La responsabilità dell’istituto scolastico per i danni cagionati dalla attività sportiva esercitata durante l’ora di educazione fisica a scuola
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. III, ud. 15 gennaio 2026 – dep. 5 marzo 2026, n. 4945 (ord.)
Tematica
Scuola
Attività sportiva
Responsabilità
Norma/e di riferimento
art. 33 Cost.
art. 2048 c.c.
art. 2050 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ L’attività sportiva esercitata durante l’ora di educazione fisica a scuola va riguardata in un più ampio contesto ludico-educativo, finalizzato alla valorizzazione del gioco di squadra ed alla fiducia nei compagni, all’attenzione alle regole ed al rispetto dell’avversario, alla formazione dei giovani per una maggiore sicurezza di sé nel raggiungimento degli obiettivi, conformemente alla ratio del nuovo ultimo comma dell’art. 33 Cost. (inserito dall’art. 1, comma 1, della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1), il che esclude la ricorrenza dei presupposti dell’art. 2050 c.c.. Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2026, n. 4945 (ord.)
In senso conforme: Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2024, n. 20790
Commento
La responsabilità dell’istituto scolastico per i danni cagionati dalla attività sportiva esercitata durante l’ora di educazione fisica a scuola
Giovanna Spirito
L’art. 2048 c.c. non configura un’ipotesi responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente ed ulteriormente esige che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia stato in grado di evitare il fatto.
Secondo l’interpretazione della norma data dalla costante giurisprudenza di legittimità, consolidatasi a seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346), la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova, dunque, applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso. Lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dalla norma, secondo detta interpretazione, individua dunque quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall’allievo (o apprendista) nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza, con la conseguenza che, secondo il generale criterio di riparto dell’onere probatorio dettato dall’art. 2697 c.c., incombe sul danneggiato, che intenda quella responsabilità far valere, l’onere di darne dimostrazione, non certo al convenuto quello di dimostrare che quel fatto costitutivo non si sia verificato (Cass. civ., sez. VI-3, 15 settembre 2020, n. 19110).
La Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire, “non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l’età e la struttura fisica dalle persone partecipanti al gioco” (Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2003, n. 15321; Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2016, n. 6844; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2016, n. 1322; Cass. civ., sez. VI-3, 5 giugno 2018, n. 14355; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2020, n. 7951).
È stato inoltre precisato che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta.
La responsabilità, invece, non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonché nell’ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12012), rientrando cioè nell’alea normale della medesima (v. Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20908; Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2019, n. 9983).
La prova liberatoria che la scuola deve offrire richiede la dimostrazione: a) di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare l’evento lesivo (Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1999, n. 916); b) di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta; c) di avere adottato le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo; d) la prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa (Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2001, n. 5668).
Ai fini dell’accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 c.c., il giudizio sulla pericolosità dell’attività svolta – ossia l’apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell’evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall’attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all’art. 2043 c.c. – quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2019, n. 4545; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1195; Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2015, n. 10268).
In forza di questo principio l’attività sportiva non è – in linea generale – una attività pericolosa, potendo essere considerata tale solo là dove abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità ovvero presenti passaggi di particolare difficoltà (così, nel caso del rafting, Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2023, n. 26860; Cass. civ., sez. VI-3, 28 luglio 2017, n. 18903).
L’attività sportiva esercitata durante l’ora di educazione fisica a scuola va riguardata in un più ampio contesto ludico – educativo, finalizzato alla valorizzazione del gioco di squadra ed alla fiducia nei compagni, all’attenzione alle regole ed al rispetto dell’avversario, alla formazione dei giovani per una maggiore sicurezza di sé nel raggiungimento degli obiettivi, conformemente alla ratio del nuovo ultimo comma dell’art. 33 Cost. (inserito dall’art. 1, comma 1, della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1) (Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2024, n. 20790), il che esclude la ricorrenza dei presupposti dell’art. 2050 c.c..