L’annotazione della deindicizzazione, introdotta dalla riforma Cartabia in favore dei prosciolti, non attribuisce il diritto alla automatica rimozione della notizia presente in Rete
- Valerio de Gioia
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 19 novembre 2025 – 26 dicembre 2025, n. 34217
Tematica
Diritto all’oblio dell’imputato e dell’indagato
Deindicizzazione
Rimozione notizia sul web
Norma/e di riferimento
art. 2 Cost.
art. 3 Cost.
art. 27 Cost.
art. 64-ter disp. att. c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di protezione dei dati personali, l’annotazione della deindicizzazione prevista dall’art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (introdotto dall’art. 41, comma 1, lett. h), del D.L.vo n. 150/2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022) “ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell’istanza così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo. Ne consegue che i medesimi soggetti che già anteriormente all’entrata in vigore di detta norma si occupavano di vagliare le corrispondenti domande – ovverosia, ognuno con le proprie prerogative, il gestore del motore di ricerca oppure l’autorità amministrativa preposta o, infine, l’autorità giudiziaria – continuano ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando, nel concreto, la tutela da apprestare al soggetto interessato all’oblio ed i diritti all’informazione, di cronaca e connessi. Cass. civ., sez. I, 26 dicembre 2025, n. 34217
ѦѦѦ In tema di protezione dei dati personali, anche a seguito della entrata in vigore (a decorrere del 30 dicembre 2022) della disciplina concernente la misura della deindicizzazione sancita dall’art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (inserito dall’art. 41, comma 1, lett. h), del D.L.vo n. 150/2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022) “ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, un dato lecitamente inserito nel web legittimamente vi permane fino a quando le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione siano venute meno in considerazione, tra l’altro, di un apprezzabile intervallo temporale da essa trascorso, all’esito del quale sarà possibile ottenere dal gestore del motore di ricerca oppure dall’autorità amministrativa preposta o, infine, dall’autorità giudiziaria, ricorrendone gli altri presupposti desumibili dell’articolo 17 del menzionato regolamento (UE) 2016/679, la deindicizzazione suddetta. Cass. civ., sez. I, 26 dicembre 2025, n. 34217
Commento
L’annotazione della deindicizzazione, introdotta dalla riforma Cartabia in favore dei prosciolti, non attribuisce il diritto alla automatica rimozione della notizia presente in Rete
Valerio de Gioia
L’art. 64-ter disp. att. c.p.p. (inserito dall’art. 41, comma 1, lett. h), del D.L.vo n. 150/2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022, giusta quanto disposto dall’art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.L.vo, a sua volta aggiunto dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022), rubricato “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini”, così dispone: “1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: “Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.”. 3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: “Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante”.
La rubrica della citata disposizione, il riferimento alla pratica della cd. indicizzazione delle informazioni da parte dei motori di ricerca ed il richiamo all’art. 17 del Reg. n. 2016/679/UE (per il prosieguo anche “GD.P.R.”) evocano immediatamente, quale oggetto della tutela apprestata dalla norma, il cd. diritto all’oblio.
Quest’ultimo, tradizionalmente annoverato tra i diritti della personalità (inerente, in particolare, alla sfera della riservatezza e dell’identità personale), di natura pretoria, sviluppatosi a partire dalla seconda metà del secolo scorso in terra francese, giunse nel nostro ordinamento – dopo un primo inquadramento dottrinale – nell’ormai lontano 1998, quando la pronuncia resa da Cass. civ. n. 3679 del 1998 lo definì come “l’interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di notizie in passato legittimamente divulgate”. In sostanza, quindi, l’obiettivo era l’oblio, la “dimenticanza”: si mirava, cioè, ad impedire la nuova circolazione di fatti, notizie o simili relativi alla sfera personale di un soggetto e già precedentemente pubblicati, oramai fuoriusciti, dunque, dall’area della riservatezza e dell’esclusiva appartenenza del titolare.
