La responsabilità del professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. III, ud. 17 dicembre 2025 – dep. 13 febbraio 2026, n. 3215 (ord.)
Tematica
Responsabilità professionale
Commercialista
Diligenza
Norma/e di riferimento
art. 1176 c.c.
art. 1218 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ Il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. Con particolare riferimento alle deduzioni fiscali, egli è tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse siano spettanti e possano quindi legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale e in modo da consentire al contribuente di ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2026, n. 3215
ѦѦѦ La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, mentre poi spetta al professionista stesso provare di essersi conformato ai canoni di diligenza propri della sua attività intellettuale, in ossequio al canone stabilito dall’art. 1218 c.c. La diligenza del professionista deve essere valutata in base al canone di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. e, quindi, in base alla natura dell’attività prestata. Con specifico riguardo al commercialista, ed in ispecie alla diligenza necessaria in caso di predisposizione della dichiarazione dei redditi, configura indubbiamente un’ipotesi di violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. il fatto di appostare costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2026, n. 3215
Commento
La responsabilità del professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente
Giovanna Spirito
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, mentre poi spetta al professionista stesso provare di essersi conformato ai canoni di diligenza propri della sua attività intellettuale, in ossequio al canone stabilito dall’art. 1218 c.c.
La diligenza del professionista deve essere valutata in base al canone di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. e, quindi, in base alla natura dell’attività prestata.
Con specifico riguardo al commercialista, ed in ispecie alla diligenza necessaria in caso di predisposizione della dichiarazione dei redditi, configura indubbiamente un’ipotesi di violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. il fatto di appostare costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione.
In generale, quindi, il professionista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante. Invero nella predisposizione della dichiarazione, il cui contenuto vincola il dichiarante e lo espone in caso di inesattezze ed errori a sanzioni anche rilevanti, il professionista a ciò incaricato è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. In particolare, con riferimento alle deduzioni fiscali, che costituiscono deroghe al principio di tassazione integrale del reddito, i relativi presupposti di fatto e di diritto devono essere appunto oggetto di attenta verifica da parte del professionista.
Ora mentre è logico che il commercialista non possa essere tenuto a vigilare la tenuta regolare della contabilità se a ciò non preposto, e quindi non possa rientrare nella sua diligenza porre in discussione l’eventuale effettuazione od irregolarità dei documenti presentatigli rispetto al reale, così come lo stesso non è tenuto ad indagare circa la sussistenza di operazioni non annotate o non fatturate e in generale non è tenuto a svolgere autonomamente ricerche relative alla documentazione, viceversa egli – incaricato di redigere una dichiarazione in cui gli si chiede esplicitamente di dedurre determinate spese in base ad una specifica normativa –non può esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti dalla legge per siffatte detrazioni siano stati posti in essere, e ciononostante procedere alla deduzione delle spese stesse come se gli adempimenti fossero stati posti in essere. Siffatto comportamento appare dunque posto in essere in violazione dell’obbligo di diligenza da lui esigibile, e in proposito non assume alcun rilievo il fatto, valorizzato dai giudici del merito, che il contribuente abbia trasmesso un documento riepilogativo delle fatture pagate in rapporto a tali deduzioni. Pur ammettendo la rilevanza del fatto che il cliente dia espressamente atto dell’avvenuto espletamento di un certo incombente formale, come nella specie potrebbe ritenersi con riguardo alla fatturazione dei costi, la deduzione nella specie era riconosciuta dalla legge non solo sul presupposto di tale formalità, ma altresì sulla base di precise comunicazioni previste dalla legge fiscale, in assenza delle quali i benefici non potevano essere riconosciuti, come puntualmente avvenuto. Orbene l’essenza ed il significato dell’attività professionale nell’ambito della dichiarazione dei redditi, che ben potrebbe eseguire il singolo contribuente, consiste proprio nella verifica e nel successivo riscontro (con il cliente) circa l’avere quest’ultimo posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché le deduzioni siano spettanti e possano quindi legittimamente essere inserite nella dichiarazione stessa senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale o in modo da ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità.