La responsabilità della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito posto in essere dal preposto
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. III, ud. 13 maggio 2026 – dep. 22 maggio 2026, n. 15651
Tematica
Compagnia di assicurazioni
Responsabilità
Fatto illecito del preposto
Norma/e di riferimento
art. 1227 c.c.
art. 2049 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ La responsabilità della compagnia di assicurazioni è astrattamente inquadrabile nella fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2049 c.c., quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2026, n. 15651
In senso conforme: Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14578; Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2000, n. 4005; Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 1995, n. 12945
Commento
La responsabilità della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito posto in essere dal preposto
Giovanna Spirito
Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, la responsabilità della compagnia di assicurazioni è astrattamente inquadrabile nella fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2049 c.c., quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14578; ma, in tal senso, cfr. già Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 1995, n. 12945; Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2000, n. 4005).
Al fine di ottenere la condanna della società preponente per il fatto illecito posto in essere dal preposto, consistito nell’appropriazione di somme consegnategli dal risparmiatore a seguito della sottoscrizione di un contratto di investimento, il preteso danneggiato è tenuto a dimostrare di avere effettivamente affidato il proprio denaro per l’effettuazione di attività rientranti apparentemente, secondo un criterio di normale affidamento in buona fede, nel campo di operatività del rapporto tra preponente e preposto (Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2011, n. 1741; Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2011, n. 6829). In particolare, perché possa configurarsi una responsabilità della compagnia di assicurazioni ex art. 2049 c.c., è necessario provare il «rapporto di occasionalità necessaria» tra la condotta dell’agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l’incombenza abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque, il collaboratore dell’imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli. A questo proposito, non assumono decisivo rilievo la natura e la fonte del rapporto esistente tra preponente e preposto, essendo sufficiente anche una mera collaborazione o ausiliarità del preposto, nel quadro dell’organizzazione e delle finalità dell’impresa gestita dal preponente (v. Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2000, n. 4005).ù
Il fondamento della responsabilità ex art. 2049 c.c. va, infatti, rinvenuto non già nella formale esistenza di un rapporto di lavoro o di agenzia, ma nel rapporto effettuale che si istituisce quando per volontà di un soggetto (committente), altro soggetto (commesso) esplica in fatto attività per di lui conto e sotto il suo potere (v. Cass. civ., sez. III, 24 maggio 1988, n. 3616). In linea con tali premesse, la Suprema Corte ha di recente chiarito, con sentenza n. 34034 del 24 dicembre 2025, che il “rapporto di preposizione” – alla luce della ratio del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c., da individuarsi nel principio cuius commoda eius et incommoda – va valutato alla stregua di due profili: a) un profilo più strettamente contrattuale, che consideri i termini dei diritti, degli obblighi e dei poteri contrattualmente spettanti al soggetto che si avvale della prestazione altrui, con riguardo allo svolgimento della relativa attività; b) un più generale profilo funzionale, che tenga conto – anche al di là dei diritti e degli obblighi contrattuali – della effettiva relazione intercorrente tra le rispettive attività produttive, specie se di natura imprenditoriale, potendosi ben ritenere che il debitore/incaricato della prestazione assuma la qualità di “preposto” in quanto la sua attività è soggetta a (sia pur varie e diverse) forme di “eterodirezione” e “appropriazione”.
Tanto premesso, resta ferma, anche in questa specifica materia, l’applicazione dell’art. 1227 c.c., che può difatti combinarsi con tutte le fattispecie di responsabilità da fatto illecito, giusta il richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., di guisa che – alla luce delle circostanze del caso concreto e delle prove disponibili nel processo – l’atto del danneggiato può porsi in relazione causale con l’evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) “interruzione del nesso causale” tra fatto del preposto (per cui risponderebbe il preponente) e danno, bensì alla luce della regola con-causale di cui all’art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con il primo, deprivato della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l’efficienza causale sul piano strettamente naturalistico, poiché, senza di esso, il danno non si verificherebbe.
