Corte Costituzionale: la «riparazione pecuniaria» prevista per i reati contro la pubblica amministrazione non è conforme al principio di proporzionalità della pena
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 4 maggio 2026 – dep. 18 giugno 2026, n. 108
Tematica
Reati contro la P.A.
Riparazione pecuniaria
Incostituzionalità
Norma/e di riferimento
art. 165 c.p.
art. 322-quater c.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’art. 322-quater c.p. è costituzionalmente illegittimo. La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve altresì estendersi all’art. 165, comma 4, c.p., introdotto con la legge n. 69 del 2015, il quale ha la sola funzione di prevedere che, in caso di condanna per un reato cui si applica la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater c.p., il giudice debba subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione stessa. Resta affidata alla prudente valutazione del legislatore la possibilità di prevedere, accanto alle sanzioni detentive, sanzioni di natura pecuniaria con funzione rafforzativa dell’effetto deterrente delle norme incriminatrici in questione, anche in relazione alle raccomandazioni in proposito provenienti da vari organismi internazionali. Corte Cost. 18 giugno 2026, n. 108
ѦѦѦ L’obbligo del condannato per un reato contro la pubblica amministrazione di pagare una somma pari al vantaggio ricavato dall’illecito viola il principio di proporzionalità della pena, per effetto del suo cumulo con la confisca obbligatoria dello stesso importo, con le molteplici voci di risarcimento del danno provocato alla pubblica amministrazione e con la stessa pena detentiva inflitta per il reato. Corte Cost. 18 giugno 2026, n. 108
ѦѦѦ La “riparazione pecuniaria” prevista dall’art. 322-quater c.p. non ha la sostanza di un risarcimento alla pubblica amministrazione danneggiata. L’obbligo di versare la somma si aggiunge, infatti, all’integrale risarcimento eventualmente riconosciuto all’amministrazione costituitasi parte civile nello stesso giudizio penale, oltre che al danno erariale (comprensivo del “danno all’immagine”) quantificato dalla giurisdizione contabile a carico del pubblico agente autore del reato. Inoltre, la riparazione pecuniaria si cumula alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, raddoppiandone così l’importo a carico del condannato. Dunque, tale sanzione eccede quanto dovuto dal reo all’amministrazione danneggiata a titolo di risarcimento e restituzioni, e produce nei suoi confronti effetti che vanno al di là del rispristino della sua situazione patrimoniale anteriore al reato, già assicurata dalla confisca. Dal che si desume la sua natura di misura a carattere punitivo. Corte Cost. 18 giugno 2026, n. 108
Commento
Corte Costituzionale: la «riparazione pecuniaria» prevista per i reati contro la pubblica amministrazione non è conforme al principio di proporzionalità della pena
Valerio de Gioia
La riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater c.p. costituisce una misura sui generis non riconducibile in senso proprio né alla categoria delle pene, né a quella delle misure di natura lato sensu “ripristinatoria” (con funzione di riequilibrio patrimoniale tra autore e danneggiato, o comunque di ablazione del profitto illegittimamente acquisito da quest’ultimo mediante la commissione del reato). Come sottolineato dalla dottrina e dall’unanime giurisprudenza, essa è chiamata a svolgere – nell’intenzione del legislatore – una funzione di ulteriore deterrenza e di più energica sanzione delle condotte criminose indicate dalla disposizione.
L’art. 322-quater c.p. – che prevede una conseguenza di significativa afflittività per il condannato, per effetto del suo combinarsi con numerose altre misure che incidono in senso limitativo sul suo patrimonio – viola il principio di proporzionalità applicabile alla generalità delle sanzioni di natura “punitiva”, dal momento che non attribuisce al giudice alcuno strumento per modularne l’ammontare in relazione alla concreta offensività della condotta, al grado di responsabilità del suo autore e alla sua situazione economica e patrimoniale.