È intuitivo che il connotato cardine del diritto de quo, in questa sua prima accezione che si potrebbe definire “analogica”, fu il fattore tempo: il trascorrere di un significativo lasso cronologico rispetto alla prima divulgazione dell’evento, invero, privava la notizia del fondamentale requisito dell’attualità, riducendo o, addirittura, elidendo del tutto l’interesse pubblico alla sua diffusione. All’opposto, qualora quest’ultimo fosse stato ancora sussistente, il diritto (collettivo) all’informazione, più largamente inteso come diritto di cronaca, sarebbe andato a prevalere sul diritto (individuale) all’oblio. L’ordinamento costituzionale, infatti, retto da una pluralità di principi primari, anche – ed eventualmente – confliggenti (e necessariamente dialoganti) fra di loro, richiede un contemperamento ed equo bilanciamento delle libertà antagoniste, per modo che la tutela dell’una non sia esclusiva della tutela dell’altra.
Il fondamento costituzionale del diritto all’oblio fu rinvenuto, in dottrina, anzitutto nell’art. 2 Cost.: la formula “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” costituisce clausola “aperta” alle nuove manifestazioni che i valori costituzionali siano suscettibili di assumere nel contesto sociale, come nel caso che qui è d’interesse.
Si valorizzò, poi, l’art. 3 Cost., in quanto non vi può essere tutela dell’identità personale senza tutela della dignità. Inoltre, particolare attenzione fu riservata alle ragioni del diritto alla riservatezza e, pertanto, agli artt. 13, 15 e 21 Cost.
Infine, nella più specifica ipotesi del processo penale, si sostenne, facendo leva sull’art. 27, comma 3, Cost., che l’oblio potesse rendere più agevole la risocializzazione del condannato a seguito dell’espiazione della pena.
Merita di essere ricordato, altresì, che la nascita del diritto in discussione avvenne in uno scenario che vedeva esclusivamente protagonista la carta stampata e la circolazione di notizie per il tramite di giornali fisicamente intesi. Il disvalore connesso alla divulgazione di un’informazione risiedeva nello iato temporale che la separava dal momento dell’originaria, e legittima, avvenuta sua diffusione. Un presidio, dunque, a tutela della “identità dinamica” del soggetto, per come venutasi a conformare nel corso del tempo. In altri termini, una volta intercorso un intervallo di tempo di una certa consistenza tra la narrazione ed il fatto che ne costituiva l’oggetto, la libertà di manifestazione del pensiero doveva essere controbilanciata dalla pretesa del soggetto di essere dimenticato, o meglio di non essere ricordato in relazione a quel fatto, che pure legittimamente era stato oggetto di cronaca in passato. Assai significativa, peraltro, era l’osservazione della dottrina secondo cui, da un lato, l’eco mediatica creatasi attorno ad un evento giungeva nel dimenticatoio in tempi più accettabili; dall’altro, la reperibilità della cronaca si faceva nel tempo maggiormente difficile, se non, talora, impossibile.
È noto, tuttavia, che la diffusione di internet e la conseguente “massmedialità” delle news e non solo – fenomeno che ha raggiunto livelli esasperati soprattutto in questi ultimi lustri – hanno trasformato profondamente la società contemporanea e rivoluzionato il modo stesso in cui l’uomo del terzo millennio si relaziona con gli altri, con le cose e con sé stesso.
Si è assistito, pertanto, al moltiplicarsi, in maniera significativa, delle sfumature e delle problematicità dell’interesse del privato “a venire dimenticato”. Rispetto, quindi, al conseguente diritto all’oblio, la dottrina ne ha avanzato una “biforcazione”, distinguendolo in offline e online, con sempre maggiore centralità di quest’ultimo, definito anche “diritto all’oblio 2.0”.
