La Corte Costituzionale sul reato di rapina impropria
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 23 febbraio 2026 – dep. 31 marzo 2026, n. 45
Tematica
Rapina
Rapina impropria
Trattamento sanzionatorio
Norma/e di riferimento
art. 3 Cost.
art. 628 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’art. 628, comma 2, c.p., che configura la fattispecie della rapina impropria, non è irragionevole nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito nel comma 1 per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato, l’impossessamento della cosa altrui. Le due forme di rapina, sottoposte all’identico trattamento sanzionatorio, sono accomunate dall’elemento essenziale dell’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell’aggressione medesima. Nella rapina impropria, del resto, l’impossessamento può non concretizzarsi affatto, sia per scelta dell’agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l’impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione, evenienze queste in cui si è in presenza di rapina impropria consumata. Il tentativo di rapina impropria è invece configurabile, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora l’agente, subito dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia. Corte Cost. 31 marzo 2026, n. 45
Commento
La Corte Costituzionale sul reato di rapina impropria
Valerio de Gioia
La Corte Costituzionale ha esaminato più volte negli ultimi tempi la compatibilità dell’art. 628, comma 2, c.p., con plurimi parametri costituzionali, in particolare con l’art. 3 Cost., nel raffronto con la fattispecie della rapina propria, stante la previsione del medesimo trattamento sanzionatorio.
Il reato di rapina ha conosciuto, infatti, un progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio, che ha interessato principalmente il minimo edittale della reclusione: in origine determinato in tre anni, successivamente aumentato a quattro anni dall’art. 1, comma 8, lett. a), L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), e ulteriormente incrementato a cinque anni dall’art. 6, comma 1, lettera a), D.L. 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa). Ciò ha fatto riemergere discussioni teoriche e contrasti, peraltro mai del tutto risolti, tra dottrina e giurisprudenza riguardo proprio alla fattispecie della rapina impropria, che è strutturata secondo una sequenza invertita rispetto alla rapina propria, non del tutto sovrapponibile quanto agli elementi costitutivi.
Infatti, l’art. 628 c.p., al comma 1, configura il delitto di rapina propria nei seguenti termini: «[c]hiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»; al secondo comma definisce la rapina impropria, prevedendo che «[a]lla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità».
L’elemento comune alle due forme di rapina, secondo la ricostruzione ormai assurta a diritto vivente, è dato dall’utilizzo di una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto di aggressione patrimoniale: si tratta, infatti, di reato complesso, nel quale sono unificate condotte che costituirebbero autonomi reati (furto, violenza privata, minaccia). La fattispecie definita “impropria” si connota in ciò che, al contrario di quella delineata al primo comma dell’art. 628 c.p., la violenza o la minaccia sono esercitate non per sottrarre la cosa mobile altrui, ma solo a sottrazione compiuta, nell’immediatezza di questa, e con uno scopo diverso: assicurare il possesso della cosa, oppure garantire l’impunità dell’autore del fatto o di terze persone. L’aggressione contestuale alla persona e al patrimonio avviene, dunque, secondo una sequenza invertita rispetto alla rapina propria.
Con la sentenza a sezioni unite penali n. 34952 del 2012, la Corte di cassazione ha confermato l’orientamento tradizionale e maggioritario, secondo il quale la rapina impropria si consuma con la sottrazione, in conformità alla ratio dell’incriminazione e alla struttura del dolo specifico ‒ che esige un finalismo della condotta violenta o minacciosa orientato al possesso o all’impunità ‒ senza peraltro imporre che lo scopo sia effettivamente conseguito.
Ciò consente di ritenere possibile l’interazione tra la previsione generale dell’art. 56 c.p. e quella particolare del secondo comma dell’art. 628 c.p.: l’incompiutezza tipica del tentativo può riguardare, nel reato complesso, uno o più degli elementi necessari per la consumazione del reato.
In conclusione, secondo il diritto vivente, si ha tentativo di rapina impropria se l’agente ricorre alla condotta violenta o minacciosa quando viene interrotta l’azione volta a sottrarre la res, con l’intento di conseguirne il possesso, nonostante l’azione di disturbo, o di garantirsi l’impunità. Se, invece, la sottrazione è compiuta prima della violenza o minaccia, il reato è consumato, indipendentemente dal successo dell’azione volta a consolidare il possesso della cosa o a procurare all’agente l’impunità.
L’interruzione della condotta di sottrazione può avvenire anche nella rapina propria e anche in tale ipotesi non si dubita della configurabilità del tentativo.
Le due forme di rapina sono accomunate dall’elemento essenziale dell’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell’aggressione medesima.
Nella logica del reato complesso, la definizione della fattispecie astratta della rapina impropria, che vede l’impossessamento come ultimo e solo eventuale segmento della sequenza, ed è pertanto consumata con la sottrazione, non risulta manifestamente irragionevole, essendo al contrario coerente con la già richiamata ratio dell’incriminazione (comune alla rapina propria).
L’impossessamento, nella rapina impropria, può non concretizzarsi affatto, sia per scelta dell’agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l’impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione, e in tutte queste evenienze non è dubitabile che si sia in presenza di ipotesi di rapina impropria consumata.
La fattispecie tentata rimane configurabile nei termini indicati dal già richiamato diritto vivente, condiviso dalla Consulta, qualora l’agente, subito dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia.
In questa prospettiva risulta irrilevante il contesto nel quale avviene la sottrazione, se sottoposto o no a controllo dell’avente diritto, eventualmente a mezzo di videosorveglianza e personale di vigilanza. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sottrazione, quale mera apprensione materiale della cosa altrui, senza il conseguimento del potere di disporne in autonomia neppure per un tempo minimo, non è impedita dal controllo dell’avente diritto (Cass. pen, n. 40276 del 2024 e n. 15584 del 2021).
L’art. 628, comma 2, c.p., dunque, non è irragionevole, nella parte in cui, diversamente da quanto previsto nel comma 1 per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato, l’impossessamento della cosa altrui.