Legittima costituzionalmente la mancata previsione della procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 23 marzo 2026 – dep. 5 giugno 2026, n. 96
Tematica
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Procedibilità
Legittimità costituzionale
Norma/e di riferimento
art. 570-bis c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di prevedere la procedibilità d’ufficio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, aventi ad oggetto l’articolo 570-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ivi previsto. Corte Cost. 5 giugno 2026, n. 96
Commento
Legittima costituzionalmente la mancata previsione della procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Valerio de Gioia
L’art. 570-bis c.p. è stato introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo l° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», in attuazione della delega prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), nell’ambito di un’opera di revisione sistematica dell’ordinamento penale, ispirata al principio della riserva del codice. Rubricata «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio», la disposizione punisce la condotta del coniuge che «si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».
La norma riproduce, anche se non in modo letterale, le previgenti norme penali contenute nell’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 e nell’art. 3 della legge n. 54 del 2006, che venivano, al contempo, abrogate dall’art. 7, comma 1, lettere b) e o), del medesimo D.L.vo n. 21 del 2018. In particolare, il predetto art. 12-sexies sanzionava l’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, dovuto ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, richiamando, quoad poenam, l’art. 570 c.p.; mentre il citato art. 3, in materia di separazione, a sua volta, prevedeva l’applicazione dell’art. 12-sexies in caso di inosservanza degli obblighi di natura economica previsti dalla stessa legge a carico dei genitori per il mantenimento dei figli.
Mediante l’introduzione dell’art. 570-bis c.p., il legislatore delegato ha dichiaratamente inteso operare una mera trasposizione delle norme penali speciali all’interno del codice penale, in esecuzione della delega volta a realizzare una tendenziale riconduzione delle varie fattispecie di reato previste da leggi speciali nel corpo normativo del codice. Tale intervento normativo non ha inciso sul regime di procedibilità d’ufficio dei reati previsti dalla normativa speciale e poi confluiti nell’art. 570-bis c.p.
Su tale aspetto del reato di cui all’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 si sono, in passato, pronunciate le Sezioni unite, le quali hanno affermato che il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto in tale disposizione all’art. 570 c.p. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità (Cass. pen., sez. un., 31 gennaio 2013, n. 23866).
A seguito dell’introduzione dell’art. 570-bis c.p., la Corte di cassazione ha chiarito che la continuità normativa predicabile tra la nuova disposizione e quelle previgenti esclude qualsivoglia modifica del regime di procedibilità, accreditando l’attualità del principio, affermato dalle Sezioni unite nella sentenza appena richiamata, secondo cui il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa (Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 7277; Cass. pen., sez. fer., 2 agosto 2018, n. 37766).
La Corte Costituzionale, in passato, si è più volte pronunciata proprio sul regime di procedibilità previsto per il reato disciplinato dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, il cui contenuto, come sopra esposto, è stato ripreso dalla nuova norma.
In particolare, la sentenza n. 325 del 1995, in considerazione della natura dell’intervento richiesto alla Consulta e della sua inidoneità a realizzare l’obiettivo della parificazione delle fattispecie poste a raffronto prospettato dal rimettente, dichiarava l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa al regime di procedibilità del predetto art. 12-sexies per contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo tanto della irragionevolezza quanto della disparità di trattamento rispetto all’art. 570 c.p.
Partendo da quest’ultima censura, per quanto concerne l’assegno da corrispondere al coniuge divorziato, da un lato, la citata pronuncia escludeva la ravvisabilità di una piena omogeneità delle situazioni oggetto di comparazione, e, soprattutto, dall’altro lato, rilevava che la loro parificazione, richiesta dal giudice rimettente, non poteva essere ottenuta modificando il regime della procedibilità. Aggiungeva, poi, che, in mancanza di un tertium comparationis idoneo, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe stato possibile «solo se la disciplina normativa, in sé considerata, fosse palesemente arbitraria o manifestamente irrazionale; valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d’ufficio il reato configurato dalla norma denunciata».