Il suo inquadramento sistematico, e la stessa identificazione della sua precisa natura sono, per la verità, tutt’altro che agevoli.
Certamente non si tratta di una pena pecuniaria in senso proprio: non tanto perché la riparazione pecuniaria non rientra nell’elenco di cui all’art. 18, comma 2, c.p. (restando ferma, ovviamente, la possibilità per il legislatore di introdurre nuove tipologie di pene pecuniarie attraverso altrettante leges speciales), quanto perché non vi è alcun indice normativo della volontà del legislatore del 2015, né di quello del 2019, di sottoporre questa misura alla disciplina ordinaria delle pene pecuniarie, con riferimento segnatamente alla possibilità di loro conversione in caso di mancato pagamento (artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale») o di una loro sospensione condizionale. Né la riparazione concorre alla determinazione del limite massimo di pena sospendibile ai sensi dell’art. 163 c.p.
Ciò, tuttavia, non risolve il quesito su quale sia – in positivo – la natura della misura: tema sul quale gli stessi lavori preparatori restano affatto silenti.
Dallo scioglimento di tale quesito dipende, d’altra parte, l’individuazione dello statuto costituzionale, convenzionale e unionale della misura in parola, e dunque dei requisiti che ne condizionano la stessa legittimità costituzionale (direttamente, o per il tramite degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.).
In effetti, secondo la costante giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 196 del 2010, il riconoscimento della natura “punitiva” di una misura, pur non formalmente qualificata come “pena” e pur non soggetta alle regole dettate dal codice penale per le pene, comporta l’assoggettamento della misura stessa a tutte o almeno ad alcune delle garanzie che la Costituzione, la CEDU e la CDFUE dettano in materia di diritto e di processo penale (così, ad esempio, in materia di irretroattività in peius della confisca del veicolo, la stessa sentenza n. 196 del 2010, punto 5 e seguenti del Considerato in diritto; di irretroattività in peius di sanzioni amministrative “punitive”, sentenza n. 68 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto; di retroattività in mitius di sanzioni amministrative “punitive”, sentenze n. 73 del 2026, punto 14 e n. 63 del 2019, punto 6.3. del Considerato in diritto; di deroga alla res iudicata nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una sanzione amministrativa accessoria avente carattere punitivo, sentenza n. 68 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto; di applicabilità della garanzia del “diritto al silenzio”, sentenza n. 84 del 2021, punto 3.2. del Considerato in diritto, nonché ordinanza n. 117 del 2019, punto 7.1. del Considerato in diritto; di applicazione della garanzia convenzionale del ne bis in idem, sentenze n. 149 del 2022, punto 5.2.2. del Considerato in diritto e n. 145 del 2020, punto 6 del Considerato in diritto).
Ciò al fine, evidenziato dalla stessa sentenza n. 196 del 2010 (punto 3.1.3. del Considerato in diritto), di impedire che «risposte di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene in senso stretto», si sottraggano all’insieme di quelle garanzie grazie all’adozione, da parte del legislatore, di una diversa “etichetta” o qualificazione formale.
Tali garanzie, invece, non operano laddove debba escludersi la natura sostanzialmente punitiva della misura, la quale resterà così soggetta (soltanto) alle garanzie costituzionali, convenzionali e unionali applicabili ai diritti incisi dalla misura medesima (così, in materia di confisca “allargata”, sentenza n. 166 del 2025, punto 6.2. del Considerato in diritto; di confisca dell’arma, sentenza n. 5 del 2023, punto 5 del Considerato in diritto; in materia di diritto al silenzio, sentenze n. 78 del 2026, punto 7 e n. 148 del 2022, punto 4.2.4. del Considerato in diritto).
In favore della qualificazione della riparazione pecuniaria ora all’esame come misura di natura essenzialmente “ripristinatoria” dello status quo ante, più specificamente volta ad assicurare un riequilibrio patrimoniale tra autore e persona offesa dal reato, militano due argomenti principali.
