La compensazione e l’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. III, ud. 20 novembre 2026 – dep. 29 aprile 2026, n. 11850 (ord.)
Tematica
Trasporto aereo
Cancellazione
Riatrdo
Norma/e di riferimento
art. 5, Regolamento CE n. 261 del 2004
Massima/e
ѦѦѦ In tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi dell’art. 5, par.3, del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettore aereo è liberato dall’obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di “circostanze eccezionali” (che ben possono essere rappresentate da eventi esterni, quali uno sciopero indetto da terzi soggetti), l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare. Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2026, n. 11850 (ord.)
In senso conforme: Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023 n. 4261
Commento
La compensazione e l’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato
Giovanna Spirito
In merito alle regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato dettate dal Reg. CE n. 261/2004, al passeggero è riconosciuto il diritto al rimborso del costo del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria di importo crescente in proporzione alla gravità del ritardo.
Con particolare riferimento a quest’ultima ipotesi, la normativa comunitaria identifica diverse ipotesi di gravità del ritardo, commisurate alla lunghezza della tratta; quindi, dal punto vista oggettivo, il richiamato Regolamento introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l’inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene “grave” e genera obblighi risarcitori e compensativi.
La Corte di Giustizia in proposito ha affermato, al riguardo, che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch’essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del Regolamento (CGUE, 19 novembre 2009, C-402/07 Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon e Alana Sturgeon contro Condor Flugdienst GmbH; CGUE, 26 febbraio 2013, C-11/11 Air France contro Heinz-Gerke Folkerts e Luz-Teresa Folkerts, con riferimento al volo con una o più coincidenze; CGUE, 23 ottobre 2012, C-581/10, Nelson/Deutsche Lufthansa AG e C-629/10 British AirwaysEasyiet e International Air Transport Association/Civil Aviation Authority).
Va pure evidenziato che, in caso di cancellazione del volo, l’art. 5, comma 3, del citato Regolamento stabilisce che il vettore non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria, se ha tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione ovvero se dimostra che la stessa è dovuta a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (v. in tema di onere della prova in caso di ritardo aereo, Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1584).
In questo quadro, la responsabilità del vettore è elisa solamente dal caso fortuito o dalla forza maggiore, cui si aggiunge però l’ipotesi del congruo preavviso che consenta al passeggero di organizzarsi diversamente, così minimizzando le conseguenze del disagio.
L’art. 5, comma 1, lett. c) del citato Reg. stabilisce che spetta la compensazione, a meno che i passeggeri interessati siano stati informati della cancellazione del volo “meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario previsto”. In ordine al concreto riscontro delle “circostanze eccezionali”, di per sé idonee ad assolvere la compagnia aerea dal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento n. 261/2004, la Corte di Lussemburgo ha rilevato che «ai sensi dei considerando 14 e 15 nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo, è liberato […] dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo sono dovuti a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso o, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato» (CGUE 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Possono essere considerate “circostanze eccezionali” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del citato Regolamento, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, e tali due condizioni sono cumulative (sentenza del 4 aprile Data pubblicazione 29/04/2026 2019, Germanwings, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 20 e giurisprudenza ivi citata” (Corte di Giustizia UE 26 giugno 2019, causa C-159/18). In proposito, la stessa Corte di Lussemburgo ha sottolineato come, ai sensi del considerando 14 dello stesso Regolamento, le “circostanze eccezionali” «possono in particolare ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo (v. sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C 549/07, EU:C:2008:771, punto 21)» (CGUE 4 maggio 2017, causa C 315/2015). Quanto, poi, ai “casi in cui si verifichino simili circostanze” il vettore aereo operativo è tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo di cui trattasi. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento pertinente (CGUE 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, punto 22; CGUE 7 luglio 2022, causa C-308/21). In conformità agli appena ricordati principi, la Suprema Corte ha affermato che in tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi dell’art. 5, par.3, del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettore aereo è liberato dall’obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di “circostanze eccezionali” (che ben possono essere rappresentate da eventi esterni, quali uno sciopero indetto da terzi soggetti), l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4261; affermando detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che lo sciopero del personale ENAV integrasse una ragione di per sé idonea ad assolvere la compagnia aerea dal suddetto obbligo indennitario, senza compiere alcuna indagine circa l’effettiva sussistenza di circostanze concrete, tali da rendere materialmente impossibile, per la compagnia medesima, l’adozione di misure alternative suscettibili di escludere o minimizzare i sacrifici dei viaggiatori).