L’obiezione fiscale
- Nicola Tasco
- Diritto Tributario, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. trib., ud. 3 febbraio 2026 – dep. 28 aprile 2026, n. 11437 (ord.)
Tematica
Obiezione di coscienza
Obiezione fiscale
Convinzioni personali
Norma/e di riferimento
art. 10 Carta dei diritti fondamentali
art. 2 Cost.
art. 53 Cost.
art. 81 Cost.
Massima/e
ѦѦѦ Le convinzioni personali con riferimento all’obiezione fiscale per le spese militari e le altre politiche statali non possono trovare spazio di tutela nell’ambito dell’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che tutela la libertà di coscienza dell’individuo, perché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale e dalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovano disciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza dei singoli nell’interesse della collettività al quale sopraintende lo Stato nazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2 Cost., 81 Cost., 53 Cost. Cass. civ., sez. trib., 28 aprile 2026, n. 11437 (ord.)
Commento
L’obiezione fiscale
Nicola Tasco
L’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e religione; ad esso corrisponde l’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Più precisamente, l’art. 10 rubricato “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione” prevede quanto segue: 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Se dunque è sancita, per quanto qui di interesse, la libertà di coscienza, nella medesima disposizione normativa sovranazionale viene nel contempo previsto il diritto all’obiezione di coscienza secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio, con un rinvio pertanto alla legislazione nazionale in tema di obiezione.
L’ordinamento nazionale italiano, con L. 8 luglio 1998, n. 2301, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza” (dopo la L. 15 dicembre 1972, n. 772 rubricata “Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza”), all’art. 1 ha previsto che “I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei “Principi fondamentali” della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge”.
La legge 22 maggio 1978, n. 194 recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” all’art. 9 prevede per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie la possibilità di non partecipare agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. L’art. 10 citato prevede dunque la libertà di coscienza demandando allo Stato nazionale di disciplinare l’esercizio all’obiezione di coscienza, così intersecandosi i piani di tutela sovranazionale e nazionale con riduzione ad unità e ad armonica composizione degli interessi singoli e collettivi coinvolti. Al di fuori di siffatta disciplina non vi è spazio per la tutela di convinzioni personali che si estrinsechino nell’ambito della sicurezza nazionale e delle politiche sociali di tutela della maternità in senso ampio intesa e, più in generale, avuto riguardo alle disposizioni concernenti la pretesa impositiva dello Stato.
A fronte del chiaro disposto dell’art. 10 citato che riguarda i diritti fondamentali degli individui, la materia della sicurezza nazionale è demandata agli Stati e disciplinata dai trattati. Ed infatti l’art. 42 del TUE stabilisce, in materia di sicurezza, che la politica dell’Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri che sulla base dei principi sanciti dalle Carte fondamentali e dalle legislazioni interne danno l’indirizzo e la disciplina nel settore della difesa militare. Allo stesso modo, le politiche sociali di sostegno alla maternità e al diritto all’aborto nei casi consentiti rientrano nella più ampia discrezionalità degli Stati membri; cionondimeno, il Parlamento europeo con risoluzione non vincolante dell’11 aprile 2024 si è espresso nel senso di invitare il Consiglio dell’UE ad attivare la procedura di modifica dei trattati e quindi dell’art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, che sancisce il diritto all’integrità della persona e all’autonomia del corpo, garantendo altresì il diritto all’assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva ed il diritto a un aborto sicuro e legale.
In conclusione, le convinzioni personali con riferimento all’obiezione fiscale per le spese militari e le altre politiche statali non possono trovare spazio di tutela nell’ambito dell’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che tutela la libertà di coscienza dell’individuo, perché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale e dalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovano disciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza dei singoli nell’interesse della collettività al quale sopraintende lo Stato nazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2 Cost., 81 Cost., 53 Cost..