Da un lato, il nomen iuris utilizzato dal legislatore, e in particolare l’uso dell’espressione «riparazione», evoca vari luoghi della legislazione penale che disciplinano l’ipotesi in cui il colpevole abbia «riparato interamente il danno» nei confronti della persona, mediante i classici strumenti – qualificati espressamente come «sanzioni civili» nel Titolo VII del Libro I del codice penale – delle restituzioni e del risarcimento (ad esempio, artt. 62, n. 6, 162-ter e 341-bis, comma 4, c.p.).
Dall’altro, i proventi della misura sono devoluti alle singole amministrazioni pubbliche danneggiate dalla condotta del pubblico agente, anziché ai fondi statali che sono gli ordinari destinatari dei proventi delle pene pecuniarie e delle confische.
Altri elementi sono, tuttavia, distonici rispetto a una simile qualificazione.
Anzitutto, la misura è disposta d’ufficio dal (solo) giudice penale con la sentenza di condanna, anziché su richiesta del danneggiato. Questa circostanza segna una cesura tra l’art. 322-quater c.p. e un suo antecedente storico segnalato da autorevole dottrina, l’art. 38 del codice Zanardelli del 1889, il quale prevedeva che «[o]ltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l’onore della persona o della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno, può assegnare alla persona offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione» (corsivo aggiunto). E segna, altresì, una netta distinzione tra l’istituto ora all’esame e l’art. 12 della legge n. 47 del 1948, il quale pure prevede, oggi, che «[n]el caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato» (corsivo aggiunto).
In secondo luogo, a differenza di quanto accadeva in relazione all’art. 38 del codice Zanardelli e di quanto tutt’oggi accade per la riparazione conseguente a diffamazione, l’importo della somma attribuita alla persona offesa è fissato direttamente dalla legge, con riferimento «all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio» nella versione originaria della disposizione, e a «una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato» nella versione attuale: somme, l’una e l’altra, che non hanno alcuna necessaria corrispondenza, nemmeno approssimativa, con l’entità dell’offesa recata alla pubblica amministrazione, se non forse nel caso del peculato (in cui il profitto ricavato dal reo comporta effettivamente un corrispondente depauperamento dell’amministrazione).
Infine, e soprattutto, la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater c.p. – così come l’omonima sanzione prevista dall’art. 38 del codice Zanardelli e, oggi, dall’art. 12 della legge sulla stampa – è dovuta, per espressa indicazione normativa, «restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno». Inciso quest’ultimo che, nonostante la contraria lettura di una pronuncia della Corte di cassazione pur mossa dall’apprezzabile intento di attenuare il rigore della previsione (Cass., n. 27422 del 2025), non può interpretarsi se non nel senso della volontà legislativa di imporre il cumulo della misura con l’intero (e non soltanto con l’“ulteriore”) risarcimento del danno.
Più in particolare, la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. è concepita dal legislatore come destinata a cumularsi con il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ai sensi dell’art. 185, comma 2, c.p. è oggetto dell’azione civile eventualmente esercitata nel processo penale dalla pubblica amministrazione danneggiata.
Inoltre, per ciò che concerne la posizione del pubblico agente che sia anche dipendente pubblico – e a prescindere qui dalla questione relativa ai rapporti tra azione civile risarcitoria e azione contabile (su cui, da ultimo, si veda Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 2025, n. 27404 e ordinanza 26 giugno 2024, n. 17634) –, la riparazione pecuniaria si cumula altresì con il danno erariale così come accertato dalla giurisdizione contabile, comprensivo tanto del danno patrimoniale (tra cui il cosiddetto “danno da tangente”) quanto del danno all’immagine (a sua volta presuntivamente pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994).