Con riferimento alla posizione dei figli, per contro, veniva sì valorizzato «il comune fondamento delle prestazioni inerenti al loro mantenimento da parte dei genitori, prestazioni che possono atteggiarsi con modalità diverse, ma che sono comunque espressione di un medesimo dovere, indipendentemente dalla convivenza, dalla separazione o dal divorzio dei genitori». Ciò, tuttavia, comunque non conduceva all’accoglimento della questione, ritenendosi che le ravvisate «disarmonie nel disegno normativo» derivanti dalla diversità di tutela penale delle due fattispecie a confronto, in particolare per le situazioni riferibili ai figli maggiorenni, non potevano che «essere superate dal legislatore secondo una ponderata valutazione dei diversi interessi». L’intervento chiesto alla Corte Costituzionale, infatti, limitato al profilo della procedibilità del reato, non veniva ritenuto «idoneo a conseguire l’obiettivo proposto dall’ordinanza di rimessione, di rendere omogenee ed unitariamente coerenti le diverse discipline, perché, se attuato, verrebbe in definitiva ad incidere su un solo elemento che concorre al denunciato squilibrio».
Tali conclusioni venivano successivamente ribadite con le ordinanze n. 423 del 1999 e n. 209 del 1997, in relazione, rispettivamente, all’assegno a favore del coniuge divorziato e all’assegno di mantenimento dei figli (ordinanze entrambe di manifesta inammissibilità).
Con la sentenza n. 220 del 2015, la Corte Costituzionale si è nuovamente pronunciata sulla mancata previsione della procedibilità a querela per il reato di cui all’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, sotto il profilo dell’omesso versamento dell’assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento di un figlio minore.
Affrontando le censure esposte dal rimettente per violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, si affermava che i tertia comparationis evocati presentavano elementi differenziali rispetto all’ipotesi regolata dalla norma censurata tali da impedire un loro utile raffronto, o, comunque, da non consentire di ritenere valicato il limite all’ampia discrezionalità di cui il legislatore fruisce nella materia considerata.
Passando all’esame delle singole fattispecie, si escludeva un’omogeneità con il reato previsto dall’art. 388, comma 2, c.p., nella parte in cui sanziona l’inosservanza dolosa di un provvedimento del giudice concernente l’affidamento dei minori, in quanto il suddetto reato è posto a presidio di interessi «finali» distinti da quelli tutelati dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970. La sentenza rilevava anche l’opinabilità dell’asserita maggiore gravità della condotta di «elusione» del provvedimento giudiziale, richiesta dal citato comma 2 dell’art. 388 c.p., rispetto a quella di «sottrazione» all’obbligo di corrispondere l’assegno indicata dalla disposizione oggetto di censura; e ribadiva, infine, l’irrilevanza del raffronto tra le pene edittali dei due reati per affermare l’irrazionalità del regime di perseguibilità adottato dal legislatore.
Ancor più marcata, rispetto alla figura criminosa in esame, veniva ritenuta l’eterogeneità del reato di inosservanza degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui all’art. 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) – che mutuava dall’art. 388 c.p. tanto la risposta punitiva che il regime di perseguibilità a querela –, il quale ha presupposti e finalità ben diversi da quelli del provvedimento che impone al coniuge divorziato di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori. L’ordine di protezione è, infatti, una misura civilistica, temporalmente circoscritta, contro la violenza delle relazioni familiari, che si affianca alla misura cautelare penale dell’allontanamento dalla casa familiare, il cui presupposto, ai sensi dell’art. 342-bis c.c., è rappresentato da una «condotta del coniuge o di altro convivente» che sia «causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente».
