Diffamazione: i doveri del giornalista che si trovi a riferire notizie tratte da fonti anonime
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 16 ottobre 2025 – dep. 26 febbraio 2026, n. 7625
Tematica
Diffamazione
Scriminante
Fonte anonima
Norma/e di riferimento
art. 21 Cost.
art. 51 c.p.
art. 595 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Il giornalista che raccoglie notizie (in via confidenziale o anonima) può invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca a condizione che abbia assolto all’onere di controllare e verificare l’informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti. Se così non fosse, sarebbe, invero, possibile veicolare impunemente, attraverso fonti incontrollabili (per l’appunto, confidenziali o addirittura anonime), ogni genere di notizia diffamatoria, in grave pregiudizio delle persone diffamate, che nulla potrebbero opporre e senza alcun serio vaglio circa la loro effettiva verità oggettiva o, almeno, putativa. Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2025, n. 7625 (dep. 2026)
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2019, n. 50189 e Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2017, n. 51619
Commento
Diffamazione: i doveri del giornalista che si trovi a riferire notizie tratte da fonti anonime
Valerio de Gioia
L’esercizio del diritto di cronaca, quale causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p., scrimina la condotta diffamatoria a condizione che ricorrano tre presupposti fondamentali: l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza), la verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti narrati e la continenza delle espressioni utilizzate (c.d. forma civile dell’esposizione).
Si tratta di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha elaborato un rigoroso orientamento in merito ai doveri del giornalista che si trovi a riferire notizie tratte da fonti anonime.
Al cospetto di uno scritto anonimo dal contenuto offensivo, il giornalista non può limitarsi a verificare la mera esistenza materiale della fonte.
Al contrario, per poter invocare l’esimente, ha l’onere di dimostrare di aver esperito ogni possibile controllo circa l’attendibilità di tale fonte e, soprattutto, circa la veridicità del suo contenuto. Dunque, l’accusa anonima è di per sé immeritevole di fede tout court.
Invero, è stato affermato che non sussiste l’esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, come tale inidoneo a meritare l’interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia (Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 2008, n. 46528, che, in motivazione, precisa che la verifica del relativo contenuto non può ritenersi effettuata «per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiesta» su di esso). Tanto è stato affermato anche in casi in cui l’anonimo sia stato “filtrato” da altri, a cui era indirizzato, prima di essere utilizzato dal giornalista. Si è, infatti, ritenuto che la scriminante del diritto di cronaca non operi nel caso in cui la notizia pubblicata su un sito “internet” provenga da uno scritto anonimo, sempre perché, anche in questo caso, si tratta di notizia insuscettibile del controllo di veridicità (Cass. pen., sez. V, 24 ottobre 2022, n. 2218, secondo cui, in tal caso, proprio per la intrinseca incerta affidabilità dell’anonimo, il dovere di verifica non può ritenersi assolto dalla precedente sua pubblicazione da parte di altre fonti di informazione). Del resto, persino in caso di interviste in diretta (laddove il controllo da parte del giornalista è, evidentemente, molto più difficile, perché la notizia viene diffusa senza poter esser prima vagliata dallo stesso) si è rimarcato il dovere del giornalista di attenersi alla diligenza in eligendo, nel senso che nella scelta del soggetto da intervistare deve adottare, sia pure nei limiti del diritto-dovere di informare, la cautela preordinata ad evitare di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere reati, fermo restando l’obbligo di intervenire, se possibile, nel corso dell’intervista (chiarendo, chiedendo precisazioni ecc.), ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale (Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2007, n. 3597; in senso analogo, rimarcando anzi il più gravoso dovere di previa verifica sul “contenuto” delle dichiarazioni, incombente sul giornalista, laddove l’intervista sia diffusa in differita, si veda Cass. pen., sez. V, 17 maggio 2016, n. 42755). Tanto salvo non si ritenga, in ragione della notorietà sia dell’intervistato che della persona offesa e delle vicende oggetto di propalazione, che sussista il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dello stesso intervistato (Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2021, n. 19889; Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2020, n. 29128). Orbene, se persino nelle interviste in diretta il giornalista ha il dovere di selezionare bene le sue fonti, evitando di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere reati e, dunque, da ritenere previamente come inattendibili, e comunque ha il dovere, a fronte di contenuti diffamatori, di intervenire con richieste di chiarimenti e precisazioni, a maggior ragione deve ritenersi un tale dovere di verifica allorché ci si trovi di fronte a fonti la cui attendibilità è, evidentemente, per loro stessa natura – in quanto anonime – tutta da vagliare. Insomma, non basta che il giornalista verifichi che ci sia stato un determinato fatto – lo scritto anonimo, ove pure indirizzato ad altri – e che da esso siano derivate ben precise conseguenze (l’annullamento di un evento, pure ammesso che già fosse stato determinato al momento in cui l’articolo è stato pubblicato) per ritenere giustificata la diffusione al pubblico, oltre che di tale notizia (ovvero l’annullamento di un evento a causa di un anonimo), anche del contenuto stesso di detto scritto. Sempre in tal senso, si veda Cass. pen., sez. V, 3 aprile 2014, n. 38746, che ribadisce il principio secondo cui non sussistono i presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo a meritare l’interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia. In modo ancor più radicale, è stato di recente ribadito, in sede civile, che, se la notizia è pervenuta al giornalista in modo “irrituale” (ad esempio da fonte confidenziale, tramite colloquio con soggetto non individuato della Polizia di Stato), sono, comunque, necessari i doverosi accertamenti sulla sua veridicità: e se non si ha la possibilità di controllare il fatto riferito, a causa dell’inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell’indagine giudiziaria, tale inaccessibilità non comporta alcun esonero dall’obbligo di controllo, ed anzi implica finanche la non pubblicabilità della notizia e l’insussistenza dell’esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo (così Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2024, n. 19028).
In definitiva, il principio generale, che qui si intende ribadire, è che il giornalista che raccoglie notizie (in via confidenziale o anonima) può invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca a condizione che abbia assolto all’onere di controllare e verificare l’informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 14013; Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2010, n. 23695). Se così non fosse, sarebbe, invero, possibile veicolare impunemente, attraverso fonti incontrollabili (per l’appunto, confidenziali o addirittura anonime), ogni genere di notizia diffamatoria, in grave pregiudizio delle persone diffamate, che nulla potrebbero opporre e senza alcun serio vaglio circa la loro effettiva verità oggettiva o, almeno, putativa (in tal senso, ancora, Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2019, n. 50189 e Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2017, n. 51619).