Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: l’autore è punibile solo se crea un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 10 dicembre 2025 – dep. 29 gennaio 2026, n. 10
Tematica
Guida in stato di ebbrezza
Assunzione di stupefacenti
Offensività
Norma/e di riferimento
art. 25 Cost.
art. 187 Codice della Strada
Massima/e
ѦѦѦ La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Corte Cost. 29 gennaio 2026, n. 10
Commento
Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: l’autore è punibile solo se crea un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale
Valerio de Gioia
La previgente formulazione dei commi 1 e 1-bis dell’art. 187 Codice della Strada, la quale richiedeva non solo la prova che l’agente si fosse posto alla guida del veicolo dopo avere assunto una sostanza stupefacente, ma anche che lo avesse fatto «in stato di alterazione psico-fisica», era costruita attorno a un modello in certo senso intermedio tra il pericolo concreto e il pericolo presunto.
Nemmeno quella formulazione, infatti, esigeva stricto sensu la dimostrazione della creazione, da parte dell’agente, di un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Tuttavia, il requisito dell’alterazione psico-fisica imponeva comunque la dimostrazione, nel singolo caso, di un effetto della sostanza sull’equilibrio psico-fisico della persona, a sua volta considerato dal legislatore come evento intermedio in grado di porre in immediato pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma.
L’attuale formulazione è, invece, in apparenza strutturata secondo un puro modello di reato di pericolo presunto. Tali disposizioni richiedono, testualmente, soltanto che l’agente si sia posto alla guida «dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»: circostanza sulla base della quale il legislatore presume la sussistenza di quel pericolo per la circolazione stradale che l’incriminazione mira a prevenire.
Laddove però le disposizioni dovessero essere intese, come riferite a qualsiasi condotta di guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche dopo che queste abbiano certamente esaurito i loro effetti sull’organismo dell’assuntore, la presunzione legislativa si disvelerebbe come del tutto irragionevole, dal momento che le incriminazioni finirebbero per abbracciare anche condotte certamente inidonee a porre in pericolo i beni giuridici protetti, colpendo così la mera attitudine antisociale dell’autore, che sarebbe dimostrata dalla previa assunzione di sostanze stupefacenti. Ciò che comporterebbe la violazione del principio di necessaria offensività del reato e, dunque, dell’art. 25, comma 2, Cost.
Un’interpretazione restrittiva è però possibile e doverosa. Tale interpretazione appare – anzi – più conforme alla loro stessa ratio, prima ancora che imposta da esigenze di interpretazione orientata ai principi di proporzionalità e necessaria offensività, non trovando peraltro ostacolo nel testo delle disposizioni medesime.
In via generale, una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale in sostanza si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in conformità alla stessa ratio della disposizione, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale. Tale principio, infatti, osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi ulteriori rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espressioni da essa utilizzate (sentenze n. 113 del 2025, punto 4.4. del Considerato in diritto, n. 107 del 2025, punto 7 del Considerato in diritto, n. 98 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto), ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all’opposto, riducano l’area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati.
Ora, prendendo le mosse dalla ratio delle disposizioni, conviene subito osservare che, come si è poc’anzi rammentato, le intenzioni del legislatore storico sottese alla novella del 2024 erano del tutto trasparenti: eliminare le difficoltà probatorie relative alla prova del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione, e prima ancora quelle connesse alla dimostrazione dello stesso stato di alterazione psico-fisica, affidato nella prassi a riscontri per lo più di dubbia attendibilità.
Le modifiche normative non hanno, però, inteso modificare la ratio oggettiva di tutela dell’incolumità pubblica – e più precisamente della vita, dell’integrità fisica e del patrimonio di tutti gli utenti della strada – tradizionalmente ascritta alle due norme incriminatrici in esame.
Pertanto, è del tutto conforme a tale ratio, e al tempo stesso non è in contrasto con la specifica intentio legislatoris sottostante la modifica in esame, uno sforzo ermeneutico volto a selezionare – nell’amplissimo novero delle condotte di guida compiute «dopo» avere assunto sostanze stupefacenti – quelle sole condotte di guida che presentino in concreto un coefficiente di pericolosità per quei beni giuridici maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida di ogni utente della strada, che comporta sempre un (contenuto) rischio di incidenti a danno di terzi.