La giurisprudenza contabile afferma, in effetti, che la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. è istituto di natura diversa e non sovrapponibile al danno all’immagine «non tanto e non soltanto perché la norma penale lascia “impregiudicato il diritto al risarcimento del danno” – declinabile nella giurisdizione ordinaria indipendentemente dalla costituzione di parte civile – quanto piuttosto in considerazione dell’assunto che nel giudizio contabile il fine perseguito è il ripristino del danno sofferto dalla Pubblica amministrazione nei limiti imputabili all’autore dell’illecito», mentre la riparazione pecuniaria sarebbe connotata da un «carattere afflittivo-punitivo che sanziona e che non mira a compensare o a riparare il danno arrecato alla amministrazione lesa (danno che, con oggettiva evidenza, può essere di gran lunga superiore al c.d. prezzo del reato)»; di talché le due voci sarebbero caratterizzate da «assoluta autonomia» e «non sovrapponibilità» (Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, sentenza 25 agosto 2021, n. 139/A/2021; nel senso della non scomputabilità dal danno all’immagine delle somme già corrisposte sub specie di riparazione pecuniaria, si vedano anche Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza 2 ottobre 2025, n. 113; sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza 16 marzo 2026, n. 44).
I medesimi principi sono applicati dalla giurisdizione contabile anche in tema di danno erariale patrimoniale, dal quale si ritiene non scomputabile la somma già versata dal condannato in sede penale all’amministrazione danneggiata a titolo di riparazione pecuniaria (Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, sentenza 4 dicembre 2025, n. 177; sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, sentenza 18 marzo 2025, n. 22/A/2025; sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza 7 agosto 2023, n. 248; sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenza 3 febbraio 2023, n. 15).
Né potrebbe ragionevolmente ascriversi alla riparazione pecuniaria in esame, destinata a essere obbligatoriamente applicata dal giudice con la sentenza di condanna, una finalità restitutoria (anziché risarcitoria), dal momento che – fatto salvo il caso del peculato, in cui un’obbligazione restitutoria, ai sensi dell’art. 185, comma 1, c.p., appare agevolmente configurabile – la generalità dei delitti contro la pubblica amministrazione non è suscettibile di generare una simile obbligazione.
In definitiva, quella assegnata all’amministrazione danneggiata sulla base dell’art. 322-quater c.p. è una somma caratterizzata da un’evidente finalità ultracompensativa, che assicura all’amministrazione danneggiata una prestazione patrimoniale eccedente quelle che possono essere disposte in suo favore a titolo di danni o di restituzioni nello stesso procedimento penale, in un eventuale separato giudizio civile o, ancora, nel giudizio di responsabilità contabile.
Per altro verso, la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater c.p. è evidentemente concepita dal legislatore quale misura che si cumula, altresì, alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato disposta ai sensi del precedente art. 322-ter c.p.
Lo dimostra già la topografia delle due disposizioni, collocate l’una dopo l’altra nella stessa Sezione dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione e disciplinanti due conseguenze giuridiche degli stessi reati, entrambe obbligatorie nell’an e nel quantum (quest’ultimo peraltro coincidente, con un effetto pratico di raddoppio dello stesso sacrificio patrimoniale posto a carico del reo), senza alcuna indicazione normativa relativa a un’eventuale sussidiarietà, o cedevolezza, dell’una misura rispetto all’altra. Misure, entrambe, destinate a essere disposte con la medesima sentenza di condanna.
Ora, secondo la ricostruzione da ultimo accolta dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 13783 del 2025), la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto, anche per equivalente, non ha carattere punitivo, ma mira piuttosto a ripristinare la situazione patrimoniale del reo antecedente alla commissione del reato, indipendentemente dalla circostanza che la confisca attinga i beni direttamente derivati dal reato, ovvero sia disposta per equivalente sui beni di cui il reo abbia la disponibilità.
