La sospensione del procedimento con messa alla prova opera per le fattispecie contemplate dall’art. 550, comma 2, c.p.p. anche nella forma aggravata
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 19 maggio 2026 – dep. 11 giugno 2026, n. 21625
Tematica
Messa alla prova
Sospensione del processo
Ipotesi aggravate
Norma/e di riferimento
art. 168-bis c.p.
art. 550 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ Il rinvio operato dall’art. 168-bis c.p. alla disposizione dell’art. 550, comma 2, c.p.p., che prevede la possibilità della citazione diretta anche per il reato di cui all’art. 337 c.p., consente all’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova anche laddove si proceda nei suoi confronti per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravato ai sensi dell’art. 339 c.p. Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 2026, n. 21625
Commento
La sospensione del procedimento con messa alla prova opera per le fattispecie contemplate dall’art. 550, comma 2, c.p.p. anche nella forma aggravata
Valerio de Gioia
Ai sensi dell’art 168-bis, comma 1, c.p., «nei procedimenti per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i reati delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 c.p.p., l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».
Il legislatore ha cioè optato per un duplice criterio: di tipo quantitativo, là dove fa riferimento ai reati puniti con la pena non superiore nel massimo a quattro anni, e di tipo qualitativo, quest’ultimo espresso mediante il rinvio alle ipotesi di reato per le quali è prevista la citazione diretta (art. 550, comma 2, c.p.), in deroga al suddetto limite di pena. Ciò ricordato, deve osservarsi che la sentenza c.d. “Sorcinelli” riguarda esclusivamente la messa alla prova disposta per i reati individuati attraverso il criterio quantitativo, in rapporto al quale ha chiarito che il richiamo compiuto dall’art. 168-bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Per le fattispecie contemplate dall’art. 550, comma 2, c.p.p. – selezionate a livello qualitativo – si pone la necessità di stabilire se il richiamo operato dall’art. 168-bis c.p. riguardi la sola ipotesi base o anche quelle circostanziate.
La Suprema Corte non ha ravvisato argomenti ostativi all’affermazione di un criterio meramente “nominativo”. Non ha trovato, cioè, obiezioni alla concessione della messa alla prova per i reati menzionati nell’art. 550, comma 2, c.p.p., al di là della presenza di circostanze aggravanti, quand’anche ad effetto speciale (o tali da comportare l’applicazione di una pena di specie diversa).
A tale conclusione non si oppongono criteri testuali. È vero che l’art. 550, comma 2, c.p.p. contempla specifiche ipotesi aggravate, di talché, a prima vista, potrebbe ritenersi che tale dato deponga per l’esclusione delle ipotesi aggravate non previste, in base al lex ubi voluit dixit. Tuttavia, in una prospettiva opposta, tali previsioni possono trovare agevole giustificazione nel favor legislativo verso l’istituto, trattandosi – tutte, indistintamente – di ipotesi (descritte con diversa tecnica legislativa) aggravate di reati che, nella forma base, sono puniti con pena edittale inferiore a quattro anni. Anzi, sulla base del criterio interpretativo letterale, consentita, oltre che più lineare, appare la soluzione che nega rilievo preclusivo della messa alla prova alla presenza di circostanze di reato, potendosi ritenere che, se il legislatore avesse voluto derogare all’ammissibilità alla messa alla prova in ogni ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, lo avrebbe specificato. Alla conclusione qui accolta non si oppongono, poi, criteri sistematici, legati all’ambito di applicazione della citazione diretta. Sul punto, in verità, non risulta particolarmente arato nella giurisprudenza il tema se l’art. 550, comma 2, c.p.p., nello stabilire che «la disposizione del comma 1 si applica» anche nei procedimenti previsti per uno dei reati ivi elencati, comporti o meno l’operatività per tali reati dei criteri di computo della pena stabiliti per la determinazione della competenza dall’art. 4 c.p.p. (secondo cui, a quei fini, si tiene conto della pena stabilita per ciascun reato tentato o consumato, senza considerare gli aumenti per la continuazione, per la recidiva o per le circostanze, salvo che si tratti di aggravanti speciali o ad effetto speciale). Ciò nondimeno, in un caso in cui si occupò della questione, la Suprema Corte, anche richiamando il dettato del previgente art. 7 c.p.p., si espresse in senso positivo (Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2006, n. 34683), e confermò successivamente tale impostazione dopo l’ampliamento del catalogo dei delitti previsti in quel comma, ad opera della citata “Riforma Cartabia” (D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150), che rafforzò il catalogo dei reati per cui è possibile procedere con citazione diretta, inserendo nell’art. 550, comma 2, c.p.p. fattispecie aggravate ulteriori rispetto a quelle originariamente elencate (quale la già richiamata evasione aggravata, di cui all’art. 385, comma 2, c.p., con le eccezioni di cui si è detto) (Cass. pen., sez. VI, 29 ottobre 2020, n. 37696). Peraltro, anche a ritenere diversamente, e a riferire la citazione diretta ai soli delitti (previsti all’art. 550, comma 2, c.p.p.) non assistiti da circostanze aggravanti – soluzione proposta in dottrina e motivabile alla luce dell’opportunità che sia assicurata all’imputato reati gravemente puniti la garanzia dell’udienza preliminare -, ebbene, pure in questo caso, non sarebbe giocoforza giungere alla medesima conclusione in rapporto all’art. 168-bis c.p. Non si dà, infatti, necessaria coincidenza tra l’ambito di operatività della citazione diretta e quello della messa alla prova: figure che non presentano punti concettuali di contatto ed appaiono, anzi, irriducibilmente diverse sul piano della ratio. La conclusione troverebbe d’altronde conferma nell’art. 464-bis, comma 2, c.p.p., il quale ammette l’operatività della messa alla prova quale che sia 7 il rito con cui si procede e che quindi la connota come un istituto dalla valenza processuale generale. Infine, ferma restando la differenza tra le regole di determinazione della competenza ai sensi dell’art. 4 c.p.p. e i criteri di computo della pena ai fini della definizione dell’ambito di operatività dell’art. 550 c.p.p., può essere interessante notare che nel codice di procedura penale erano contemplate disposizioni dotate di formulazione analoga a quella dell’art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. Si allude, in particolare, all’art. 7 c.p.p., ora abrogato, che, nel definire i criteri per la determinazione della competenza per materia del pretore, al comma 1, indicava genericamente i reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e, al comma 2, elencava alcuni reati puniti con pena superiore a quel limite, e tra questi citava quelli degli artt. 336 e 337 c.p.p. Di conseguenza, rileva come, in rapporto a tale disposizione, la Suprema Corte avesse chiarito che «la rilevanza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita in via generale dall’art. 4 c.p.p., opera[va] soltanto in relazione al criterio attributivo della competenza fissato nel primo comma dell’art. 7 dello stesso codice, giacché solo tale criterio si basa[va] sul riferimento alla pena edittale», aggiungendo come detta rilevanza fosse invece da escludere con riguardo alle ipotesi previste nel comma 2 del citato art.7, in cui l’attribuzione della competenza era fondata unicamente sul nomen juris dei reati ivi contemplati, «come dimostrato anche dal fatto che in talune di dette ipotesi, e, segnatamente, in quelle di cui alle lett. f) e g) (riguardanti, rispettivamente, il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di rissa), il legislatore, volendo invece attribuire rilievo a dette circostanze ad effetto speciale, ne [aveva] fatto specifica menzione» (Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 2004, n. 10773; Cass. pen., sez. I, 28 aprile 1999, n. 3283, sentenze nelle quali si ritenne corretta l’attribuzione della competenza al pretore in caso di contestato del reato di cui all’art. 337 c.p. aggravato ai sensi dell’art. 339 c.p.). L’applicabilità della messa alla prova anche quando i reati di cui all’art. 550, comma 2, c.p.p. siano aggravati non è contraddetta, infine, dal criterio teleologico e/o dalle sottese preoccupazioni di politica criminale legate ad una dilatazione eccessiva dello spettro applicativo della messa alla prova, istituto che finirebbe senza dubbio per operare anche per reati di gravità tutt’altro che lieve o media. Tali considerazioni troverebbero infatti uno sbarramento difficilmente superabile nella già citata pronuncia a Sezioni unite “Sorcinelli” la quale – quand’anche con riferimento, si ripete, alle ipotesi indicate attraverso il criterio quantitativo – si fece carico di tale genere di rilievi, ritenendoli recessivi, a fronte di contrastanti argomenti di ordine letterale ed assiologico. In tale pronuncia, i Giudici delle Sezioni unite obiettarono, tra