L’imputabilità in caso di cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti al vaglio della Corte Costituzionale
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 12 gennaio 2026 – dep. 26 febbraio 2026, n. 21
Tematica
Imputabilità
Cronica intossicazione
Stupefacenti
Norma/e di riferimento
art. 2 Cost.
art. 32 Cost.
art. 95 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 95 c.p.. Il codice penale italiano, con scelta che di per sé non contrasta con la Costituzione, non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico, ma come persona responsabile delle proprie condotte illecite, perché in linea di principio responsabile del suo stesso stato di tossicodipendenza. Al tempo stesso, l’ordinamento ne riconosce la particolare vulnerabilità e il suo speciale bisogno di aiuto e di solidarietà, mettendogli concretamente a disposizione, durante il processo e poi nel corso dell’esecuzione della pena, percorsi di riabilitazione dentro e fuori dal carcere. Corte Cost. 26 febbraio 2026, n. 21
ѦѦѦ L’ordinamento non ignora la particolare condizione di vulnerabilità del tossicodipendente imputabile. Il sistema penale prevede infatti una speciale disciplina delle pene e delle misure cautelari fortemente improntata a un approccio terapeutico e riabilitativo, la quale, prendendo realisticamente atto della «situazione di persona bisognosa di cura e assistenza» del tossicodipendente, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale (articolo 2 della Costituzione) e di tutela della salute (articolo 32 della Costituzione) che gravano sull’ordinamento nel suo complesso, favorisce l’avvio di percorsi di riabilitazione finalizzati al recupero di una sua piena libertà “dalla” dipendenza. Corte Cost. 26 febbraio 2026, n. 21
Commento
L’imputabilità in caso di cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti al vaglio della Corte Costituzionale
Valerio de Gioia
L’art. 95 c.p. si inserisce nel quadro della complessiva disciplina dedicata dal vigente codice penale all’imputabilità del soggetto che commette il fatto di reato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Come è noto, gli artt. 88 e 89 c.p. stabiliscono in via generale – in applicazione del principio espresso dall’art. 85 c.p. («Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere») – rispettivamente la non imputabilità o l’imputabilità diminuita di chi, «per infermità», nel momento in cui ha commesso il fatto si trovasse «in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere» (art. 88), ovvero «in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere» (art. 89).
A tali regole generali derogano vistosamente gli articoli da 91 a 95 c.p., dedicati all’imputabilità di chi abbia commesso il fatto in stato di intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti. Il criterio generale seguito dal codice penale del 1930 è che, laddove l’intossicazione sia riconducibile a una scelta volontaria o colposa del soggetto, la sua situazione di incapacità – o di diminuita capacità – di intendere o di volere al momento della commissione del fatto di reato non ne esclude né diminuisce l’imputabilità, prevedendosi addirittura un aggravamento di pena nel caso in cui l’intossicazione sia preordinata a commettere un reato ovvero sia abituale (artt. 92 e 94). Un accertamento in concreto della capacità di volere del soggetto deve compiersi soltanto nel caso di intossicazione derivata da caso fortuito o forza maggiore (artt. 91 e 93), ovvero in quello – che qui rileva – di «cronica intossicazione» da sostanze alcoliche o stupefacenti (art. 95).
Più in particolare, l’art. 95 c.p. dispone che «[p]er i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89». Dunque, in caso di cronica intossicazione, il giudice è chiamato a verificare, caso per caso, se il soggetto non possedesse la capacità di intendere o di volere, ovvero se tale capacità fosse grandemente scemata, dovendo applicare in tali ipotesi la disciplina prevista, rispettivamente, dagli artt. 88 (esclusione dell’imputabilità) e 89 (diminuzione della pena). Nel caso invece di intossicazione “abituale” (ma non cronica), una tale verifica sarà preclusa, e il giudice sarà tenuto in ogni caso a considerare imputabile l’autore, applicandogli anzi una pena aggravata.
È stata sollevata questione alla Corte Costituzionale volta non alla ablazione tout court dell’art. 95 c.p. ma alla modifica della interpretazione consolidata presso la giurisprudenza di legittimità, sì da includere nel concetto di «cronica intossicazione» anche quei disturbi, non necessariamente irreversibili, determinati dall’abuso prolungato di stupefacenti e potenzialmente incidenti sulla capacità di intendere o di volere del soggetto; ovvero a integrare la disposizione mediante sentenza additiva che estenda a quegli stessi disturbi la medesima disciplina già prevista per la cronica intossicazione. Entrambi i rimedi – l’uno auspicato in via principale, l’altro in via subordinata – sarebbero comunque funzionali a consentire al giudice in queste ipotesi di valutare, nel caso concreto, se l’imputato abbia commesso il fatto in una condizione di capacità di intendere e di volere: e per l’effetto di proscioglierlo in caso di riscontro negativo, ovvero di diminuire la pena, nel caso in cui tale capacità risultasse grandemente scemata al momento del fatto.