In sostanza, questa tipologia di confisca – oggetto tra l’altro di una fitta rete di obblighi unionali, culminati nell’art. 12 della recente direttiva 2024/1260/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni – svolge la funzione di sottrarre al reo l’arricchimento senza causa determinato dalla commissione del reato, lanciando a tutti i consociati il messaggio che il “crimine non paga”. Tale funzione è stata recentemente riconosciuta anche dalla Corte EDU, la quale ha notato che la misura in questione – pur se imposta dal giudice penale con la sentenza di condanna – ha caratteri che la rendono assimilabile più alla restituzione dell’ingiustificato arricchimento previsto dal diritto civile che a una pena pecuniaria, non potendo tra l’altro eccedere la misura dell’incremento patrimoniale conseguito dal reo mediante la commissione del reato, ed essendo insensibile al grado della sua colpevolezza (Corte EDU, Episcopo e Bassani contro Italia, paragrafo 74).
Forme di confisca che, per converso, comportino ablazioni di beni che eccedano quanto necessario a ripristinare nel patrimonio del reo la situazione antecedente alla commissione del reato possono certamente essere previste (e sono di fatto previste dal diritto nazionale e unionale), ma hanno per ciò stesso natura “punitiva”, caratterizzandosi per l’inflizione di un pregiudizio patrimoniale ulteriore e distinto rispetto alla mera ablazione del profitto illecitamente acquistato: ciò che determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale rispetto allo status quo ante (così, in relazione alla confisca dell’intero “prodotto” e dei “beni utilizzati” per commettere reati di manipolazione del mercato, come tale macroscopicamente eccedente il vantaggio patrimoniale ricavato dal reato, sentenza n. 112 del 2019, punto 8.3.4. del Considerato in diritto; analogamente, in relazione alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere il reato, sentenza n. 7 del 2025, punto 3.1.2. del Considerato in diritto). Il che comporta il loro necessario assoggettamento agli standard di garanzia che connotano, appunto, questa tipologia di sanzioni.
Anche sotto questo profilo, dunque, la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater c.p., raddoppiando l’importo oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del precedente art. 322-ter c.p., non può giustificarsi quale strumento meramente volto al ripristino in capo al reo della situazione patrimoniale precedente al reato, già attuato mediante la confisca del profitto e del prezzo; ma si profila piuttosto come strumento per infliggere al reo un sacrificio patrimoniale netto, in chiave di sanzione punitiva per l’illecito commesso.
Invero, una recente sentenza della Corte di cassazione ha sostenuto, sulla base di un’interpretazione conforme alla Costituzione dell’art. 322-quater c.p., che la riparazione pecuniaria ivi prevista non dovrebbe disporsi quando il condannato sia stato attinto, al tempo stesso, dalla confisca del profitto o del prezzo del reato ai sensi dell’art. 322-ter c.p. (Cass., n. 23203 del 2024). Come giustamente osserva l’odierna ordinanza di rimessione, tuttavia, tale soluzione non trova alcun conforto nel testo delle due disposizioni, e comporterebbe la sistematica inapplicabilità dell’art. 322-quater c.p. a fronte dell’obbligatorietà della confisca prevista dalla disposizione precedente – confisca, peraltro, normalmente preceduta dal sequestro della somma destinata a divenire l’oggetto dell’ablazione patrimoniale.
Del tutto coerente con la logica “interna” della confisca del profitto è, invece, l’orientamento giurisprudenziale che esclude la confisca nell’ipotesi in cui il reo abbia già integralmente versato una somma pari al prezzo o il profitto del reato all’amministrazione lesa: orientamento che, peraltro, ha una precisa corrispondenza nel regime della responsabilità amministrativa da reato degli enti (art. 19, comma 1, D.L.vo n. 231 del 2001), e che consente tra l’altro di evitare che l’indefettibilità del sequestro e la successiva confisca del profitto a favore dell’erario finiscano per pregiudicare gli interessi del danneggiato a ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno subito. Nel momento stesso in cui restituisce il profitto all’amministrazione danneggiata, o comunque risarcisce quest’ultima versandole una somma corrispondente o in ipotesi addirittura superiore, il reo ripristina spontaneamente la propria situazione patrimoniale anteriore al reato e rende così inutile la stessa confisca del profitto (o del prezzo): la cui imposizione finirebbe per svolgere, a questo punto, una funzione punitiva estranea alla sua ratio legislativa.
