La decorrenza del termine di prescrizione per i compensi professionali del difensore
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. II, ud. 4 dicembre 2025 – dep. 3 febbraio 2026, n. 2222 (ord.)
Tematica
Compensi professionali del difensore
Prescrizione
Decorrenza del termine
Norma/e di riferimento
art. 2957 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ L’art. 2957, comma 2, prima parte, c.c. mira a fissare una data precisa di decorrenza facilmente verificabile e individua due diversi momenti di decorrenza della prescrizione, a seconda che l’affare sia o meno concluso. Per gli affari compiuti, essa decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato; per gli altri dall’esecuzione dell’ultima prestazione. Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2026, n. 2222
In senso conforme: Cass. civ. 275 del 2021; Cass. civ. 13401 del 2015; Cass. civ. 13374 del 2004
ѦѦѦ In tema di compensi professionali del difensore, l’elenco delle circostanze verificatesi le quali gli affari possono considerarsi terminati, di cui all’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., non è tassativo e chiuso, ma aperto, rientrandovi tutti gli eventi, dovuti a cause obiettive o subiettive, anche non processuali, che, comunque, facciano venire meno il rapporto tra cliente ed avvocato. Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2026, n. 2222
ѦѦѦ In tema di compensi professionali, in assenza di un evento specifico che comporti inequivocabilmente, ai sensi dell’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., la cessazione del rapporto di mandato fra difensore e cliente, questo deve ritenersi vigente almeno fino all’adozione di un provvedimento del giudice che, in qualunque modo, definisca la lite, ben potendo tale provvedimento essere rappresentato da un decreto di perenzione di un giudizio amministrativo pronunciato ex art. 9, comma 2, legge n. 205 del 2000. Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2026, n. 2222
Commento
La decorrenza del termine di prescrizione per i compensi professionali del difensore
Giovanna Spirito
L’art. 2957, comma 2, c.c. prescrive che, “per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”. Questa disposizione mira a fissare una data precisa di decorrenza facilmente verificabile e individua due diversi momenti di decorrenza della prescrizione, a seconda che l’affare sia o meno concluso. Per gli affari compiuti, essa decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato; per gli altri dall’esecuzione dell’ultima prestazione (Cass. civ. 4075 del 1975; Cass. civ. 6033 del 1987; Cass. civ. 12326 del 2001; Cass. civ. 13374 del 2004; Cass. civ. 13401 del 2015; Cass. civ. 275 del 2021).
Fra gli affari definiti, il codice include tre distinte figure, che richiamano sia la conclusione giudiziaria della vicenda sia ipotesi nelle quali il rapporto fra difensore e cliente si conclude al di fuori dal processo.
In generale, non può dirsi a priori quando una lite debba ritenersi decisa, trattandosi di una quaestio facti la cui soluzione è strettamente connessa al contenuto dell’atto di conferimento dell’incarico al difensore e al suo sviluppo concreto. Di certo, per decisione della lite deve intendersi la definizione della causa, pure in rito, con sentenza passata in giudicato (o altro provvedimento definitivo), ma in giurisprudenza e in dottrina l’affare si considera terminato, sempre ai fini della decorrenza del termine della prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, non solo nei casi espressamente previsti nell’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venire meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale la morte del cliente o del difensore, la cessazione da parte di quest’ultimo dell’esercizio della professione, l’estinzione del processo (come, ad esempio, per la mancata riassunzione nel termine dopo la cancellazione della causa dal ruolo) o la rinuncia al mandato (Cass. civ. n. 965 del 1964; Cass. civ. n. 7281 del 2012; Cass. civ. n. 40626 del 2021; Cass., civ., sez. II, 22 giugno 2023 n. 17924).
D’altronde, se rilevasse esclusivamente il momento della formale chiusura in via definitiva del processo, non si spiegherebbe su quale fondamento verrebbero assimilate tra di loro, al fine voluto dalla legge, la decisione della lite per sentenza passata in giudicato e la perenzione o l’estinzione del processo e, in definitiva, la revoca del mandato e la conciliazione. Più in generale, la prescrizione del diritto dell’avvocato al pagamento dell’onorario può decorrere, per gli affari definiti, non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., ma, altresì, dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest’ultimo (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7281).
La giurisprudenza è, dunque, costante nel dare rilievo, in generale, agli eventi che, comunque, realizzano l’interesse del cliente e concludono il rapporto con il difensore, rendendone normalmente inutile la prosecuzione.
L’elenco di cui all’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., non è, allora, tassativo e chiuso.
Concorrono ad integrarlo, piuttosto, tutte le vicende che, in maniera univoca, possono indurre a considerare, secondo una valutazione di normalità, estinto il mandato professionale. Vi sono, poi, gli affari non conclusi, in ordine ai quali la prescrizione decorre dall’esecuzione dell’ultima prestazione. In particolare, si è fatto notare che proprio ove il rapporto di patrocinio conosca un periodo di prolungata inerzia, ossia quando l’avvocato non svolga più prestazioni per una stasi del processo e non subentri alcuna causa che ponga termine al medesimo rapporto col cliente, si giustifica la distinta previsione di decorrenza della prescrizione, “per gli affari non terminati”, dall’ultima prestazione, non trovando, altrimenti, tale norma mai applicazione, nel senso che la prescrizione dovrebbe decorrere sempre dalla decisione della lite, dall’estinzione del processo, dalla conciliazione delle parti, dalla revoca o dalla rinuncia relative al mandato (revoca e rinuncia che sono dichiarazioni recettizie a forma libera, il verificarsi delle quali, quindi, può essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni: Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 2012, n. 23324), dalla morte del cliente o dell’avvocato o dalla cessazione da parte dello stesso dell’esercizio della professione (Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2023, n. 17924).