In tale più moderna accezione (che potrebbe definirsi pure “tecnologico-digitale”), il diritto all’oblio deve confrontarsi con l’interesse a controllare le modalità di conservazione, archiviazione, circolazione e trasferimento dei propri dati personali sul web, allo scopo di evitare che l’indiscriminata accessibilità agli stessi finisca per portare a conoscenza di un’indeterminata cerchia di destinatari (al di là di una specifica finalità divulgativa) informazioni screditanti o (anche semplicemente) sgradite per l’interessato, in quanto non più attuali. In questo caso, dunque, non si verifica una cesura temporale tra due successive divulgazioni della notizia, permanendo quest’ultima continuativamente a disposizione dell’utente della rete, a prescindere da una specifica “riproposizione”.
Questa ulteriore dimensione del diritto all’oblio rappresenta una diretta emanazione del concetto di privacy informatica, consistente nell’interesse del soggetto al controllo dell’insieme delle informazioni che definiscono la propria immagine “sociale” (la cd. autodeterminazione informativa). Il proprium di questa concezione risiede nelle modalità con cui i dati personali vengono archiviati e diffusi, tipiche delle nuove tecnologie (segnatamente, internet e le banche dati), di modo che, più che con la riproposizione di una notizia a distanza di tempo, occorre confrontarsi – come si è già detto – con la persistente accessibilità della stessa da parte di un numero potenzialmente illimitato di persone. Infatti, da un lato i meccanismi della rete consentono a chiunque di pubblicare qualsiasi informazione (riguardante sé stesso o terzi); dall’altro, una volta che ciò sia avvenuto, l’originario autore della pubblicazione perde ogni possibilità di controllo sulla successiva circolazione e conservazione dell’informazione, che, quindi, diviene accessibile e rintracciabile da qualsiasi utente per un periodo di tempo potenzialmente illimitato. Particolarmente incisivo, in tale ultimo senso, è il circuito “parallelo” di circolazione delle informazioni originato dai motori di ricerca, i quali, interrogati dall’utente mediante l’utilizzo di parole chiave, sono in grado di recuperare le notizie, facendole “riemergere” dalla moltitudine dei siti sorgente (rendendole, pertanto, accessibili anche nel caso in cui, per avventura, da questi ultimi fossero state cancellate).
In questa nuova prospettiva, allora, a fungere da contraltare nel giudizio di bilanciamento non è, pertanto (o non è soltanto), il diritto di cronaca (generalmente riconducibile all’attività giornalistica), bensì qualsiasi attività di trattamento di dati personali.
Quale prerogativa strumentale alla (ri)affermazione del diritto alla riservatezza o all’identità personale, dunque, il diritto all’oblio può ricondursi sotto l’egida delle fonti normative poste a tutela di queste situazioni soggettive, costituite – come è noto – dai già citati artt. 2,3,13,14,15 e 21 Cost.; dall’art. 10, comma 2, della CEDU; dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Con l’affermarsi della moderna concezione di privacy (intesa come interesse al controllo sulla circolazione delle informazioni personali), accanto ai diritti della personalità “classici” ha trovato consacrazione normativa il diritto alla protezione dei dati personali, formula sintetica che riassume in sé il complesso dei poteri riconosciuti all’interessato per l’accesso ed il controllo sulle informazioni che lo riguardano, in funzione della protezione di variegati interessi personalistici (primo fra tutti, l’identità personale, di cui il diritto all’oblio – come si è anticipato – rappresenta una specificazione).
La posizione soggettiva in discorso ha ricevuto pieno riconoscimento, quale diritto fondamentale dell’individuo, dall’art. 16 del TFUE e dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché, a livello interno, dall’art. 1 e 2, comma 1, del D.L.vo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), oggi abrogato dal GD.P.R. (che, a sua volta, all’art. 1, comma 2, menziona la tutela del diritto alla protezione dei dati personali come finalità precipua della disciplina eurounitaria).
