La scelta della donna di interrompere la gravidanza senza informare il proprio compagno non costituisce valido motivo per disporre la revoca della donazione
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. II, ud. 28 aprile 2026 – dep. 16 maggio 2026, n. 14567 (ord,)
Tematica
Donazione
Revoca per ingratitudine
Interruzione di gravidanza
Norma/e di riferimento
art. 29 Cost.
art. 31 Cost.
art. 801 c.c.
art. 4, L. n. 194 del 1978
art. 5, L. n. 194 del 1978
Massima/e
ѦѦѦ In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla L. n. 194 del 1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione ai sensi dell’art. 801 c.c.. Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2026, n. 14567 (ord.)
ѦѦѦ L’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, infatti, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità del donante. Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2026, n. 14567 (ord.)
In senso conforme: Cass. civ. n. 3811/2024; Cass. civ. n. 20722/2018; Cass. civ. n. 22013/2016; Cass. civ. n. 17188/2008
Commento
La scelta della donna di interrompere la gravidanza senza informare il proprio compagno non costituisce valido motivo per disporre la revoca della donazione
Giovanna Spirito
Si è posta la questione se sia possibile o meno qualificare in termini di ingiuria grave, rilevante ai fini della revoca della donazione per ingratitudine di cui all’art. 801 c.c., il comportamento della donna che abbia deciso di interrompere la gravidanza senza informare il proprio compagno di tale scelta.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, infatti, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità del donante (Cass. civ. n. 3811/2024; Cass. civ. n. 20722/2018; Cass. civ. n. 22013/2016; Cass. civ. n. 17188/2008) e deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.
Il comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolto a ledere la sua sfera morale, tale da essere contrario a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare l’atteggiamento del donatario.
Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.
La decisione di interrompere la gravidanza all’insaputa del padre integra un comportamento che, in quanto non accompagnato da modalità di esercizio disdicevoli o da circostanze di fatto significative di un particolare disprezzo verso il padre naturale del concepito, da solo, non esprime profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingiuria grave.
Va considerato, in proposito, che secondo l’art. 4, L. n. 194/1978, la decisione di interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni è riservata esclusivamente alla gestante, e non richiede il consenso del padre del nascituro; questa valutazione espressa dal legislatore è stata ritenuta non in contrasto con la tutela costituzionale della famiglia (art. 29 Cost.) e della paternità (art. 31 Cost.) dalla sentenza n. 108 del 25 giugno 1981 della Corte costituzionale.
L’art. 5 della stessa legge, inoltre, attribuisce alla gestante la mera facoltà, e non l’obbligo di coinvolgere il padre del concepito nella determinazione relativa all’eventuale interruzione della gravidanza, ed anche tale previsione legislativa non è stata ritenuta lesiva del principio di uguaglianza tra i coniugi posto a base del matrimonio (Corte Cost. n. 389 del 31.3.1988), peraltro neppure invocabile in un’ipotesi come quella in esame di mera convivenza, in cui può valere solo il principio di uguaglianza tra i sessi.
È evidente, pertanto, che se la donataria ha esercitato una facoltà riconosciutale dalla legge, senza violare alcun obbligo giuridico, dalla sola sua autonoma determinazione d’interruzione volontaria della gravidanza senza coinvolgere il padre del concepito nella relativa decisione non può essere derivata alcuna ingiuria grave nei confronti del donante, perché a tal fine sarebbe stato necessario provare, da parte del donante, il compimento di ulteriori atti da parte della donataria che fossero espressivi, come già detto, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto alla dignità del donante e che fossero quindi espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.
In conclusione, per la giurisprudenza di legittimità, in tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla L. n. 194 del 1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione ai sensi dell’art. 801 c.c..