La sospensione dei termini di prescrizione in caso di rinvio del procedimento disposto, su richiesta del difensore dell’imputato, per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all’elaborazione, da parte dell’UEPE, del programma di trattamento
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. III, ud. 21 gennaio 2026 – dep. 13 maggio 2026, n. 17117
Tematica
Messa alla prova
Rinvio del processo
Sospensione dei termini di prescrizione
Norma/e di riferimento
art. 159 c.p.
art. 168-ter c.p.
art. 3, L. 28 aprile 2014, n. 67
art. 464.bis c.p.p.
art. 464-ter c.p.p.
art. 464-quater c.p.p.
art. 464-septies c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di messa alla prova, il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente (connesse alla necessità di meglio esercitare il diritto di difesa quali, ad esempio, l’acquisizione di documenti, lo studio degli atti, il reperimento di precedenti giurisprudenziali, l’esigenza di attendere definizioni giudiziarie o anche l’adesione ad astensione dall’attività proclamata da organi rappresentativi della categoria), dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio ex art. 159 c.p.. Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2026, n. 17117
In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 28 maggio 2014, n. 41349; Cass. pen., sez. III, 8 maggio 2013, n. 26409; Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 10621
Commento
La sospensione dei termini di prescrizione in caso di rinvio del procedimento disposto, su richiesta del difensore dell’imputato, per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all’elaborazione, da parte dell’UEPE, del programma di trattamento
Valerio de Gioia
In punto di sospensione dei termini di prescrizione in caso di rinvio del procedimento disposto, su richiesta del difensore dell’imputato, per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all’elaborazione, da parte dell’ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento si registrano orientamenti contrapposti nella giurisprudenza di legittimità.
L’orientamento più risalente è espresso da Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 2019, n. 13469, per cui «[I]l rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell’imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all’elaborazione, da parte dell’ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3), c.p., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice»; dalla precedente Cass. pen., sez. VII, 25 gennaio 2016, n. 8124, che aveva affermato che «[I]l provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione)», e dalla pronuncia delle Sezioni Unite 18 dicembre 2014, n. 4909: «Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione».
Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2023, n. 40848 ha invece ritenuto che «[I]l rinvio dell’udienza, disposto d’ufficio dal giudice al fine di consentire l’elaborazione, nei confronti dell’imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3), c.p.».
Il contrasto è, in realtà, meno significativo di quanto possa apparire dalla mera lettura delle massime come sopra riportate.
Ricostruiti la ratio e il quadro normativo regolativo dell’istituto della messa alla prova, entrambi gli orientamenti concordano sul fatto che il procedimento di messa alla prova ha inizio con la proposizione della istanza da parte dell’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che deve soddisfare i requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 464-bis e segg. c.p.p. Ad essa va allegato un programma di trattamento elaborato d’intesa con l’Ufficio di esecuzione penale esterna che prevede: le modalità di coinvolgimento dell’imputato nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Altro presupposto indefettibile è costituito dall’inserimento delle prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità o all’attività di volontariato di rilievo sociale che rappresentano il nucleo sanzionatorio dell’istituto.
La fase decisoria è disciplinata dall’art. 464 quater c.p.p., che prevede che il giudice, verificata la mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio della cui fissazione è dato contestale avviso alle parti.
Il giudice, nel valutare l’idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva del lavoro di pubblica utilità applicando, in via analogica, gli indici di cui all’art. 133 c.p. (Cass. pen., sez. VI, 1° ottobre 2019, n. 44646; Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2018, n. 48258; Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2017, n. 55511), e deve altresì ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
L’art. 168-ter c.p., introdotto dall’art. 3, L. 28 aprile 2014, n. 67, stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Il momento iniziale della sospensione del corso della prescrizione viene, dunque, a coincidere con la pronuncia dell’ordinanza ad opera del giudice ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. mentre quello finale è rappresentato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di estinzione del reato a norma dell’art. 464-septies c.p.p., oppure dalla emissione della ordinanza che dichiari l’esito negativo della messa alla prova e disponga la ripresa del processo a norma dell’art. 464-septies, comma 2, c.p.p. o, ancora, a seguito del provvedimento di revoca ex art. 464-octies e 141-ter disp. att. c.p.p..
