Il discrimine tra danneggiamento e devastazione
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 19 marzo 2026 – dep. 27 luglio 2026, n. 28374
Tematica
Devastazione
Presupposti
Danneggiamento (differenze)
Norma/e di riferimento
art. 419 c.p.
art. 635 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Il discrimine tra danneggiamento e devastazione va ravvisato nella presenza di un’offesa o di un pericolo concreto per l’ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile e come correlativo senso collettivo di tranquillità e sicurezza. Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2026, n. 28374
In senso conforme: Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2022, n. 6961; Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2024, n. 37367; Cass. pen., sez. I, 29 aprile 2010, n. 20313; Cass. pen., sez. I, 1° aprile 2010, n. 22633
ѦѦѦ In tema di devastazione, la conoscenza dell’evento da parte di chi vi assista direttamente, ovvero di chi ne venga raggiunto attraverso la diffusione delle immagini o delle notizie, non è un dato avulso dalla nozione penalistica di ordine pubblico, ma è uno dei modi attraverso cui può manifestarsi il turbamento della pace sociale e del senso collettivo di tranquillità e sicurezza. Ciò che rileva non è la diffusione mediatica in sé, bensì il fatto che l’azione distruttiva, per la sua dirompenza, pubblicità, violenza e capacità di sopraffare i presidi di sicurezza, sia idonea a propagare allarme e insicurezza oltre la cerchia dei danneggiati diretti. Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2026, n. 28374
ѦѦѦ La devastazione richiede una proiezione del fatto distruttivo che vada oltre il danno materiale in sé considerato e che sia percepibile come incrinatura dell’ordinario presidio di sicurezza e convivenza civile, anche per la sua capacità espansiva e di propagazione. Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2026, n. 28374
Commento
Il discrimine tra danneggiamento e devastazione
Valerio de Gioia
La giurisprudenza di legittimità ha stabilmente individuato il discrimine tra danneggiamento e devastazione nella presenza di un’offesa o di un pericolo concreto per l’ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile e come correlativo senso collettivo di tranquillità e sicurezza (Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2022, n. 6961; Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2024, n. 37367; Cass. pen., sez. I, 29 aprile 2010, n. 20313; Cass. pen., sez. I, 1° aprile 2010, n. 22633).
In sostanza, non basta la distruzione di cose tout court, ove pure vasta e tale da provocare pregiudizi di elevata entità: occorrono modalità idonee a rappresentare una minaccia per la vita collettiva e a ingenerare sensazione di insicurezza e precarietà (Cass. pen., sez. I, 5 marzo 1990, n. 5166).
La gravità del danno patrimoniale è indifferente se manca l’offesa all’ordine pubblico, mentre può rilevare, se presente, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, c.p. (Cass. pen., sez. I, 8 marzo 2001, n. 26830; Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 2019, n. 11912). Non vi è, tuttavia, contraddizione tra l’affermazione secondo cui la gravità del danno patrimoniale non è decisiva e quella secondo cui la devastazione richiede distruzioni vaste, profonde e indiscriminate. La vastità, profondità e indiscriminatezza riguardano la qualità e la dimensione dell’azione distruttiva, la sua estensione materiale, la sua capacità espansiva e la sua proiezione offensiva sull’ordine pubblico; la gravità del danno patrimoniale, invece, attiene al valore economico o alla quantificazione civilistica del pregiudizio. Un danno economicamente ingente può restare mero danneggiamento, se non incide sull’ordine pubblico; all’opposto, una distruzione che coinvolga in modo vasto e indiscriminato beni, luoghi, presidi di sicurezza e normale svolgimento della vita collettiva può integrare devastazione anche se la quantificazione patrimoniale del danno non costituisce il dato decisivo. In adesione a quanto statuito dalla sentenza rescindente, va inoltre ribadito che l’unicità dell’obiettivo e la concentrazione spazio-temporale dell’azione non escludono, di per sé, la devastazione. L’obiettivo può essere unico, quando l’aggressione ad esso sia ampia, profonda, indiscriminata e, soprattutto, concretamente e potenzialmente espansiva nella percezione collettiva, tale da minare l’ordine pubblico.
