a giustificazione della revisione e di verificare la potenziale idoneità di questi ultimi a condurre a una pronuncia di proscioglimento, sia pure con la formula del dubbio (così Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 1998, n. 4837).
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, consolidata nell’affermare che la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla fattispecie concreta e svilupparsi in termini realistici, così da non potere ignorare evidenti segni di inconferenza e/o inaffidabilità della prova nuova rilevabili ictu oculi (cfr. tra le altre Cass. pen., sez. V, 20 novembre 2020, n. 1969; Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2018, n. 18765; Cass. pen., sez. I, 4 ottobre 2007, n. 41804). Le attività valutative e di comparazione del materiale probatorio devono, poi, attuarsi necessariamente attraverso un apprezzamento unitario e globale, che implica l’accertamento dell’idoneità dimostrativa in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, considerate nelle loro reciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni (Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 1998, n. 4837).