le altre cose, come la prevalenza delle tesi restrittive avrebbe prodotto un’indebita «sostanziale “sovrapposizione” dello spazio operativo della messa alla prova rispetto a quello di altre discipline quale, ad esempio, la causa di non punibilità per tenuità del fatto, nei cui confronti l’art. 168-bis c.p. avrebbe un raggio d’azione persino ridotto». Ed aggiunsero che «un’eccessiva enfatizzazione delle ragioni generalpreventive» avrebbe tradito la stessa ratio della messa alla prova, in quanto «la delimitazione dell’istituto sulla base di un’interpretazione favorevole alla rilevanza delle circostanze» rischiava di «privilegiare una concezione “premiale” della sospensione del procedimento, operando una indebita dequotazione dei contenuti trattamentali tesi alla prevenzione speciale». Sempre sulla scia di tale autorevole arresto, vale infatti la pena di ricordare che la Consulta (Corte Cost., n. 240 del 2015) riconobbe da subito la natura ancipite e bifronte dell’istituto, suscettibile di esitare nell’estinzione della pena: lo collocò sì nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio (frapponendosi nella dinamica processuale e precludendo l’accertamento del fatto, ha caratterizzazione premiale e sortisce effetti deflattivi), ma, nel contempo, ne esaltò la fisionomia sostanziale penale, valorizzando lo scopo costituzionale special-preventivo dell’esperimento trattamentale. Né può trascurarsi che optare, in relazione al richiamo operato dall’art. 168-bis c.p. all’art. 550, comma 2, c.p.p. per lo stesso criterio ritenuto dalle Sezioni unite valido per le fattispecie individuate attraverso il criterio quantitativo produce un effetto – tutt’altro che disprezzabile – di armonizzazione e di coerenza nel sistema, per tal via ridotto a (tendenziale) unità. Si impone, a questo punto, una precisazione: la messa alla prova, nella misura in cui infrange la normale «sequenza cognizione-esecuzione della pena», scardina il modello illuministico di legalità penale e, come rilevato in dottrina, si colloca a pieno titolo nel solco della tendenza legislativa alla c.d. “amministrativizzazione” della funzione penale (che ha trovato la sua più recente e significativa espressione nell’ingresso della c.d. giustizia riparativa, per effetto la “Riforma Cartabia”). Il giudice di merito viene quindi sempre più spesso chiamato ad esercitare un compito “attivo”, di segno positivo, e non meramente ricognitivo: un compito, dunque, ben diverso da quello ascrittogli dalle logiche processuali classiche. Ciò produce l’effetto collaterale di rafforzarne i poteri e gli spazi di valutazione, in quanto – nel nuovo modello, che affianca, ma non sostituisce quello tradizionale – il giudice di merito è ovviamente tenuto ad operare un controllo più penetrante e, soprattutto, “individualizzante”, nell’apprezzamento delle condizioni che, a suo avviso, veicolino la realizzazione delle citate finalità risocializzatrici dell’imputato, con riferimento al caso concreto. E, specularmente, accresce l’onere di giustificare, attraverso la motivazione – che costituisce il principale, quando non esclusivo, strumento di controllo sull’attività giurisdizionale – l’esercizio di tale (tecnica) discrezionalità. Ne discende che l’ampliamento dell’area operativa della messa alla prova per effetto della soluzione qui sposata trova – deve trovare – un contrappeso fondamentale nell’incidenza di tale controllo, prima, e nel “dare ragione”, poi, della scelta effettuata. In parole semplici, optando – con riferimento alle ipotesi di cui all’art. 550, comma 2, c.p.p. -, per un criterio nominale puro e negando, dunque, aprioristiche ed astratte preclusioni all’operatività ampia di questa forma di probation, va da sé che, quanto più grave è il “male fatto” dal reo, tanto più attento ed incisivo dovrà essere il vaglio del giudice di merito sulle concrete prospettive di specialprevenzione: vaglio delicato che incontra, come sempre, il limite – generale, di sistema ed irrinunciabile – della giustificazione, completa e logica, della decisione finale.
In conclusione, per le ragioni illustrate e con la specificazione da ultimo svolta, la Suprema Corte ritiene che il rinvio operato dall’art. 168-bis c.p. alla disposizione dell’art. 550, comma 2, c.p.p., che prevede la possibilità della citazione diretta anche per il reato di cui all’art. 337 c.p., consenta all’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova anche laddove si proceda nei suoi confronti per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravato ai sensi dell’art. 339 c.p.