Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l’«extrema ratio»
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 21 gennaio 2026 – dep. 25 gennaio 2026, n. 1671 (ord.)
Tematica
Responsabilità genitoriale
Decadenza
Presupposti
Norma/e di riferimento
art. 330 c.c.
art. 1, L. n. 183/1984
Massima/e
ѦѦѦ Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali. Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1671
In senso conforme: Cass. civ. n. 27171/2024; Cass. civ. n. 12237/2023
ѦѦѦ Per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale non è sufficiente che la grave condotta del genitore e il relativo pregiudizio per il figlio sia implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali, ma occorre la verifica della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto e nell’attualità, un limite nell’esigenza di evitare una recisione del legame familiare naturale alla cui conservazione il minore ha, anzitutto, diritto, fintanto che ciò sia possibile e non gravemente dannoso, giacché detto legame originario non sarà cancellato per effetto di un provvedimento e la sua recisione, anche quando dolorosamente necessaria, riverberà comunque nella sua crescita. Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1671
Commento
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l’«extrema ratio»
Giovanna Spirito
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (v. Cass. civ. n. 12237/2023, ripresa da Cass. civ. n. 27171/2024). Infatti, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l’extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l’interesse prevalente di quest’ultimo a crescere sano nel contesto familiare d’origine (v. Cass. civ., n. 29814/2023, confermata anch’essa in Cass. civ. n. 27171/2024) e ciò perché il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma, piuttosto, è fondato sull’accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l’ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. civ. n. 14145/2017, ancora una volta richiamata in Cass. civ. n. 27171/2024). Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l’autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Ragion per cui non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (o abbia abusato dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio; e tale pregiudizio deve anche essere grave e, certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali.
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, presuppone che giudice di merito esprima una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. civ. n. 12237/2023 richiamata in Cass. civ. n. 24708/2024), e questo, appunto, perché un simile grave ed invasivo provvedimento costituisce l’extrema ratio, ossia una misura adottabile solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l’interesse prevalente di quest’ultimo a crescere sano nel contesto familiare d’origine (Cass. civ. n. 29814/2023 ancora richiamata in Cass. civ. n. 24708/24).
A questo proposito merita ricordare che l’art. 1, L. n. 183/1984 stabilisce al comma 1 un chiaro principio generale, ovvero che «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia», e al comma 3 che «Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia». La scelta del legislatore, dunque, in funzione della tutela del preminente interesse del minore, è inequivocabilmente quella di investire anzitutto sulle figure genitoriali fragili, affinché, laddove è possibile, queste siano poste in grado di assolvere al compito genitoriale ed ad assumerne la relativa responsabilità attraverso i necessari ed idonei interventi di accompagnamento e sostegno, in una direzione che costituisce attuazione in concreto nella materia del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. a salvaguardia del principio fondativo della pari dignità di ciascuno di cui all’art. 3 Cost. che informa tutti i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Carta costituzionale.
Alla luce di questo impianto sistematico risulta ancora più pregnante il senso della consolidata giurisprudenza in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, secondo la quale per la relativa pronuncia non è sufficiente che la grave condotta del genitore e il relativo pregiudizio per il figlio sia implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali (v. per tutte Cass. civ. n. 24708/2024), ma occorre la verifica della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto e nell’attualità, un limite nell’esigenza di evitare una recisione del legame familiare naturale alla cui conservazione il minore ha, anzitutto, diritto, fintanto che ciò sia possibile e non gravemente dannoso, giacché detto legame originario non sarà cancellato per effetto di un provvedimento e la sua recisione, anche quando dolorosamente necessaria, riverberà comunque nella sua crescita.