Ma quest’ultimo opportuno temperamento opera, appunto, soltanto in relazione alla confisca di cui all’art. 322-ter c.p., non già con riferimento alla misura, qui all’esame, della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater c.p., che è prevista «restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»: e dunque anche a prescindere dall’avvenuto risarcimento o dalle avvenute restituzioni alla persona offesa.
Ciò che, anche in questo caso, depone per l’ascrizione alla misura di una funzione sanzionatorio-punitiva rispetto all’illecito commesso.
In conclusione: la riparazione pecuniaria all’esame ha, da un lato, effetti ultracompensativi (anche con riferimento alle voci di danno non patrimoniale, comprensive del danno all’immagine) nei confronti dell’amministrazione danneggiata; e, dall’altro, effetti nei confronti del condannato che eccedono il ripristino della sua situazione patrimoniale antecedente al reato, tale ripristino essendo già assicurato dalla concorrente applicazione della confisca, ovvero dalle restituzioni e dal risarcimento che il reo abbia spontaneamente corrisposto all’amministrazione stessa.
Esclusa dunque tanto la natura “risarcitoria” o “restitutoria” nei confronti del danneggiato, quanto quella “ripristinatoria” dello status quo ante rispetto all’autore, non resta che riconoscere – in sintonia con quanto argomentato non solo dall’ordinanza di rimessione, ma anche da autorevoli voci della dottrina – che la misura in esame, seppur non costituendo una “pena” nel senso tecnico utilizzato nel codice penale, è stata introdotta dal legislatore in chiave di ulteriore deterrenza e di più energica sanzione delle condotte criminose interessate, rispetto a quanto già le pene detentive previste in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione siano in grado di assicurare. Ciò che ha indotto la medesima dottrina a riconoscerle una funzione schiettamente “punitiva”, a dispetto del nomen iuris utilizzato dal legislatore.
La Corte Costituzionale ritiene che la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater c.p. non superi il test di proporzionalità delle sanzioni punitive imposto, all’unisono, dall’art. 3 Cost. e dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.
In proposito, occorre anzitutto considerare che essa si inserisce in un quadro di misure patrimoniali che trovano la propria causa nell’accertamento della responsabilità penale del reo, le quali si cumulano alla pena detentiva e a quelle accessorie (oltre che alle conseguenze extrapenali della condanna medesima).
Tale quadro complessivo determina conseguenze assai gravose per l’interessato.
Basti considerare, da un lato, che l’importo dovuto alla pubblica amministrazione interessata a titolo di riparazione pecuniaria coincide con l’ammontare dell’autonoma confisca obbligatoria di denaro o beni di cui il condannato abbia la disponibilità; e, dall’altro, che il doppio di quell’importo è dovuto dal condannato pubblico agente alla stessa amministrazione a titolo di risarcimento del danno d’immagine.
A conti fatti, ciò si traduce, per l’interessato, nell’obbligo di versare ad amministrazioni pubbliche il quadruplo dell’importo determinato ai sensi dell’art. 322-quater c.p. A tale importo dovranno poi sommarsi le somme dovute a titolo di risarcimento del danno erariale ulteriore (nel giudizio contabile) e/o dei danni ulteriori riconosciuti alla pubblica amministrazione danneggiata e agli eventuali terzi costituitisi parte civile nel giudizio penale, senza contare le perdite patrimoniali conseguenti alle sanzioni disciplinari cui il pubblico dipendente è parimenti soggetto.
