Le molestie condominiali
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 3 febbraio 2026 – dep. 19 febbraio 2026, n. 6759
Tematica
Molestie
Luogo aperto al pubblico
Condominio
Norma/e di riferimento
art. 660 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di molestie, per «luogo pubblico», si intende quello libero, di diritto o di fatto, continuativamente libero a tutti, o a un numero indeterminato di persone; per «luogo aperto al pubblico», quello, anche privato, ma al quale un numero indeterminato ovvero un’intera categoria di persone può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo, sicché la effettiva possibilità di considerare un luogo privato “aperto al pubblico” è comunque questione di fatto, perché dipende dalle condizioni all’accesso poste dal titolare dello ius excludendi. Cass. pen., sez. I, 3 febbraio 2026, n. 6759
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2014, n. 37596
Commento
Le molestie condominiali
Valerio de Gioia
Agli effetti dell’art. 660 c.p., il disturbo è integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l’occupazione delle persone; la molestia, invece, suole identificarsi in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole o momentanea (Cass. pen., sez. I, 10 settembre 2025, n. 32770); tanto è stato confermato dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare Corte cost., sent. n. 172 del 2014) che, aderendo al significato assunto dalla parola secondo il senso comune, ha evidenziato che “molestare” significa «alterare in modo fastidioso o importuno l’equilibrio psichico di una persona normale», essendo questo «il significato evocato dall’art. 660 c.p., norma che fa riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta».
Circa l’ambientazione” del reato di cui all’art. 660 c.p. (quando non è alternativamente commesso con il «mezzo del telefono»), il disturbo o la molestia devono essere realizzati «in luogo pubblico o aperto al pubblico».
Quanto alla espressione «luogo pubblico o aperto al pubblico» – che, non accompagnata dalla condizione della contemporanea presenza di più persone (art. 266, ultimo cpv., n. 2, c.p.) ricorre negli artt. 352, 404, 405, 660, 663, 688, 689, 690, 718, 720, 725, 726 cpv. – secondo dottrina e giurisprudenza consolidate sta a indicare: per «luogo pubblico», quello libero, di diritto o di fatto, continuativamente libero a tutti, o a un numero indeterminato di persone; per «luogo aperto al pubblico», quello, anche privato, ma al quale un numero indeterminato ovvero un’intera categoria di persone può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo, sicché la effettiva possibilità di considerare un luogo privato “aperto al pubblico” è comunque questione di fatto, perché dipende dalle condizioni all’accesso poste dal titolare dello ius excludendi (cfr. Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2014, n. 37596).
Con specifico riguardo ai contesti condominiali, si è riconosciuto aperto al pubblico agli effetti dell’art. 660 c.p. quel luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti (Cass. pen., sez. I, 16 giugno 2009, n. 28853: fattispecie relativa ad una pluralità di episodi accaduti all’interno di un edificio condominiale). Devono, altresì, essere considerati luoghi aperti al pubblico l’androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni (Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 1975, n. 9888).
Per integrare il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato di cui all’art. 660 c.p. è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi – almeno uno di essi – in luogo pubblico o aperto al pubblico (Cass. pen., sez. I, 24 aprile 1986, n. 11524: «Ai fini del reato di cui all’art. 660 c.p., il requisito della pubblicità del luogo sussiste tanto nel caso in cui l’agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell’ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico»).