Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non può considerarsi presuntivamente incapace di testare o di donare
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 19 novembre 2025 – dep. 22 gennaio 2026, n. 1396 (ord.)
Tematica
Amministrazione di sostegno
Funzione
Capacità di testare
Norma/e di riferimento
art. 411 c.c.
art. 591 c.c.
art. 596 c.c.
art. 1, L. n. 219 del 2017
art. 3, L. n. 219 del 2017
Massima/e
ѦѦѦ L’amministrazione di sostegno assume come cardine la protezione dell’autodeterminazione dell’amministrato in tutti gli ambiti in cui può esprimersi senza, tuttavia, determinare un pregiudizio nell’esercizio di diritti di pari rango quali il diritto alla salute; il diritto ad una condizione di vita dignitosa e non esposta a pericoli; il diritto a conservare il proprio assetto economico patrimoniale senza rinunciare alla propria indipendenza economica, tenuto conto del tenore di vita e delle concreta capacità reddituali personale; il diritto a non rinunciare ad interessi e modalità di vita quotidiana ove non espongano a pericoli connessi all’integrità psico-fisica dell’amministrato. Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1396
ѦѦѦ Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non può considerarsi presuntivamente incapace di testare o di donare. Il legislatore estende ex art. 411, comma 2, c.c. all’amministratore di sostegno l’incapacità di ricevere per testamento di cui all’art. 596 c.c., ma non annovera tra i casi di incapacità tipizzati dall’art. 591 c.c. quello del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno. Da tempo, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la possibilità che il giudice tutelare, come previsto dall’art. 411, comma 4, c.c., nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente possa disporre che gli effetti limitativi alla capacità di testare e donare siano estesi al beneficiario, superando la tesi contraria a mente della quale il carattere eccezionale dell’incapacità di testare e la natura stessa degli atti personalissimi impedissero l’intervento della volontà di un terzo in funzione d’intermediazione o integrazione di quella dell’interessato. In particolare, l’indagine che deve svolgere il giudice tutelare nel disporre la limitazione di cui all’art. 591 c.c. consiste nell’accertamento di un grado d’incapacità cognitiva e volitiva, tale da non consentirne l’autonoma formazione ed espressione di una volontà testamentaria libera e consapevole. Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1396
In senso conforme: Cass. civ. 21 maggio 2018, n. 12460
Commento
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non può considerarsi presuntivamente incapace di testare o di donare
Giovanna Spirito
Lo scopo cui è rivolto l’istituto dell’amministrazione di sostegno è individuato dall’art. 1, L. 6 del 2004 il quale, innovando il precedente sistema incentrato sugli istituti della interdizione ed inabilitazione, strumenti strettamente finalizzati alla perdita o conformazione limitativa della capacità di agire e funzionali alla gestione dell’assetto economico patrimoniale dell’interdetto o inabilitato, affida al nuovo modello il compito di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo e permanente”.
L’istituto assume come cardine la protezione dell’autodeterminazione dell’amministrato in tutti gli ambiti in cui può esprimersi senza, tuttavia, determinare un pregiudizio nell’esercizio di diritti di pari rango quali il diritto alla salute; il diritto ad una condizione di vita dignitosa e non esposta a pericoli; il diritto a conservare il proprio assetto economico patrimoniale senza rinunciare alla propria indipendenza economica, tenuto conto del tenore di vita e delle concreta capacità reddituali personale; il diritto a non rinunciare ad interessi e modalità di vita quotidiana ove non espongano a pericoli connessi all’integrità psico-fisica dell’amministrato.
Il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, nella parte in cui definisce i poteri di assistenza o sostituzione della volontà dell’amministrato, impone quindi un ponderato bilanciamento tra esigenze di protezione e salvaguardia della libertà personale, bilanciamento che si atteggia diversamente a seconda degli ambiti incisi. Con specifico riguardo all’autodeterminazione in ambito sanitario, l’ordinamento ammette espressamente che i poteri dell’amministratore di sostegno siano estesi alla prestazione del consenso in ambito sanitario e alla predisposizione di un piano terapeutico volto alla cura del beneficiario allorché la volontà del paziente, che legittimerebbe l’intervento terapeutico, e che è riconosciuta come determinante, sia attinta da una condizione di infermità, provvisoria o definitiva, tale da non poter essere più formata consapevolmente e liberamente. In tale prospettiva, l’attribuzione all’amministratore di sostegno di poteri di sostituzione nelle scelte di carattere medico, nella misura in cui limita l’esercizio della libertà di scelta, non lede il diritto alla salute, ma ne garantisce l’effettività.
