La disciplina delle misure di coercizione indiretta («astreintes»)
- Giovanna Spirito
- JusDi, Procedura Civile
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 13 aprile 2026 – dep. 18 giugno 2026, n. 109
Tematica
Processo esecutivo
Mezzi di coercizione indiretta
Astreine
Norma/e di riferimento
art. 614-bis c.p.c.
Massima/e
ѦѦѦ L’art. 614-bis c.p.c. reca la disciplina generale della misura di coercizione indiretta a carattere pecuniario – usualmente denominata, mutuando il nomen iuris dell’analoga figura del diritto francese da cui trae ispirazione, astreinte –, intesa a sollecitare l’adempimento volontario di un’obbligazione di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro da parte del soggetto a ciò condannato, prospettandogli una diminuzione patrimoniale per l’ipotesi di mancato o ritardato adempimento. Corte Cost. 18 giugno 2026, n. 109
In senso conforme: Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2024, n. 10942; Cass. civ., n. 22714 del 2023
Commento
La disciplina delle misure di coercizione indiretta («astreintes»)
Giovanna Spirito
L’art. 614-bis c.p.c. reca la disciplina generale della misura di coercizione indiretta a carattere pecuniario – usualmente denominata, mutuando il nomen iuris dell’analoga figura del diritto francese da cui trae ispirazione, astreinte –, intesa a sollecitare l’adempimento volontario di un’obbligazione di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro da parte del soggetto a ciò condannato, prospettandogli una diminuzione patrimoniale per l’ipotesi di mancato o ritardato adempimento (Cass. civ., n. 22714 del 2023; in senso conforme, Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2024, n. 10942).
Con l’introduzione, a opera dell’art. 49, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), della disciplina in esame si è inteso rimediare alla lacuna derivante dalla inidoneità dei provvedimenti di condanna all’adempimento di obblighi infungibili a fondare l’esecuzione forzata diretta (nemo ad factum praecise cogi potest), mediante la predisposizione di una tecnica volta a sollecitare l’adempimento del debitore.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la funzione dell’astreinte è, invero, anzitutto compulsoria e solo eventualmente sanzionatoria (Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613).
La misura di coercizione indiretta mira a esercitare una pressione psicologica nei confronti del soggetto condannato attraverso la minaccia di un sacrificio economico destinato ad aumentare progressivamente e in modo automatico per ogni giorno o frazione temporale di ritardo nella conformazione dell’obbligato al comando principale e a replicarsi in caso di reiterazione della trasgressione all’obbligo di non facere.
La stessa misura, ove il destinatario si renda, ciò non di meno, inadempiente, si risolve in una penalità pecuniaria, così che «ex post funziona anche come sanzione» che «lievita in ragione del ritardo» (ancora, Cass. civ., n. 7613 del 2015).
Il testo attuale della disposizione è il risultato di quattro interventi legislativi.
Il primo, cui si deve la introduzione dell’istituto, risale, come ricordato, alla legge n. 69 del 2009, il cui art. 49, comma 1, aveva inserito l’art. 614-bis nella disciplina del processo di esecuzione di cui al Titolo IV del Libro terzo del codice di procedura civile, con una rubrica (Attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare) dalla quale si evinceva la intentio legis di limitare l’operatività delle misure di coercizione indiretta ai soli casi di mancata o tardiva conformazione ai provvedimenti di condanna all’adempimento di obblighi aventi a oggetto prestazioni infungibili.
La portata della disposizione e, ancor prima, la sua collocazione sistematica sono state, poi, modificate dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, il quale, all’art. 13, comma 1, lettera cc-ter), ha aggiunto al Libro terzo del codice di procedura civile il Titolo IV-bis, recante l’intitolazione «Delle misure di coercizione indiretta», e vi ha inserito l’art. 614-bis assegnando ad esso la nuova rubrica «Misure di coercizione indiretta» al fine di estenderne l’applicazione a ogni provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.
In seguito, l’art. 614-bis c.p.c. è stato riformato dall’art. 3, comma 44, D.L.vo n. 149 del 2022, assumendo, al primo comma, la seguente formulazione: «[c]on il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile».
Il comma 2 è stato così riscritto: «[s]e non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecuzione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612».
Ai sensi del novellato comma 3 «[i]l giudice determina l’ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».
Infine, nel comma 4 e 5 sono state riprodotte, rispettivamente, le regole – presenti già nella versione originaria – secondo le quali, da un lato, il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo e, dall’altro lato, la disciplina dettata dall’art. 614-bis c.p.c. non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c..
Tra le innovazioni introdotte dalla riforma del 2022 particolare rilievo assume la previsione secondo cui il giudice che dispone l’astreinte ne delimita temporalmente l’efficacia fissando, anzitutto, un termine dilatorio a decorrere dal quale iniziano a prodursi gli effetti della misura, onde consentire all’onerato di dare volontaria attuazione alla decisione giudiziale di condanna senza incorrere immediatamente nella penalità.