A livello di diritto positivo, ed anteriormente alla introduzione, tramite il D.L.vo n. 149 del 2022, dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p., l’unica disposizione a fare esplicito riferimento al diritto all’oblio (sia pure tra parentesi, e nella sola rubrica) è stata l’art. 17 del GD.P.R., rubricato “Right to be erasure” (“right to be forgotten”)” che: i) ha stabilito, al primo paragrafo, che “l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi” legittimi indicati dalla norma stessa; ii) ha disciplinato, al secondo paragrafo, una tutela aggiuntiva, prevendendo che “il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali, è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali”, così configurando, come sostenuto in dottrina, una sorta di “diritto alla cancellazione a tappeto”; iii) ha individuato, al terzo paragrafo, un elenco di casi per i quali vi è una presunzione assoluta di prevalenza del trattamento del dato, definito necessario, rispetto al diritto all’oblio, che, quindi, non troverà applicazione per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; oppure, infine, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
La norma, dunque, non ha definito il diritto all’oblio (essendosi limitata, per lo più, a recepire gli insegnamenti della precedente sentenza GOOGLE-Spain, – su cui si tornerà in seguito – prevedendo, al primo paragrafo, un elenco di motivi legittimi per i quali l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la “cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo”, nel secondo, la cancellazione dei dati personali e, nell’ultimo, una lista di casi in cui il diritto ad essere dimenticati non trova applicazione), né ha fissato un criterio attraverso il quale valutare la perdita di attualità della notizia, e neppure ha differenziato la posizione dei diversi soggetti entrati nella disponibilità del dato personale (siti-sorgente, altri providers, motori di ricerca). Essa, peraltro, come pure sostenuto in dottrina, ha lasciato alla discrezionalità delle società privata (esempio GOOGLE, Microsoft, Yahoo) e, successivamente, al Garante oppure all’Autorità Giudiziaria, la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui al primo paragrafo e l’assenza dei requisiti di cui all’ultimo. Va aggiunto che il diritto ivi previsto deve essere letto in un’accezione ampia e dinamica in relazione all’intera “Sezione 3” del Regolamento, rubricata “Rettifica e cancellazione” (cfr. agli artt. 16 e 18. Il primo disciplina il diritto di rettifica, per il quale l’interessato può chiedere la rettifica “dei dati personali inesatti che lo riguardano” ed ottenere l’integrazione dei dati incompleti. Il secondo fa riferimento al diritto alla limitazione del trattamento, prevedendo una serie di ipotesi nelle quali è possibile).
La cancellazione dei dati personali ha rappresentato, così, almeno inizialmente, l’unica forma di tutela del diritto all’oblio espressamente contemplata dal diritto positivo. Essa, però, si è rivelata un rimedio insufficiente (o, comunque, non pienamente congruente) rispetto allo scopo avuto di mira dall’interessato, il quale ben avrebbe potuto ritenere più consono ai propri interessi un tipo di intervento meno radicale e più flessibile, volto, cioè, non già ad eliminare del tutto dal web una determinata “traccia di sé”, ma a “ricollocarla” in un più completo e aggiornato contesto. Inoltre, la richiesta rivolta all’originario titolare del trattamento poteva non essere idonea a far scomparire una determinata notizia dalla rete, nella misura in cui questa fosse stata “ripresa” da altri siti, o “indicizzata” da motori di ricerca, o conservata in archivi telematici. Per questo, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, in capo all’interessato, il diritto alla “deindicizzazione” dai motori di ricerca, o alla “anonimizzazione” del dato, o ancora alla sua esatta contestualizzazione attraverso un aggiornamento dello stesso. Pertanto il già menzionato art. 17 GD.P.R., pur non facendo espresso riferimento alla deindicizzazione, è stato interpretato nel senso che nella cancellazione del dato si deve includere anche la cancellazione dei link (cfr. le Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca). In definitiva, con la richiesta di deindicizzazione l’interessato richiede che scrivendo una keyword, in genere il suo nome e cognome, nel motore di ricerca non sia più visibile il link che lo collega ad un determinato evento.
