Infermità mentale: il principio di «extrema ratio» si applica anche all’assegnazione in (REMS), misura dal marcato carattere terapeutico-riabilitativo, ma pur sempre custodiale
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 10 aprile 2026 – dep. 8 maggio 2026, n. 16602
Tematica
Infermità mentale
Misure di sicurezza
REMS
Norma/e di riferimento
art. 2 Cost.
art. 3 Cost.
art. 13 Cost.
art. 32 Cost.
art. 206 c.p.
art. 222 c.p.
art. 3-ter, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211
Massima/e
ѦѦѦ L’art. 3-ter, comma 4, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, modificato con D.L. 31 marzo 2014, n. 52 (coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81), sancisce il principio di residualità delle misure di sicurezza detentive, cosicché, accertata la pericolosità sociale secondo i parametri indicati nell’art. 133, comma 2, c.p. – senza, peraltro, tenere conto di quelli indicati al n. 4 del predetto comma (condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo), né della sola mancanza di programmi terapeutici individuali –, il giudice applica una misura diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico o in casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi che indicano che ogni altra misura di sicurezza non assicura cure adeguate e non fa fronte alla pericolosità sociale dell’imputato. Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2026, n. 16602
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 22 giugno 2016, n. 30461; Cass. pen., sez. VI, 18 novembre 2015, n. 49469
Commento
Infermità mentale: il principio di «extrema ratio» si applica anche all’assegnazione in (REMS), misura dal marcato carattere terapeutico-riabilitativo, ma pur sempre custodiale
Valerio de Gioia
L’art. 3-ter, comma 4, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, modificato con D.L. 31 marzo 2014, n. 52 (coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81), prevede che «Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, questa disposizione sancisce il principio di residualità delle misure di sicurezza detentive, cosicché, accertata la pericolosità sociale secondo i parametri indicati nell’art. 133, comma 2, c.p. – senza, peraltro, tenere conto di quelli indicati al n. 4 del predetto comma (condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo), né della sola mancanza di programmi terapeutici individuali –, il giudice applica una misura diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico o in casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi che indicano che ogni altra misura di sicurezza non assicura cure adeguate e non fa fronte alla pericolosità sociale dell’imputato (Cass. pen., sez. VI, 22 giugno 2016, n. 30461; Cass. pen., sez. VI, 18 novembre 2015, n. 49469).
La Corte costituzionale ha rilevato che questa disciplina deve essere letta in una prospettiva interpretativa volta al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, nella consapevolezza che l’eventuale «inefficienza delle amministrazioni sanitarie regionali nel predisporre programmi terapeutici individuali non può tradursi nell’applicazione di misure detentive, inutilmente gravose per l’infermo e il seminfermo di mente» (C. cost., sent. n. 186 del 24 2015).
La disposizione in questione, inoltre, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale in linea con l’evoluzione della sua giurisprudenza, che ha progressivamente dichiarato illegittimi sia l’art. 222 c.p., nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale (sentenza n. 253 del 2003), sia l’art. 206 c.p., nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva prevista dalla legge per il raggiungimento dello stesso obiettivo (sentenza n. 367 del 2004).
La Corte costituzionale, più recentemente, nella sentenza n. 22 del 2022, ha, inoltre, rilevato che le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 Cost.), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe le finalità, collegate e non scindibili, di cura e tutela dell’infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di esse (quella di controllo dell’infermo “pericoloso”), e non all’altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile (C. cost., sent. n. 253 del 2003).
La funzione di contenimento della pericolosità sociale non è incompatibile con la finalità di cura della malattia mentale, in quanto proprio in tale concorrente finalità – espressiva del dovere primario dell’ordinamento di cura della salute di ogni individuo, sancito dall’art. 32 Cost. – si realizza, rispetto agli autori di reato in condizione di vizio totale o parziale di mente, la vocazione naturale di ogni misura di sicurezza al loro recupero sociale che accomuna, nel vigente quadro costituzionale, pene e misure di sicurezza (C. cost., sent. n. 197 del 2021, e n. 73 del 2020). La Corte costituzionale ha, inoltre, precisato che la misura di sicurezza dell’assegnazione in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) ha natura “ancipite”, a spiccato contenuto terapeutico, che comporta la necessità che essa si conformi ai principi costituzionali dettati in materia di misure di sicurezza e di trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la riserva assoluta di legge prevista dagli artt. 25, comma 3, e 32, comma 2, Cost., che impone la previsione, oltre che dei «casi», anche dei «modi», di applicazione della misura.
La Corte costituzionale ha, da ultimo, precisato che il principio di extrema ratio, o di minore sacrificio necessario, desumibile dall’art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale, si applica anche a quella dell’assegnazione in residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), dal marcato carattere terapeutico-riabilitativo, ma pur sempre custodiale.