Dai precedenti giurisprudenziali emergono alcuni indicatori ricorrenti, non indefettibili ma particolarmente significativi: la pluralità e natura indiscriminata delle distruzioni; la loro visibilità esterna; la rilevante forza della condotta e la conseguente capacità di propagarsi oltre il luogo fisico dell’azione; la sopraffazione delle Forze dell’ordine; la temporanea perdita di controllo di uno spazio pubblico o di un luogo deputato a funzioni sociali o istituzionali; l’interruzione, in quel determinato contesto spazio-temporale, dell’ordinato svolgimento della vita collettiva; la creazione, nei presenti e in coloro che apprendono l’accaduto, di un senso di insicurezza e precarietà. Non è casuale che la devastazione sia stata riconosciuta in vicende nelle quali la violenza distruttiva si sia accompagnata alla concomitante aggressione di schieramenti delle Forze dell’ordine o alla compromissione del controllo dell’area da parte delle medesime: si pensi ai plurimi episodi in cui il reato è stato ritenuto verificatosi in contesti sportivi di violenza collettiva (Cass. pen., sez. I, 16 aprile 2004, n. 25104; Cass. pen., sez. I, 29 aprile 2010, n. 20313; Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 2019, n. 11912), o nei casi di tumulti verificatisi in ambito penitenziario, caratterizzati dalla simultanea condotta distruttiva posta in essere da più detenuti contro l’istituto e dall’azione violenta diretta anche verso un elevato numero di agenti di polizia penitenziaria (Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2022, n. 6961). In senso convergente, va ricordato anche il precedente che ha ravvisato la devastazione nel danneggiamento grave e diffuso di numerose autovetture parcheggiate sulla pubblica via, con colpi di pistola ad aria compressa, condotta ritenuta idonea a creare allarme diffuso e preoccupazione per la sicurezza delle strade cittadine (Cass. pen., sez. I, 23 maggio 2018, n. 43264).
Tali precedenti dimostrano che la proiezione esterna del fatto, anche attraverso la diffusione delle immagini o la sua conoscibilità da parte di soggetti ulteriori rispetto alla persona offesa diretta, non può essere considerata elemento estraneo alla valutazione dell’offesa all’ordine pubblico. Essa non costituisce elemento autonomo della fattispecie, né consente di trasformare in devastazione un danneggiamento che, per modalità, estensione e contesto, non sia già idoneo a ledere il bene protetto; rileva, piuttosto, come indice della proiezione superindividuale di una condotta materialmente distruttiva e violenta. Se è il senso collettivo di sicurezza a dover essere inciso, la compromissione del bene suppone necessariamente che il fatto, per le sue concrete modalità, sia percepibile o comunque conoscibile oltre la ristretta sfera del soggetto direttamente colpito dal danno patrimoniale. Diversamente, l’offesa resterebbe confinata nella dimensione individuale o proprietaria e non assumerebbe quella proiezione superindividuale che sola consente di distinguere la devastazione dal danneggiamento plurimo o aggravato. Ne consegue che la conoscenza dell’evento da parte di chi vi assista direttamente, ovvero di chi ne venga raggiunto attraverso la diffusione delle immagini o delle notizie, non è un dato avulso dalla nozione penalistica di ordine pubblico, ma è uno dei modi attraverso cui può manifestarsi il turbamento della pace sociale e del senso collettivo di tranquillità e sicurezza. Ciò che rileva non è la diffusione mediatica in sé, bensì il fatto che l’azione distruttiva, per la sua dirompenza, pubblicità, violenza e capacità di sopraffare i presidi di sicurezza, sia idonea a propagare allarme e insicurezza oltre la cerchia dei danneggiati diretti. In senso ulteriormente delimitativo, va ricordato che gli avvenimenti antecedenti e concomitanti possono certamente concorrere a definire la scala offensiva del fatto, la sua riconducibilità alla dinamica collettiva e il dolo dell’agente, mentre quelli successivi possono rilevare solo se previsti, prevedibili o comunque riconducibili allo sviluppo dell’azione comune, non potendo altrimenti retroagire a qualificare come devastatoria una condotta individuale già esaurita (Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2014, n. 37367). Il dato comune è che la devastazione richiede una proiezione del fatto distruttivo che vada oltre il danno materiale in sé considerato e che sia percepibile come incrinatura dell’ordinario presidio di sicurezza e convivenza civile, anche per la sua capacità espansiva e di propagazione.