La rilevanza delle elargizioni di terzi – in particolare familiari, normalmente i genitori – nel giudizio sul riconoscimento del diritto all’assegno di separazione o di divorzio
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 21 aprile 2026 – dep. 27 maggio 2026, n. 16637 (ord.)
Tematica
Separazione e divorzio
Determinazione assegno
Elargizioni di terzi
Norma/e di riferimento
art. 156 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori dal coniuge obbligato o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle “reddito” ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.c., così come non costituiscono reddito, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge che si afferma titolare del diritto al mantenimento. Cass. civ., sez. I, 27 maggio 2026, n. 16637 (ord.)
Commento
La rilevanza delle elargizioni di terzi – in particolare familiari, normalmente i genitori – nel giudizio sul riconoscimento del diritto all’assegno di separazione o di divorzio
Giovanna Spirito
Il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, e “l’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.
La Suprema Corte ha recentemente affermato che, in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori dal coniuge obbligato o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle “reddito” ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.c., così come non costituiscono reddito, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge che si afferma titolare del diritto al mantenimento.
Sul punto, nel leading case in materia (v. Cass. civ. n. 10380/2012), la Corte di Cassazione ha osservato che “la questione della rilevanza delle elargizioni di terzi – in particolare familiari, normalmente i genitori – nel giudizio sul riconoscimento del diritto all’assegno di separazione o di divorzio e nella determinazione del suo ammontare è stata affrontata, nella giurisprudenza di legittimità, quasi esclusivamente con riguardo alle elargizioni ricevute dal coniuge che pretenda tale diritto.
All’iniziale orientamento favorevole alla rilevanza di dette elargizioni, ove non meramente saltuarie, bensì continue e regolari (cfr. Cass. civ. 5916/1996, in tema di separazione, nonché Cass. civ. 278/1977, 358/1978, 497/1980, 1477/1982, 4158/1989, in tema di divorzio), è poi subentrato un orientamento negativo (cfr. Cass. civ. 11224/2003, 6200/2009, in tema di separazione, nonché Cass. civ. 4617/1998, 7601/2011, in tema di divorzio) che fa leva sul carattere liberale delle elargizioni di cui trattasi, non comportanti l’assunzione di alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori, sui quali grava la sola obbligazione alimentare ai sensi dell’art. 433 c.c. in via subordinata rispetto al coniuge (cfr. Cass. 11224/2003). Con riferimento, invece, alle elargizioni ricevute dal coniuge obbligato non si registrano precedenti ad eccezione di Cass. civ. 20352/2008, pronunciatasi in senso favorevole alla rilevanza di siffatte elargizioni, nella determinazione dell’assegno divorzile, nonostante perplessità sulla natura liberale delle stesse in quella fattispecie concreta”.
Dopo tale disamina della propria giurisprudenza sul punto, la Suprema Corte in quel caso ha ritenuto che “l’irrilevanza delle elargizioni liberali di terzi, quali i genitori, ancorché regolari e protrattesi anche dopo la separazione, già affermata con riferimento alla condizione del coniuge richiedente l’assegno nella più recente giurisprudenza di legittimità, debba confermarsi anche con riguardo agli aiuti economici ricevuti dal coniuge obbligato al pagamento dell’assegno. Decisivo è l’evidenziato carattere liberale e non obbligatorio di tali aiuti, che impedisce di considerarli reddito dell’obbligato, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.c. così come non costituiscono reddito, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, gli analoghi aiuti ricevuti dal coniuge creditore”. Pertanto, l’esclusione della considerazione degli atti di liberalità è legata al fatto che, pur anche quando si tratti di elargizioni sistematiche che incrementano la disponibilità del coniuge obbligato, in quanto frutto di una volontà sempre revocabile non costituiscono reddito in senso proprio (Cass. civ. 2025, n. 17037). Altro è, tuttavia, l’incremento patrimoniale che si verifica una tantum e che in modo definitivo accresce il patrimonio dell’obbligato, e che rappresenta le “altre circostanze” rispetto al reddito di cui l’art 156 c.c. impone di tenere conto. Così come è diverso l’acquisto da parte dell’obbligato di una eredità che produce un incremento particolare, non riferibile ad uno sviluppo naturale e prevedibile della situazione reddituale ed assume rilievo ai fini della valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti (Cass. civ. 4758 del 2010)
In sede di valutazione del reddito del soggetto obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento viene in gioco un elemento (il reddito dell’obbligato) cui deve essere attribuito un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro e che non può derivare da un evento incerto e non dipendente dalla volontà dell’obbligato qual è necessariamente l’elargizione di liberalità in suo favore, sia pure da parte dei suoi familiari.