Ancorché ciascuna di queste conseguenze patrimoniali persegua una distinta finalità, sì che la sproporzione della misura in esame – contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice a quo – non può inferirsi tout court dalla mera circostanza della sua cumulabilità con altri obblighi di natura patrimoniale gravanti sul reo, ma aventi diversa funzione, la Consulta non può non tener conto, almeno quale dato di partenza per la valutazione della proporzionalità, delle conseguenze particolarmente gravose che incombono nel loro complesso sul condannato per i reati elencati nell’art. 322-quater c.p.
A fronte, dunque, di questa indubbia incidenza “incrementale” della misura in esame rispetto a un quadro già caratterizzato da una pluralità di misure afflittive incidenti a vario titolo sul patrimonio del reo, quadro in gran parte ispirato a una logica puramente moltiplicatoria del medesimo importo di base, il dato che più differenzia la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater c.p. dalle pene pecuniarie tradizionalmente intese è la predeterminazione legislativa del suo ammontare, ancorata indefettibilmente al valore di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente (ovvero, dopo la novella del 2019, al valore del prezzo o del profitto).
L’art. 322-quater c.p. non conferisce al giudice alcuna possibilità di commisurare l’ammontare della riparazione pecuniaria né alla concreta gravità del reato, in termini oggettivi (sub specie di lesione effettiva della sfera patrimoniale o non patrimoniale della pubblica amministrazione offesa) e soggettivi (sub specie di maggiore o minore colpevolezza); né all’entità del contributo del singolo reo in caso di concorso di persone (tutti i concorrenti essendo stati anzi ritenuti dalla giurisprudenza, a valle della novella del 2019, obbligati per l’intero: Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 25 gennaio-4 aprile 2023, n. 14229); né – ancora – alle specifiche condizioni economiche e patrimoniali di ciascun imputato.
Da ciò deriva un assetto normativo incompatibile con almeno due corollari che la Corte Costituzionale ha tratto dal principio di proporzionalità delle pene, applicati in più occasioni anche con riferimento a sanzioni diverse dalle pene, ma ad esse accomunate dalla loro natura (prevalentemente) “punitiva”.
Il primo corollario, comune a ogni tipologia di sanzione punitiva, richiede che essa sia “individualizzata”, e cioè commisurata dal giudice (o comunque dall’autorità preposta alla sua irrogazione) tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che risultino rilevanti per determinare – in particolare – la gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito.
Una tale esigenza non è soddisfatta da una misura che, pur non essendo propriamente riconducibile al paradigma della sanzione “fissa” (in quanto tale tendenzialmente incompatibile con la Costituzione, secondo il criterio enunciato dalla sentenza n. 50 del 1980 e poi applicato, ex aliis, dalle sentenze n. 40 del 2023 e n. 185 del 2021), è tuttavia ancorata ex lege al criterio – al più grossolanamente indicativo della concreta gravità oggettiva del reato – del quantum percepito dal pubblico ufficiale o, oggi, al prezzo o al profitto complessivamente conseguito attraverso la sua commissione: poco importa se da un autore singolo o da più persone in concorso, e a prescindere dal grado di partecipazione e di colpevolezza di ciascuno.
Il secondo corollario, specificamente calibrato – invece – sulle misure di carattere punitivo che incidano sul patrimonio del soggetto interessato, richiede che il loro importo tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, sì da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti.
Anche quest’ultima esigenza non è ictu oculi soddisfatta da una misura come quella all’esame, che prevede per ogni condannato l’obbligo di pagare una somma pari a quanto indebitamente percepito (nella versione originaria dell’art. 322-quater c.p.) o al valore del prezzo o del profitto del reato (nella versione post legem n. 3 del 2019): somma che potrebbe non essere più nella disponibilità del reo, o che potrebbe comunque risultare macroscopicamente eccessiva rispetto alle sue effettive disponibilità finanziarie al momento della condanna. Il che, peraltro, non gli consentirebbe di far fronte a un obbligo al quale deve essere necessariamente subordinata la stessa eventuale sospensione condizionale della pena (art. 165, comma 4, c.p.).