Non è dubbio che il principio costituzionale di colpevolezza «non può essere “sacrificato” dal legislatore ordinario in nome di una più efficace tutela penale di altri valori, ancorché essi pure di rango costituzionale», giacché «[i] principi fondamentali di garanzia in materia penale […] in tanto si connotano come tali, in quanto “resistono” ad ogni sollecitazione di segno inverso […]. Punire in difetto di colpevolezza, al fine di dissuadere i consociati dal porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale “negativa”) o di “neutralizzare” il reo (prevenzione speciale “negativa”), implicherebbe, infatti, una strumentalizzazione dell’essere umano per contingenti obiettivi di politica criminale (sentenza n. 364 del 1988), contrastante con il principio personalistico affermato dall’art. 2 Cost.» (ancora, sentenza n. 322 del 2007, punto 2.3. del Considerato in diritto).
Ma ciò che la Corte Costituzionale è tenuta in ogni caso a preservare è il contenuto minimo inderogabile del principio, riconducibile all’esigenza che l’inflizione della pena si fondi su un rimprovero personale all’agente, per essersi egli determinato ad agire in contrasto con la legge penale pur avendo la possibilità di agire altrimenti. La più precisa declinazione di questo principio nelle varie discipline che regolano l’imputazione del fatto di reato al suo autore (dalle regole in tema di elemento soggettivo, a quelle di errore sull’illiceità, e ancora a quelle relative alle cosiddette circostanze scusanti) resta riservata, una volta che tale nucleo minimo sia preservato, alla discrezionalità del legislatore: al quale spetta, in prima battuta, il delicato compito di inverare i principi costituzionali in materia penale (intesi anche quali «criteri orientativi della politica criminale»: sentenza n. 139 del 2025, punto 9.3. del Considerato in diritto), nel quadro di sostenibili bilanciamenti con l’altrettanto essenziale dovere di tutelare tutti i membri della società, a partire da quelli più vulnerabili, dalle condotte criminose altrui.
Molte critiche si sono, invero, levate presso la dottrina penalistica, come già osservava la sentenza n. 114 del 1998, contro la soluzione data dal codice Rocco al problema dell’imputabilità dell’alcoldipendente e del tossicodipendente; e differenti soluzioni possono certo essere immaginate, come dimostrano le proposte formulate nei vari progetti di riforma al codice penale che si sono susseguiti nell’ultimo trentennio, talune delle quali ispirate alle discipline in vigore in ordinamenti affini a quello italiano. Tuttavia, la scelta compiuta nel 1930, mai modificata dal legislatore nei quasi cento anni nel frattempo trascorsi, è stata quella di creare un regime speciale per la valutazione dell’imputabilità dell’autore alcoldipendente e tossicodipendente, derogatorio rispetto al criterio generale di cui all’art. 85 c.p., e imperniato – come si è osservato – sull’anticipazione del rimprovero a un momento anteriore a quello in cui la condotta penalmente rilevante è stata posta in essere.
Da questa opzione di fondo del legislatore la giurisprudenza penale fa discendere, in modo del tutto plausibile dal punto di vista degli ordinari criteri ermeneutici, l’irrilevanza ai fini del giudizio di imputabilità non solo della transitoria condizione di incapacità legata alla fase di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti (caratterizzati dai «disturbi indotti da uso di sostanze stupefacenti», secondo la nomenclatura del DSM-5-TR), ma anche il complesso dei disturbi che il DSM-5-TR classifica quali «disturbi da uso di sostanze stupefacenti», che conseguono frequentemente all’abuso prolungato di droghe e che permangono anche dopo lassi di tempo significativi di astinenza dalla sostanza. L’eventuale incidenza di questi disturbi sulla capacità di intendere o di volere dell’autore al momento della commissione del fatto non esclude la possibilità di incardinare ragionevolmente il rimprovero, necessario a giustificare l’inflizione della pena in forza del principio costituzionale di colpevolezza, per non avere intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto-reato, un serio percorso di disintossicazione. Percorso, è appena il caso di aggiungere, che l’ordinamento è tenuto a mettere concretamente a disposizione del tossicodipendente, in particolare attraverso i programmi terapeutici e socio-riabilitativi personalizzati di cui all’art. 122 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
La scelta del legislatore è stata netta nel disegnare una disciplina speciale, e più rigorosa, dell’imputabilità del tossicodipendente (e dell’alcoldipendente) rispetto a quella riservata alla generalità degli autori di reato. In particolare, la scelta non solo di considerare pienamente imputabili gli ubriachi abituali e chi sia «dedito» all’uso di stupefacenti, ma addirittura di prevedere un inasprimento della pena nei loro confronti (art. 94 c.p.), costituisce un evidente ostacolo a qualsiasi interpretazione che miri a riconoscere al giudice la possibilità di escludere, o considerare ridotta, l’imputabilità dell’autore di reato sol perché presenti disturbi che derivino dall’uso reiterato di sostanze, i quali appaiono regolarmente associati precisamente alla situazione che il legislatore reputa meritevole di un aggravamento della pena.