Ed invero, come la Suprema Corte ha anche di recente avuto modo di precisare, in via generale, con la sentenza n. 2526 del 5 febbraio 2026 (ancorché si tratti, nello specifico, di una pronuncia in tema di responsabilità della Regione ex art. 2052 c.c. per gli incidenti che vedano coinvolti un autoveicolo senza guida di rotaie e animali selvatici), «nell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità assume sempre più centrale rilievo il principio secondo il quale, in tutte le ipotesi di imputazione della responsabilità civile risarcitoria, anche laddove essa avvenga in base a criteri meramente oggettivi che consentano solo la prova contraria esimente del fortuito, deve tenersi sempre conto dell’incidenza sull’evento dannoso della condotta del danneggiato, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. Tale condotta va, pertanto, sempre valutata dal giudice, sulla base degli elementi di prova disponibili, onde stabilire se ed in quale misura essa abbia eventualmente concorso a determinare l’evento dannoso, con correlativa e proporzionale diminuzione del risarcimento dovuto dal responsabile, ovvero esclusione di ogni risarcimento, nel caso in cui detta condotta abbia assunto il carattere di causa esclusiva dell’evento stesso (valga il riferimento, sul punto, alla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di danni derivati da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.; cfr. per tutte: Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2018, da n. 2477 a n. 2483)». In tal guisa, avendo riguardo la norma di cui all’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. all’accertamento del nesso di causalità materiale (la haftungsbegründende Kausalität dell’esperienza tedesca: in linea di buona approssimazione, la causalità costitutiva della responsabilità), l’eventuale contributo causale del danneggiato all’evento dannoso è – invariabilmente – di tipo oggettivo e prescinde dall’imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo (da ultimo, diffusamente, Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26798). Tale ultimo aspetto costituisce l’ubi consistam della richiamata norma ed esclude che, in relazione ai diversi criteri di imputazione della responsabilità, essa possa assumere una valenza di volta in volta diversa e, a seconda dei casi, richiedere diversi elementi costitutivi. Così, similmente, in coerenza con tali premesse, la Suprema Corte ha ribadito che, anche in relazione alla fattispecie di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la rilevanza eziologica del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. non postula affatto che tale condotta colposa (intesa in senso solamente oggettivo) risulti in effetti imprevedibile ed inevitabile (cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2026, n. 8633). A ben vedere, non contrasta con questo indirizzo interpretativo l’orientamento secondo cui, in relazione alla fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2049 c.c. della compagnia di assicurazioni per il fatto del promotore, la condotta oggettivamente colposa del danneggiato può spingersi fino ad assumere efficacia eziologica esclusiva (tanto non vale, invece, per quella concorrente) in presenza di un coinvolgimento soggettivo del danneggiato ben più marcato, allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l’intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all’irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta, ad esempio, dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, 15 settembre 2020, n. 19111; Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2018, n. 30161). Tale orientamento, infatti, esplicita solamente le condizioni rispetto alle quali la condotta colposa del danneggiato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227, comma 1, prima parte, c.c. e 41 c.p., assume rilevanza eziologica esclusiva (e non concorrente) nella causazione dell’evento di danno. La dottrina più recente ha abbandonato l’idea che la regola di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, sia espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. La regola di cui all’art. 1227 c.c., va inquadrata esclusivamente nell’ambito del rapporto causale. Del resto, lo stesso art. 1227, comma 1, c.c. sancisce che «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate».
In proposito, l’art. 1227 c.c. distingue due ipotesi, tra loro ben diverse: a) che il danneggiato abbia con la sua colpa (concorrente, ovvero esclusiva) contribuito a cagionare l’evento di danno (comma 1); b) che la colpa del danneggiato – pur non concorrendo, sul piano della causalità materiale, alla produzione dell’evento di danno – ne abbia aggravato le conseguenze, riferendosi al comportamento del danneggiato successivo all’evento di danno (comma 2). Tali disposizioni si collocano, dunque, su due piani distinti: il comma 2 si riferisce, infatti, alla condotta colposa del danneggiato con esclusivo riferimento al segmento “evento di danno-danno conseguenza” (la haftungausfüllende Kausalität dell’esperienza tedesca: in linea di buona approssimazione, la causalità integrativa di responsabilità) e contiene soltanto una regola di causalità giuridica; il comma 1, invece, contiene, nella sua prima parte – separata dal resto attraverso la virgola – una regola di causalità materiale (oggetto anche di indagine ufficiosa, poiché intrinseca alla ricostruzione del fatto storico: per tutte, Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2004, n. 5127), mentre la seconda parte, nella misura in cui attiene alla individuazione del danno risarcibile, già contiene, in sé, una regola di causalità giuridica.