Il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell’infante per la perdita del padre
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. III, ud. 8 luglio 2026 – dep. 20 luglio 2026, n. 23544 (ord.)
Tematica
Danno non patrimoniale
Perdita del padre
Infante
Norma/e di riferimento
art. 2043 c.c.
art. 2059 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ L’ormai consolidato resoconto delle attuali acquisizioni scientifiche (oggettivamente riscontrabili attraverso le evidenze offerte dalla psicologia dello sviluppo, dalla neurobiologia neonatale e dalla stessa ‘teoria dell’attaccamento’) induca a ritenere come anche un bimbo di pochi mesi, pur non possedendo le strutture cognitive idonee ad elaborare i concetti astratti di ‘padre’ o di ‘affetto’, sia pienamente in grado di avvertire ed elaborare l’apporto della relazione paterna sul piano sensitivo, somato-sensoriale ed emotivo-funzionale. Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2026, n. 23544 (ord.)
ѦѦѦ La psicologia dello sviluppo (a partire dall’evoluzione della teoria dell’attaccamento) suggerisce di considerare superata l’idea secondo cui il legame con il padre sia solo secondario o derivato rispetto a quello della madre; e ciò, nella misura in cui il bambino avverte l’apporto paterno come un canale di stimolazione differente, percepito sul piano propriocettivo e cinestetico da parte dell’infante, chiamato a sperimentare modi diversi di entrare in relazione. L’affetto paterno per un bimbo di pochi mesi, non è un sentimento da interpretare, quanto un fatto oggettivo di natura fisico sensoriale: l’apporto affettivo del padre viene registrato oggettivamente come assenza di minaccia, apporto di calore, stabilità posturale, stimolazione vitale e sintonizzazione bio-comportamentale. Si tratta di un alfabeto primario attraverso il quale il sistema nervoso del bambino inizia a mappare il mondo come un luogo sicuro. Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2026, n. 23544 (ord.)
Commento
Il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell’infante per la perdita del padre
Giovanna Spirito
La perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina con sé perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, ‘dimensioni oggettive’ del pregiudizio, ossia ‘utilità’ la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di utilità diverse dalla serenità morale. Ma, anche in tale dimensione, il pregiudizio è rilevante solo se attuale, e lo è per sua natura. Se la dissociazione, almeno astrattamente, è concepibile per la sofferenza soggettiva – il danneggiato subisce una lesione di cui è in grado di patire solo in futuro – la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle ‘utilità’ che il rapporto consente, è necessariamente una perdita che rileva immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle ‘utilità’. Ed il godimento futuro di una situazione passata, in quanto annientata dall’illecito, è difficile da ammettere. In sostanza, la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva, per l’appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione, come invece potrebbe in astratto essere per la sofferenza morale. Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le ‘utilità’ che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le ‘utilità’ che offre e che l’illecito fa perdere definitivamente. E che l’infante non ha. Se si può ammettere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, non si può ammettere un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente (Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2022, n. 12987).
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rivedibili e rimeditabili gli assunti di base di tale indirizzo, segnatamente nella parte in cui si afferma, in termini ingiustificatamente apodittici, la supposta ‘incapacità’ dell’infante di ‘ricevere’ (non, quindi, di percepire in termini coscienti, ma di ricevere oggettivamente) i ‘benefici’ connessi a un rapporto diretto e immediato con il proprio padre. E invero, varrà al riguardo considerare come l’ormai consolidato resoconto delle attuali acquisizioni scientifiche (oggettivamente riscontrabili attraverso le evidenze offerte dalla psicologia dello sviluppo, dalla neurobiologia neonatale e dalla stessa ‘teoria dell’attaccamento’) induca a ritenere come anche un bimbo di pochi mesi, pur non possedendo le strutture cognitive idonee ad elaborare i concetti astratti di ‘padre’ o di ‘affetto’, sia pienamente in grado di avvertire ed elaborare l’apporto della relazione paterna sul piano sensitivo, somato-sensoriale ed emotivo-funzionale. In particolare, il discorso scientifico restituisce alle nostre cognizioni la certa attestazione che la memoria sensoriale di un bimbo di pochi mesi, pur non riconoscendo le persone tramite categorie logiche, è in grado, attraverso la fittissima rete degli stimoli dell’udito, del tatto e dell’olfatto (una voce che ritorna, differenziandosi con familiarità; i modi di un irripetibile abbraccio; un odore riconosciuto e specifico), di registrare quella specifica presenza paterna come un pattern familiare e sicuro.
L’apporto della partecipazione affettiva e della carica emotiva paterna vale a tradursi, da una prospettiva neurobiologica, in una regolazione fisiologica oggettiva (suscettibile di determinare sincronizzazioni emotive e cardiache, ritmi biologici, produzioni di ossitocina e dopamina) capace di determinare l’immediato passaggio da uno stato di tensione ad uno di quiete e di sicurezza.
La psicologia dello sviluppo (a partire dall’evoluzione della teoria dell’attaccamento) suggerisce di considerare superata l’idea secondo cui il legame con il padre sia solo secondario o derivato rispetto a quello della madre; e ciò, nella misura in cui il bambino avverte l’apporto paterno come un canale di stimolazione differente, percepito sul piano propriocettivo e cinestetico da parte dell’infante, chiamato a sperimentare modi diversi di entrare in relazione.
In breve, l’affetto paterno per un bimbo di pochi mesi, non è un sentimento da interpretare, quanto un fatto oggettivo di natura fisico sensoriale: l’apporto affettivo del padre viene registrato oggettivamente come assenza di minaccia, apporto di calore, stabilità posturale, stimolazione vitale e sintonizzazione bio-comportamentale.
Si tratta di un alfabeto primario attraverso il quale il sistema nervoso del bambino inizia a mappare il mondo come un luogo sicuro. Trascurare tutto ciò – in nome di una presunta incapacità di ricevere dell’infante – significa cancellare immotivatamente (senza alcuna argomentazione idonea a renderne ragione) l’oggettiva sofferenza (come indice di mancanza) che, proprio sul piano della vita quotidiana, l’improvvisa scomparsa di un patrimonio di apporti relazionali e affettivi determina per un bimbo di pochi mesi, a nulla rilevando l’ovvia incapacità di quest’ultimo di concettualizzarne in modo consapevole o cosciente il senso o la provenienza. Se la logica del danno si muove sul terreno della perdita oggettivamente rilevabile (articolandosi, sul terreno del pregiudizio non patrimoniale, secondo i termini della sofferenza oggettivamente patita), nessun rilievo potrà mai essere riconosciuto all’incapacità della vittima di concettualizzare coscientemente il senso di quella perdita e di quella sofferenza, trattandosi, in ogni caso, di una perdita e di una sofferenza che si legano, con oggettiva immediatezza, alla definitiva eliminazione di benefici già vissuti in termini di indiscutibile certezza e di irrefragabile attualità.