Il risultato ermeneutico cui perviene la giurisprudenza della Corte di cassazione – imposto, si ripete, da una lettura sistematica degli artt. 94 e 95 c.p. – non crea una irragionevole disparità di trattamento tra i disturbi «da uso di sostanze» e gli altri disturbi della personalità, che la giurisprudenza penale – sulla base peraltro di una interpretazione, consacrata dalla sentenza Cass., n. 9163 del 2005, che non incontra simili ostacoli nel testo e nella ratio del codice penale – reputa invece idonei a determinare l’esclusione o la riduzione dell’imputabilità dell’agente. A prescindere, infatti, da ogni discussione circa le affinità e le difformità dei disturbi derivanti dalla tossicodipendenza e quelli cagionati da altre dipendenze (come la ludopatia) su cui si sofferma l’ordinanza di rimessione, non può non considerarsi che l’ordinamento nel suo complesso prevede, oggi, un insieme di disposizioni speciali per l’autore di reato tossicodipendente, che – pur tenendo ferma la sua piena imputabilità e il suo conseguente assoggettamento alla pena, in forza delle disposizioni del codice penale – si fanno comunque carico della sua peculiare situazione di fragilità psichica derivante dall’abuso di sostanze stupefacenti, modellando il regime penitenziario e le stesse misure cautelari ad esso applicabili attorno all’obiettivo primario di motivarlo a intraprendere percorsi terapeutici e socio-riabilitativi, sulla base di una disciplina complessivamente più favorevole rispetto a quella riservata alla generalità degli altri autori di reato imputabili.
In quest’ottica, meritano in particolare menzione le disposizioni dettate dagli articoli da 89 a 96 T.U. stupefacenti:
– l’art. 89 prevede che, di regola, quando ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere di tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso (comma 1) o intendano sottoporsi a (comma 2) un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti o una struttura privata autorizzata, il giudice disponga in suo luogo gli arresti domiciliari, se del caso presso la struttura medesima;
– l’art. 90 dispone la sospensione dell’esecuzione delle pene detentive non superiori a sei anni (o a quattro anni, se relative a reati di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) per un periodo di cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo a un analogo programma terapeutico e socio-riabilitativo, con conseguente estinzione del reato qualora il condannato non commetta entro tale termine altri delitti non colposi puniti con la reclusione (art. 93);
– l’art. 94 disciplina uno speciale affidamento in prova in casi particolari per il condannato tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma di recupero o intenda sottoporvisi, allorché debba espiare una pena, anche residua, non superiore a sei anni (o a quattro anni, se relativa a reato di cui all’art. 4-bis ordin. penit.);
– gli artt. 95 e 96, infine, mirano ad assicurare che, anche nell’ipotesi in cui il condannato tossicodipendente debba scontare la propria pena in carcere, l’istituto debba essere idoneo per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi (art. 95) e comunque debba fornirgli le cure mediche e l’assistenza necessaria a scopo di riabilitazione (art. 96).
Dal complesso di tali disposizioni emerge sì che il tossicodipendente è generalmente considerato come soggetto pienamente imputabile e in quanto tale potenzialmente soggetto all’applicazione di una pena (anziché di una misura di sicurezza); ma al contempo si evince che le misure cautelari, e poi le regole sull’esecuzione della pena medesima a lui applicabili, sono specificamente calibrate sulla sua peculiare situazione, risultando fortemente improntate a un approccio terapeutico e riabilitativo, che prende realisticamente atto della sua situazione di persona bisognosa di cura e assistenza, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.) che gravano sull’ordinamento nel suo complesso.
Salvo che non emergano anomalie psichiche concomitanti, nel senso appena precisato, il vigente codice penale non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico cui debba essere applicata una misura di sicurezza, ma come persona responsabile delle proprie condotte illecite, in quanto in linea di principio responsabile – anzitutto – del suo stesso stato di tossicodipendenza.
Al tempo stesso, l’ordinamento ne riconosce, oggi, la particolare vulnerabilità derivante dagli indubbi condizionamenti causati dalla situazione di tossicodipendenza sulla sua stessa libertà, incoraggiandolo (anche energicamente) a intraprendere percorsi di riabilitazione, che lo stesso ordinamento si impegna concretamente a mettergli a disposizione, durante l’esecuzione della pena e – ancor prima – nel corso delle indagini e del processo. In tal modo, il sistema penale prende realisticamente atto del suo speciale bisogno di aiuto e di solidarietà in vista del superamento della sua situazione di dipendenza e – in definitiva – del recupero di una sua piena libertà dalla dipendenza.