Analogo discorso veniva condotto rispetto al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), in ordine al quale la Consulta ribadiva, richiamando la sentenza n. 325 del 1995, che, pur a seguito dell’intervento delle Sezioni unite (Cass., n. 23866 del 2013), «permangono comunque tra le fattispecie in comparazione elementi differenziali, tali da non rendere “automatica” – sul piano dell’esigenza di ripristino del principio di eguaglianza – la richiesta estensione del regime di perseguibilità a querela alla figura criminosa prevista dalla legge speciale. Diversamente, infatti, dall’art. 570, comma 1, c.p. – che punisce in modo generico chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale (oltre che alla qualità di coniuge) – l’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 richiede l’inosservanza di uno specifico provvedimento giurisdizionale, che abbia disposto a carico del coniuge divorziato l’obbligo di corrispondere l’assegno». Sul punto si escludeva poter assumere rilievo il fatto che «in altri casi – quali quelli disciplinati dall’art. 388, comma 2, c.p. e dall’art. 6 della legge n. 154 del 2001 – il legislatore ha optato per la perseguibilità a querela di reati che postulano l’inosservanza di provvedimenti giurisdizionali parimenti attinenti alle relazioni familiari, giacché in tali casi – per quanto si è visto – l’imperatività delle decisioni giudiziarie è finalizzata alla salvaguardia di interessi distinti da quello protetto dalla norma censurata».
Anche se nei precedenti sopra esaminati la Corte Costituzionale ha concentrato il proprio scrutinio sulle denunciate disparità di trattamento del reato di cui al più volte citato art. 12-sexies con gli specifici tertia comparationis evocati, di volta in volta, dal giudice rimettente, le argomentazioni in essi sviluppate, alla luce di quanto detto sul rapporto tra il suddetto reato e quello oggetto delle questioni in esame, devono ritenersi trasponibili a quest’ultimo.
E ciò vale, in particolare, per l’esplicita esclusione (affermata nella sentenza n. 325 del 1995) della manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore nel senso della procedibilità d’ufficio e per la considerazione che, in mancanza di un tertium comparationis idoneo, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe stato possibile solo in caso di palese arbitrarietà o manifesta irrazionalità della disciplina normativa, in sé considerata; «valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d’ufficio il reato configurato dalla norma denunciata».
A ciò aggiungasi che, in altra più recente occasione, pronunciandosi sul regime di procedibilità per il reato di sequestro di persona commesso contro il coniuge, la Corte Costituzionale ha ricondotto la scelta del legislatore di non prevedere, per l’ipotesi aggravata di sequestro di persona, la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente, «alla necessità di tenere conto delle particolari esigenze di tutela della vittima nel contesto di relazioni familiari. Relazioni in cui essa è strutturalmente esposta al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari: sia affinché non denunci gli episodi di violenza subiti, sia – e forse soprattutto – affinché ritratti le accuse in un momento successivo» (sentenza n. 9 del 2025).
Assume poi carattere particolarmente significativo – idoneo a escludere l’irragionevolezza dell’opzione legislativa per la procedibilità d’ufficio del reato in esame – il contesto familiare in cui si manifestano le relative condotte.
In tale contesto, infatti, ben possono verificarsi relazioni in cui si è strutturalmente esposti al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari (ancora sentenza n. 9 del 2025), sicché le potenziali condizioni di particolare vulnerabilità della vittima del reato – beneficiaria degli obblighi patrimoniali disposti dall’autorità giudiziaria – ben potrebbero incidere negativamente sulle scelte di quest’ultima in ordine alla presentazione della querela o alla rimessione di una querela già presentata.
Né, in senso contrario, assumono carattere dirimente, almeno sotto il profilo della valutazione in termini di non manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore, considerazioni relative all’esigenza di favorire il bonario componimento e la riappacificazione tra le parti coinvolte dal delitto legate al contesto familiare nonché al potenziale effetto di incentivazione all’adempimento; considerazioni che presentano, anzi, natura ambivalente, potendo prestarsi semmai a sorreggere ambedue le posizioni controverse.
In tal modo, infatti, da un lato, si rischia di sottovalutare possibili specifiche dinamiche di pressione in ambito familiare, come sopra chiarito; dall’altro, ben si può, rovesciando la prospettiva, affermare che proprio la procedibilità d’ufficio – che non può genericamente essere ritenuta non conosciuta o conoscibile da parte dei consociati – può rivelarsi strumento più idoneo a incentivare il tempestivo adempimento di obblighi di natura economica imposti dall’autorità giudiziaria.