È venuto emergendo, dunque, un sistema di tutele che non si arresta alla dimensione inibitorio-risarcitoria (secondo lo schema tradizionale, tipico dei diritti della personalità), ma assume una peculiare connotazione “ripristinatoria”, attuantesi attraverso non soltanto la rimozione tout court dei dati personali dal circuito informativo, ma anche la rettifica o aggiornamento degli stessi, in funzione “conformativa” rispetto al progressivo atteggiarsi dell’identità personale dell’individuo.
Se, allora, nello scenario tecnologico-digitale, dal diritto all’oblio in senso stretto si ascende alla prospettiva più ampia della tutela dell’identità dinamica del soggetto, ecco che il diritto alla cancellazione dei dati è venuto ad inscriversi in un più ampio insieme di prerogative, quali quelle messe a disposizione dell’interessato dagli articoli 16 (rettifica dei dati inesatti e integrazione di quelli incompleti), 18 (diritto alla “limitazione” del trattamento) e 21 (diritto di opposizione alla protrazione del trattamento) del GD.P.R..
Strumenti di tutela, questi ultimi, che hanno costituito il “contraltare rimediale” dei principi generali cui deve essere informato il trattamento dei dati personali, in particolare dei principi di “minimizzazione” (per cui gli stessi devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Cfr. art. 5, comma 1, lett. c)), di “esattezza” (per cui devono essere “esatti e, se necessario, aggiornati”, sicché “devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Cfr. art. 5, comma 1, lett. d)), e di “limitazione della conservazione” (per cui devono essere “conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati”. Cfr. art. 5, comma 1, lett. e)).
Questa dimensione del fenomeno è venuta alla ribalta con la sentenza della Corte di Giustizia UE, 13 maggio 2014, C-131/12, GOOGLE Spain e GOOGLE, che riconobbe il diritto al cd. delisting con riferimento ad un link il quale, attraverso gli archivi on line di un quotidiano, consentiva di risalire ad un articolo che rievocava l’episodio di un’asta immobiliare conseguente ad un pignoramento subito dal soggetto per il mancato pagamento di debiti previdenziali. In quel caso, la Corte di Giustizia, dopo aver qualificato come “trattamento di dati personali” l’attività propria dei motori di ricerca (con conseguente riconoscimento, in capo al relativo gestore, della qualità di “responsabile del trattamento”, destinatario della richiesta di “deindicizzazione” da parte dell’interessato), ritenne che le prerogative personali di cui agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dovessero prevalere vuoi sugli interessi economici del motore di ricerca, vuoi sull’interesse del pubblico ad avere accesso a tale specifica informazione, nell’ambito di una ricerca condotta sul nome del suo protagonista.
Per quel che riguarda la giurisprudenza domestica, i casi trattati dalla Suprema Corte hanno riguardato notizie contenute in articoli pubblicati su testate giornalistiche on line (ovvero in archivi digitali accessibili dai siti di tali testate) o in registri pubblici disciplinati dalla legge.
Nel primo caso, l’attività di raccolta e trattamento dei dati personali è fondata sulla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione (art. 85 GD.P.R.), il quale, nel caso degli archivi on line, viene declinato nel diritto alla conservazione e rievocazione delle notizie di pubblico interesse in funzione di documentazione storico-culturale (art. 89 GD.P.R.). Il criterio principe seguito dai giudici è quello del bilanciamento in concreto tra i diritti fondamentali dell’individuo (riconducibili alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 16 TFUE, 8CEDU; nonché, sul versante interno, agli artt. 2 Cost., 1 D.L.vo n. 196/2003 e 1, comma 2, GD.P.R.) e l’interesse del titolare del trattamento, consacrato dalle previsioni di cui agli artt. 11 della Carta di Nizza; 10, comma 1, CEDU; 21 Cost. (si veda l’art. 7, lett. f) della dir. 95/46 CE, oltre che l’art. 10, comma 2, CEDU, e l’art. 17, par. 3, lett. a) GD.P.R.).
