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  • Diritto Penale
  • venerdì, 6 Giugno 2025

Occupazione abusiva di un immobile e stato di necessità

  • Valerio de Gioia
  • Diritto Penale

Provvedimento (estremi)

Sentenza – Cass. pen., sez. II, ud. 20 marzo 2025 – dep. 13 maggio 2025, n. 18115

Tematica

Penale
Scriminanti
Stato di necessità
Occupazione abusiva di immobile

Norma/e di riferimento

Art. 2 Cost.
Art. 54 e 633 c.p.

Massima/e

L’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona – che, come si è detto, ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost. – sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, con la conseguenza che la stessa esimente può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. Cass. pen., sez. II, 20 marzo 2025, n. 18115

In senso conforme: Cass. pen., sez. II, 30 ottobre 2019, n. 10694; Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2015, n. 9655; Cass. pen., sez. II, 16 aprile 2013, n. 19147.

Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l’imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l’onere della “prova negativa”, con la conseguenza che, nel dubbio sull’esistenza dell’esimente, il giudice deve giungere a una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, c.p.p. Cass. pen., sez. II, 20 marzo 2025, n. 18115.

In senso conforme: Cass. pen., sez. II, 9 ottobre 2020, n. 35024.

Commento

Occupazione abusiva di un immobile e stato di necessità.

di Valerio de Gioia

 

Ai fini del riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell’art. 54 c.p., rientrano anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l’integrità fisica in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l’esigenza di un alloggio, che è uno dei bisogni primari della persona. Tale interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona, mediante l’inclusione dei diritti inviolabili, impone peraltro una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione dell’esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità e dell’inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate (Cass. pen., sez. II, 19 marzo 2003, n. 24290; Cass. pen., sez. III, 18 marzo 1983, n. 5924).

La più recente giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona – che, come si è detto, ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost. – sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, con la conseguenza che la stessa esimente può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Cass. pen., sez. II, 30 ottobre 2019, n. 10694; Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2015, n. 9655; Cass. pen., sez. II, 16 aprile 2013, n. 19147).

In applicazione di tali principi, la Corte di cassazione, per citare solo qualche caso: ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile l’esimente in relazione all’occupazione arbitraria di un alloggio di proprietà dello IACP, in quanto l’imputata, dopo un litigio con il marito, con il quale condivideva un alloggio insalubre, si era trovata con la propria figlioletta priva di riparo, in una situazione così grave ed eccezionale che l’amministrazione comunale del luogo aveva poi requisito l’appartamento per destinarlo a residenza temporanea del nucleo familiare della donna (Cass. pen., sez. II, 19 marzo 2003, n. 24290); ha escluso la ricorrenza della scriminante in relazione all’occupazione di un alloggio di un ATER che era stato occupato da parte di una donna in stato di gravidanza e con minacce di aborto e dal di lei coniuge, entrambi svolgenti regolare attività lavorativa, situazione questa che escludeva l’assoluta necessità in vista di un pericolo inevitabile (Cass. pen., sez. VI, 5 luglio 2012, n. 28115); ha escluso la sussistenza della scriminante, invocata dal ricorrente in ragione dello stato di gravidanza della coniuge (Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2015, n. 9655); ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto l’imputata responsabile del reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà dello IACP senza in alcun modo prendere in esame la rappresentata esistenza di condizioni che avrebbero potuto rendere configurabile lo stato di necessità (Cass. pen., sez. II, 27 giugno 2007, n. 35580). Quanto all’onere probatorio, è stato chiarito che, ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l’imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l’onere della “prova negativa”, con la conseguenza che, nel dubbio sull’esistenza dell’esimente, il giudice deve giungere a una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, c.p.p. (Cass. pen., sez. II, 9 ottobre 2020, n. 35024). Principio che è stato affermato proprio in relazione a una fattispecie in tema di occupazione di edificio di edilizia popolare, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la causa di giustificazione dello stato di necessità nonostante le imputate avessero compiutamente e dettagliatamente allegato una situazione di estremo disagio, e in particolare l’impossibilità di procurarsi altrimenti un alloggio all’indomani dell’esecuzione dello sfratto per morosità dall’alloggio che occupavano in precedenza.

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