Oltre al termine iniziale – di cui, peraltro, la giurisprudenza faceva applicazione già nel regime previgente – la novella ha espressamente riconosciuto la possibilità che il giudice predetermini anche la durata massima della misura, apponendovi un termine finale diretto a evitare che il creditore possa trarre profitto dal mancato o ritardato adempimento dell’obbligazione principale.
Nella relazione illustrativa al D.L.vo n. 149 del 2022 si chiarisce, infatti, che il limite di durata è stato previsto soltanto per le obbligazioni aventi «come contenuto una prestazione», mentre non assume rilevanza per quelle di non facere, nelle quali «poiché la sanzione diviene operativa solo ove sia tenuto un comportamento contrario all’obbligo di astensione, non vi è necessità di assicurare che l’entità della somma da corrispondere non divenga esorbitante. […] In caso, invece, di obblighi positivi, può essere opportuno porre un limite massimo alla durata della misura coercitiva, e così alla somma complessiva che divenga dovuta. Non è infatti possibile che essa divenga perpetua».
Significativa è anche l’attribuzione al giudice dell’esecuzione della competenza a disporre la misura di coercizione indiretta, ove non sia stata già disposta ad ausilio di un provvedimento di condanna reso nel processo di cognizione, nonché quando se ne richieda l’emissione a servizio di un titolo esecutivo stragiudiziale.
Da ultimo, l’art. 3, comma 7, lett. r), D.L.vo n. 164 del 2024 è intervenuto nuovamente sul secondo comma dell’art. 614-bis c.p.c. inserendovi la precisazione secondo cui la misura di coercizione indiretta, ove venga disposta dal giudice dell’esecuzione, perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.
La misura coercitiva di cui si tratta si configura come una statuizione accessoria a un provvedimento di condanna emesso all’esito di un giudizio di cognizione piena ed esauriente – o anche celebrato con modalità o riti semplificati –, ovvero, secondo l’interpretazione prevalente, a un provvedimento cautelare (ex aliis, Tribunale ordinario di Pavia, sezione terza civile, ordinanza 18 marzo 2026; Tribunale ordinario di Arezzo, sezione civile, ordinanza 22 giugno 2022), purché anticipatorio degli effetti della condanna.
Al fine di rafforzarne l’effetto persuasivo, l’art. 614-bis c.p.c. attribuisce alla condanna al pagamento della somma un’autonoma idoneità all’attuazione coattiva, «cioè a dire natura di titolo esecutivo per la soddisfazione del credito pecuniario nascente dall’inadempimento dell’obbligo principale» (Cass. civ., n. 22714 del 2023).
Il giudice che concede l’astreinte si limita, peraltro, a indicare i criteri di calcolo per la sua determinazione, non potendo – attesa la proiezione pro futuro della statuizione – anche quantificarla nel suo esatto ammontare.
Non è, tuttavia, previsto un successivo giudizio in cui la somma maturata nel tempo possa essere definitivamente liquidata.
È, pertanto, onere del creditore che intenda azionare esecutivamente la misura quantificarne, nell’atto di precetto, l’ammontare in base ai criteri prefigurati nel provvedimento che l’ha concessa.
In ciò la disciplina in esame si differenzia da quella dell’omologo istituto dell’ordinamento francese, la quale contempla due distinti procedimenti in cui, rispettivamente, il giudice ordina e liquida l’astreinte (artt. L 131-1 e L 131-3 del Code des procédures civiles d’exécution).
L’obbligato può contestare la misura coercitiva con l’opposizione all’esecuzione ex 615 c.p.c., con la quale, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non possono essere formulate censure inerenti agli elementi già apprezzati discrezionalmente dal giudice della cognizione nel disporre la misura stessa, in quanto ciò equivarrebbe a mettere in discussione l’intrinseco contenuto decisorio del provvedimento coercitivo.
I motivi deducibili con il rimedio di cui all’art. 615 c.p.c. sono, pertanto, circoscritti, oltre ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di credito verificatisi successivamente alla formazione del titolo, alle doglianze relative alla sussistenza dei presupposti legittimanti la concreta attuazione della misura coercitiva, «ma solo e soltanto negli esatti e precisi termini già individuati nel provvedimento di irrogazione della stessa» (Cass. civ., n. 22714 del 2023). Né, secondo la pronuncia appena richiamata, può essere richiesta la riduzione della misura, la quale «si concreta in una modificazione della portata precettiva del titolo giudiziale, consentita unicamente in àmbito cognitivo e mercé l’esperimento degli opportuni strumenti impugnatori propri e tipici del provvedimento di cognizione cui accede la misura di coercizione indiretta».