In tal senso rileva anzitutto l’art. 411 c.c., il quale dispone che “il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo”. La norma, nel riconoscere la possibilità di estendere effetti e decadenze in funzione dell’interesse del beneficiario, consente di conferire all’amministratore poteri decisionali che possono incidere anche nell’ambito sanitario, ove ciò risulti necessario, proporzionato e adeguato allo stato di vulnerabilità accertato.
A questa conclusione conducono anche gli artt. 1 e 3, L. n. 219 del 2017.
L’art. 1 qualifica il consenso informato come espressione della dignità e dell’autodeterminazione della persona, e ne richiede i requisiti di libertà e attualità, sicché “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso” della persona interessata.
L’art. 3 contempla, tuttavia, le ipotesi in cui il soggetto non sia in grado di esprimere tale consenso e il comma 4 stabilisce che “nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere”.
La giurisprudenza di legittimità non ha mancato di riconoscere la centralità del consenso quale espressione della libertà personale e della dignità del paziente, valorizzandone la funzione di presidiare la scelta in tutte le sue implicazioni. È stato affermato, in particolare, che il consenso non si esaurisce nella mera adesione a un determinato trattamento, ma implica la facoltà di selezionare tra alternative possibili e, in ipotesi, di rifiutare la terapia o di interromperla “in tutte le fasi della vita, anche quella terminale” (Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21748), così elevando il dissenso terapeutico a manifestazione estrema dell’autonomia individuale. Più di recente è stato affermato che le direttive affidate all’amministratore di sostegno anticipatamente nominato in vista del momento eventuale in cui non si sarà più in grado di autodeterminarsi (d.a.t., disposizioni anticipate di trattamento), possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure in quanto l’obbligo di rispettare sempre la dignità umana, sancito dall’art. 32 Cost., e dagli artt. 2, 3 e 35 Cost. della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, include il diritto di rifiutare la terapia in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e attuale incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi (Cass. civ., 20 novembre 2023, n. 32219). Eppure, a monte della riflessione sulla insormontabilità del consenso (e del dissenso) del paziente, la Suprema Corte ha sempre posto quale requisito indefettibile la necessaria attualità e autenticità della volontà terapeutica, la quale deve essere consapevole, informata e corrispondente al sentire del paziente nel momento in cui la decisione assume rilievo. Spetta al giudice del merito il compito di verificare in concreto la qualità dell’autonomia residua del beneficiario, la misura della vulnerabilità accertata e la necessità della rappresentanza sanitaria richiesta, motivando sui poteri da conferire secondo un criterio di proporzione e adeguatezza.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non può considerarsi presuntivamente incapace di testare o di donare. Il legislatore estende ex art. 411, comma 2, c.c. all’amministratore di sostegno l’incapacità di ricevere per testamento di cui all’art. 596 c.c., ma non annovera tra i casi di incapacità tipizzati dall’art. 591 c.c. quello del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno. Da tempo, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la possibilità che il giudice tutelare, come previsto dall’art. 411, comma 4, c.c., nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno o successivamente possa disporre che gli effetti limitativi alla capacità di testare e donare siano estesi al beneficiario, superando la tesi contraria a mente della quale il carattere eccezionale dell’incapacità di testare e la natura stessa degli atti personalissimi impedissero l’intervento della volontà di un terzo in funzione d’intermediazione o integrazione di quella dell’interessato.
In particolare, l’indagine che deve svolgere il giudice tutelare nel disporre la limitazione di cui all’art. 591 c.c. consiste nell’accertamento di un grado d’incapacità cognitiva e volitiva, tale da non consentirne l’autonoma formazione ed espressione di una volontà testamentaria libera e consapevole (Cass. civ. 21 maggio 2018, n. 12460).