Nel caso – statisticamente tutt’altro che infrequente – in cui l’imputato non abbia avuto la possibilità di allegare, all’istanza di cui all’art. 464-bis c.p.p., il programma di trattamento, deve comunque comprovare l’invio della richiesta della relativa elaborazione all’Ufficio per l’esecuzione penale esterna e, in tal caso, il giudice dovrà differire l’udienza non avendo gli elementi necessari per decidere sulla richiesta. Certamente inapplicabile, a tale ultimo proposito, il disposto dell’art. 168-ter, comma 1, c.p. («Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del comma 1 dell’articolo 161»), è stato ritenuto che le richieste di differimento delle udienze formulate dal difensore dell’imputato al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464-bis e segg. c.p.p. e alla elaborazione, da parte dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, non trovando scaturigine né in esigenze attinenti all’acquisizione di elementi di prova, né nel riconoscimento di termini a difesa, si inquadrano nella seconda ipotesi prevista dall’art. 159, comma 1, n. 3 c.p. («Il corso della prescrizione rimane sospeso […] nei casi di: […] 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale») e determinano l’effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale. Diversamente, nella ipotesi in cui sia il giudice, una volta ricevuta la proposta finale di programma di trattamento, a disporre il rinvio dell’udienza al fine di acquisire le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato ai sensi del comma quinto dell’art. 464-bis c.p.p., il termine prescrizionale continuerà a decorrere.
In tal senso anche la pronuncia di Cass. pen., sez. IV, n. 40848 del 2023, che, tuttavia, così argomenta a proposito dei rinvii successivi al primo: «I rinvii successivi, disposti di ufficio dal Tribunale, in attesa della elaborazione del programma da parte dell’Uepe, prima della adozione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non possono, invece, essere conteggiati ai fini della sospensione del corso della prescrizione, in quanto ricollegati, per quanto è dato comprendere dal verbale, ad una inerzia della pubblica amministrazione non imputabile all’imputato». Si tratta, quanto all’ultima frazione dell’impianto motivazionale appena rammentato, di impostazione – peraltro isolata – che si ritiene di non poter condividere, in quanto introduce un non giustificato né giustificabile differente trattamento tra la prima istanza difensiva di ammissione alla messa alla prova (da cui la necessità di dare incarico al servizio ministeriale per l’apprestamento del programma in concreto) e le successive (che esprimono la medesima necessità), invero del tutto sovrapponibili nella sostanza e nella finalità. Sostanza e finalità di interesse pubblicistico, in quanto sottese alla introduzione dell’istituto mirante a soddisfare istanze special-preventive e risocializzatrici mediante l’incentivazione di comportamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato, presentando, al contempo, una componente afflittiva che ne salvaguardia la funzione punitiva, accompagnata da una funzione deflattiva che viene attuata, in caso di esito positivo della messa alla prova, con la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice; e particolare in capo al richiedente la misura, in quanto volte a garantire l’offerta di un percorso di reinserimento alternativo a soggetti imputati di reati di minore allarme sociale. Differente trattamento determinato secondo tale ultima impostazione -solo- dalla ‘inerzia’ della pubblica amministrazione nel provvedere al mandato giudiziale (con una illogica sanzionabilità del ritardo/inerzia degli uffici del Dipartimento di Giustizia chiamati ad intervenire, per legge, ex art. 464-bis c.p.p. nel caso in cui sia stato, invece, l’imputato a non aver allegato all’istanza di cui all’art. 464- bis c.p.p., come invece dovuto, il programma di trattamento); diverso trattamento, tuttavia, le cui ripercussioni – si ribadisce per una pretesa inadempienza esterna al contesto specificamente giudiziale – invece negativamente si riverserebbero sui tempi processuali, con frustrazione, inevitabile, di istanze e significato sottesi alla introduzione dell’istituto. Va confermato, anche con riferimento alle richieste difensive di rinvio successive alla prima, funzionali alla elaborazione del programma trattamentale da parte dell’Uepe ed alla sua acquisizione al procedimento per il vaglio giudiziale finalizzato alla sospensione del processo, l’insegnamento della Suprema Corte secondo il quale il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente (connesse alla necessità di meglio esercitare il diritto di difesa quali, ad esempio, l’acquisizione di documenti, lo studio degli atti, il reperimento di precedenti giurisprudenziali, l’esigenza di attendere definizioni giudiziarie o anche l’adesione ad astensione dall’attività proclamata da organi rappresentativi della categoria), dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio ex art. 159 c.p. (principio costantemente affermato a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni – Cass. pen., sez. III, 28 maggio 2014, n. 41349; Cass. pen., sez. III, 8 maggio 2013, n. 26409; Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 10621).