Il giudizio di bilanciamento muove dalla tendenziale prevalenza riconosciuta ai diritti dell’interessato (raccordati, per l’appunto, intorno alla figura aggregante del diritto all’oblio), in misura direttamente proporzionale rispetto al tempo trascorso dall’originaria pubblicazione della notizia, sicché, per prevalere, l’interesse del titolare del trattamento deve mostrarsi tanto più pregnante, quanto più risalente nel tempo risulti l’originaria interferenza con i diritti personalistici dell’interessato.
Fattori rilevanti nel giudizio di bilanciamento sono pure il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (che deve rispondere a scopi di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali, e non già a finalità meramente divulgative o economico-commerciali); l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; l’impiego di modalità improntate alla verità, non eccedenti lo scopo informativo nell’interesse del pubblico, e scevre da insinuazioni o considerazioni personali, così da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.
Per quel che riguarda le notizie reperibili all’interno di archivi giornalistici, il rimedio prediletto, secondo la giurisprudenza di legittimità, è non già la cancellazione tout court, bensì l’aggiornamento/contestualizzazione della notizia, funzionale a dar conto dell’evoluzione dell’identità personale del soggetto interessato, rispetto ad una notizia originariamente vera (e legittimamente pubblicata), ma non più attuale. Ciò sulla base della valutazione di meritevolezza dell’interesse pubblico alla conoscenza “storico-documentaristica” delle notizie conservate nell’archivio (cfr. artt. 11 e 99 del previgente D.L.vo n. 196/2003, oltre che gli artt. 21 e 33 Cost.), la cui cancellazione farebbe venir meno la sovrapponibilità tra archivio cartaceo e archivio informatico.
In sintesi, a fronte della maggiore accessibilità tipica dell’archivio informatico rispetto a quello cartaceo, il punto di equilibrio tra la meritevolezza dell’interesse dell’editore e le prerogative individuali dell’interessato viene individuato nel costante aggiornamento delle notizie ivi conservate, escludendosi, dunque, la radicale cancellazione.
Tornando, alla disciplina prevista dall’art. 64-ter disp. att. c.p.p., la norma disciplina l’istanza per l’inibitoria dell’indicizzazione di un provvedimento non ancora diffuso oppure un titolo che consenta di ottenere, ex post, la deindicizzazione di dati personali già oggetto di divulgazione.
L’inibitoria fuoriesce, invero, dal perimetro concettuale del diritto all’oblio, il quale presuppone – come si è visto – un’originaria pubblicazione che, nel caso dell’art. 64-ter in esame, si mira, invece, a scongiurare in radice.
Lo strumento di tutela offerto dalla deindicizzazione (secondo quanto si è visto sopra), invece, attua un oblio, per così dire, attenuato, dal momento che non preclude tout court la comunicazione/diffusione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, ma soltanto la più agevole reperibilità dei relativi contenuti (afferenti ai dati personali dell’ex indagato o imputato) nei siti sorgente, attraverso l’algoritmo su cui si basa il motore di ricerca.
L’oggetto della disposta deindicizzazione (o inibitoria all’indicizzazione) è indicato dal primo comma della norma in esame nei “dati personali riportati nella sentenza (di proscioglimento o di non luogo a procedere) ovvero nel provvedimento (di archiviazione)”.