Un simile sforzo ermeneutico, non a caso, è stato compiuto dalla circolare congiunta tra il Ministero dell’interno e il Ministero della salute dell’11 aprile 2025. Tale circolare interpreta restrittivamente la locuzione «dopo aver assunto», ritenendo che essa debba leggersi come indicativa di uno «stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo»; e precisa, altresì, che tale correlazione temporale si deve concretizzare in una «perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida» (corsivi aggiunti). La circolare prosegue osservando che «[l]’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida».
In tal modo, la circolare stessa inferisce dal raccordo tra il dato testuale e la ratio della disciplina una delimitazione del raggio applicativo della fattispecie.
Per altro verso, e soprattutto, la necessità di una interpretazione restrittiva delle disposizioni è imposta anche dal canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che conduce il giudice a privilegiare – tra le soluzioni compatibili con i significati letterali delle espressioni utilizzate dal legislatore – la soluzione ermeneutica che armonizzi con i principi costituzionali, anziché quella che con essi contrasti.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, tanto il principio di proporzionalità, quanto il principio di necessaria offensività del reato, non operano soltanto quali criteri di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche quali criteri a disposizione del giudice comune ai fini di una loro interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata (in relazione al principio di proporzionalità, sentenza n. 113 del 2025, punto 4.1. del Considerato in diritto, nonché, con riferimento alle misure di prevenzione, sentenza n. 203 del 2024, punto 4.7.4. del Considerato in diritto; in relazione al principio di necessaria offensività, sentenze n. 139 del 2023, punto 4.2. del Considerato in diritto, n. 211 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 278 e n. 141 del 2019, rispettivamente punti 3.1. e 7.3. del Considerato in diritto, n. 109 del 2016, punto 8.1. del Considerato in diritto, n. 265 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, n. 263 del 2000, punto 3 del Considerato in diritto, e n. 360 del 1995, punto 8 del Considerato in diritto).
Rispetto alle disposizioni ora all’esame, la sovrainclusività dell’interpretazione da cui muovono i rimettenti deve essere corretta, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità, riconducendo lo spettro applicativo delle disposizioni censurate all’alveo della loro necessità rispetto alle finalità perseguite: sì da restringere l’area della rilevanza penale ai soli casi in cui la limitazione della libertà di guidare un veicolo – e degli stessi diritti costituzionali il cui esercizio possa essere in concreto condizionato dall’esercizio di tale libertà – risulti effettivamente necessaria per tutelare i beni della vita, dell’integrità fisica e dello stesso patrimonio di tutti gli altri utenti della strada.
Nella stessa direzione spinge il principio di necessaria offensività del reato, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte poc’anzi citata impone al giudice di assicurare che non siano assoggettate a sanzione penale condotte in concreto del tutto inidonee a cagionare un pericolo ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.
Nessun ostacolo a una tale interpretazione restrittiva, d’altra parte, è opposto dal dato testuale delle disposizioni; infatti, la preposizione “dopo”, anche nel linguaggio comune, assume significato in relazione al contesto dell’enunciato. Così, per esempio, la frase “vengo a prenderti dopo cena” non può certo essere interpretata come impegno a presentarsi in qualsivoglia momento successivo alla cena, ma implica ragionevolmente un qualche rapporto di (almeno relativa) contiguità temporale.
I canoni ermeneutici ora rammentati – interpretazione restrittiva secondo la ratio e interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di proporzionalità e di necessaria offensività – imporranno allora che il giudice e, prima ancora, gli organi deputati all’accertamento dei reati in esame circoscrivano l’area delle incriminazioni all’esame alle condotte di guida non solo successive all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.
In pratica, la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.
Si noti: al fine di assicurare la conformità a Costituzione delle disposizioni censurate non è affatto necessario ripristinare – anche solo in via ermeneutica – la situazione normativa precedente la riforma del 2024. Sulla base della precedente formulazione dei commi 1 e 1-bis, infatti, agli organi accertatori e poi alla pubblica accusa era richiesta la dimostrazione della sussistenza di un effettivo stato di alterazione psico-fisica, conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’eliminazione del requisito da parte del legislatore, che ha ritenuto di dover superare le difficoltà probatorie connesse all’accertamento di tale stato, non può essere ritenuta di per sé contrastante con i principi costituzionali, sempre che l’ambito applicativo dell’incriminazione sia circoscritto in via ermeneutica in modo da evitare che il riscontro della mera successione cronologica tra assunzione e guida sia ritenuta sufficiente a configurare la responsabilità penale del conducente.