Il suo comma 2, nel riprodurre il testo dell’annotazione volta a precludere l’indicizzazione (“Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante”), fa riferimento al “provvedimento”. Nel parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 134/2021, dell’1 settembre 2022, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali aveva auspicato una riformulazione della norma che tenesse “conto del fatto che oggetto dell’indicizzazione è il contenuto in quanto tale e non il singolo dato”, rimontando l’effetto lesivo per l’interessato – di per sé – all’associazione del suo nome al provvedimento di cui si discute, indipendentemente dalla circostanza che essa sia veicolata dalla divulgazione del provvedimento stesso ovvero emerga da altri testi (per così dire, di “secondo grado”) all’interno del web (si pensi, ad esempio, agli articoli di cronaca giudiziaria). L’invito del Garante, però, non è stato accolto dal legislatore delegato.
Il comma 3, infine, relativamente alla deindicizzazione ex post, allude, invece, in maniera più rigorosa, ai “contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante”.
Il comma 1 dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p., nell’attribuire alla “persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione” la facoltà di “richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento”, aggiunge pure “ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.
Orbene, proprio quest’ultimo inciso (“ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”) giustifica l’interpretazione del comma 3 del citato art. 64-ter come prospettata dai controricorrenti e sostanzialmente accolta dal Tribunale partenopeo, posto che la scelta di un rinvio mobile alla indicata disposizione del GD.P.R. ed a quanto in essa specificamente stabilito in tema di diritto all’oblio e di suo bilanciamento con altri interessi non può che comportare una presunzione solo relativa di fondatezza dell’istanza di deindicizzazione (rectius: della fondatezza della richiesta dell’interessato a che il gestore del motore di ricerca si uniformi all’annotazione di cui all’art. 64-ter, comma 3, predetto apposta su uno dei provvedimenti menzionati dal comma 1 della medesima norma), lasciando, così, un margine di discrezionalità al gestore del motore di ricerca per decidere sulla (rectius: aderire alla richiesta di) deindicizzazione. Pertanto, nel caso di mancato adempimento di quest’ultimo, l’interessato mantiene la facoltà di rivolgersi al Garante della Privacy, preservando così una possibilità di bilanciamento in concreto.
La norma, del resto, nemmeno presenta carattere realmente innovativo, dal momento che, secondo la giurisprudenza e la prassi costante del Garante, l’esito favorevole del procedimento penale già assurge a parametro rilevante da considerare ai fini della decisone dell’istanza di deindicizzazione.
Essa, poi, limita la tutela agli esiti positivi del procedimento penale (sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione), laddove, invece, il diritto all’oblio – almeno nella forma della deindicizzazione – è già riconosciuto anche all’interessato che, seppur condannato, beneficia della non menzione della sentenza di condanna (cfr. provvedimento del 21 luglio 2022 dello stesso Garante).
Inoltre, il right to be forgotten spetta anche alle persone condannate, che abbiano scontato la loro pena (cfr. Sezioni Unite, n. 19681 del 2019; Corte cost., sent. n. 23 del 2013), a condizione che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo dalla commissione del reato. Né può ragionevolmente negarsi il diritto all’oblio anche a coloro che, seppur mai formalmente indagati e/o imputati, sono stati comunque associati a soggetti coinvolti in un procedimento penale, così da divenire destinatari di un danno connesso al permanere, all’interno della rete internet, di notizie soggettivamente lesive, pur disancorate da qualsivoglia provvedimento liberatorio (proprio in quanto, come detto, mai ufficialmente interessati dal procedimento penale).
L’assenza di novità dell’annotazione di cui al comma 3 dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p., dunque, dimostra che detta norma è volta a rafforzare la tutela della presunzione di innocenza, sicché diviene fondamentale verificare in concreto la portata della presunzione del titolo di cui al suddetto comma 3 per ottenere, ex art. 17 GD.P.R., un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione. In tale ottica si è giustamente evidenziato come la deindicizzazione “rafforzata” si pone in linea con la sempre più avvertita limitazione della conservazione dei dati, che può eccedere il tempo necessario alla finalità per cui sono stati raccolti e trattati, e della tutela della presunzione di innocenza, che esce potenziata, anche sul versante informatico, secondo quanto già impone, in termini generali, il D.L.vo n. 188 del 2021.
A tanto deve aggiungersi che il tenore “imperativo” (“è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento”) rinvenibile nel comma 2 dell’articolo di cui si discute, differente dalla forma “più ampia” del suo successivo comma 3 (“il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere un provvedimento di sottrazione dall’indicizzazione”), induce a ritenere che, in realtà, solo con detta prima misura a carattere inibitorio sia stato interdetto anche al destinatario della misura qualsiasi potere valutativo.
La seconda, invero, contempla la più classica e “rodata” fattispecie di intervento successivo al trattamento dei dati, di tipo, dunque, “rimediale”. Essa consente, cioè, di chiedere la deindicizzazione dalle search engine dei risultati della ricerca “a partire dal nominativo dell’istante”, con il precipuo scopo di rendere più difficoltoso il reperimento di notizie precedentemente divulgate e legate al procedimento penale a carico dello stesso, conclusosi in modo a lui favorevole. In questo senso, la norma non fa altro che meglio dettagliare i criteri guida della legge delega n. 134 del 2021. Qui, dunque, tanto il riferimento all’art. 17 GD.P.R. quale parametro “ai sensi e nei limiti”, (il rinvio, cioè, ad una norma che non è solo attributiva del diritto alla cancellazione, ma fornisce anche concreti criteri per operare il bilanciamento con altre situazioni giuridicamente rilevanti, consentendo, in caso di riscontrata prevalenza di queste ultime, la postergazione dell’interesse alla deindicizzazione), quanto l’uso della forma “servile” (il poter costituire titolo per ottenere un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione), fanno ritenere, affatto ragionevolmente, che l’istituto lasci spazio a scelte discrezionali dei destinatari del “titolo”, in grado di bilanciare, nel concreto, gli interessi in gioco. In tal senso, del resto, si è parlato di presunzione di fondatezza dell’istanza come meramente relativa e non assoluta, atteso che l’apposizione dell’annotazione è atto dovuto da parte della cancelleria (infatti, non è il giudice a quo a pronunciarsi), ma non predetermina il risultato.
Va escluso, poi, che la normativa di nuovo conio abbia carattere realmente innovativo. L’annotazione della deindicizzazione prevista dall’art. 64-ter, comma 3, disp. att. c.p.p. “ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell’istanza (rectius: della fondatezza della richiesta dell’interessato a che il gestore del motore di ricerca si uniformi all’annotazione di cui all’art. 64-ter, comma 3, predetto apposta su uno dei provvedimenti menzionati dal comma 1 della medesima norma), così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo.
Pertanto i medesimi soggetti che già prima si occupavano di vagliare le corrispondenti domande – ovverosia, ognuno con le proprie prerogative, il gestore del motore di ricerca oppure l’autorità amministrativa preposta o, infine, l’autorità giudiziaria – sono destinate ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando nel concreto la tutela da apprestare al soggetto interessato all’oblio e i diritti all’informazione, di cronaca e connessi.
In altri termini, quando un dato viene inserito legittimamente nel web, esso legittimamente vi permane, fino a che le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione restano attuali; solo quando quelle ragioni presentano un grado di obsolescenza tale che la finalità della raccolta viene meno, sarà possibile domandare l’oscuramento o il suo congelamento. Se dunque questa è la “notizia interpretativa” che può agevolmente ricavarsi dall’art. 17 lett. a), non può ritenersi che l’art. 64-ter c.p.p. non preveda alcuna forma di bilanciamento: anche quest’ultima norma, richiamando i limiti desumibili dalla prima, impone la necessità che i dati non siano più attuali rispetto alle finalità della raccolta e dunque che il diritto all’oblio (anche quello conseguente all’archiviazione) venga bilanciato con l’accertamento della perduranza o meno delle ragioni che giustificarono la pubblicazione.